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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 12464/2022

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza emessa in data 10/09/2021 dalla Corte d'Appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ettore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10/09/2021, la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza emessa in data 04/06/2018 dal Tribunale di Chieti in ordine a due procedimenti riuniti, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Ettore, aventi ad oggetto due delitti di truffa.

In particolare il Tribunale, dopo aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato oggetto del proc. n. 659/2017, in quanto estinto per remissione di querela, aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. ascrittogli nel proc. n. 62/2017 (per essersi procurato l'ingiusto profitto di Euro 280,00, avendo tratto in inganno ANDREANI Fabio mediante un annuncio di vendita online di una scheda Sky) e, applicato l'aumento per la recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 400 di multa.

Accogliendo l'appello dell'imputato, la Corte aquilana ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa per cui questi aveva riportato condanna, ritenendolo non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., osservando che il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione del carattere abituale del comportamento del [OSCURATO:PERSONA].

Dal certificato penale dell'odierno imputato emerge, infatti, che questi è stato condannato irrevocabilmente per più reati della stessa indole (in particolare truffa e ricettazione di cui ai punti 1 e 4 del certificato penale), il che avrebbe dovuto portare il giudice di secondo grado ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce sia del dato testuale di tale norma, sia della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando sussistono almeno due reati della stessa indole commessi in precedenza, o anche successivamente, rispetto al reato per cui si procede (v.

Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, ritenendo il ricorso fondato, in quanto nel caso di specie, in ragione delle due condanne per reati contro il patrimonio risultanti dal certificato penale del [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi sussistente l'abitualità del comportamento dello stesso, elemento che preclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

1.1. Com'è noto, i due criteri sui quali l'autorità giurisdizionale deve basarsi al fine di valutare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Nel caso di specie, come correttamente sottolineato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, il giudice di secondo grado, nell'applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si è adeguatamente confrontato con la motivazione del primo giudice, nella parte in cui quest'ultimo aveva espresso valutazioni sulla condotta del ricorrente, e sulle sue conseguenze, ben poco conciliabili con l'applicazione della norma che qui rileva.

Il Tribunale, infatti, aveva applicato la recidiva, ritenendo il reato per cui si procede espressione di una accresciuta pericolosità del soggetto "tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare delle insidiose modalità della condotta e del danno cagionato alla p.o." (v. p. 2 della sentenza di primo grado).

Inoltre, ed anzi soprattutto, occorre sottolineare che - come rilevato dal ricorrente - il giudice di appello ha applicato l'art. 131-bis cod. pen. nonostante risultassero sussistenti, per tabulas, precedenti penali idonei ad escludere la non abitualità della condotta dell'odierno imputato, e quindi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Come risulta dal certificato penale allegato dal ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, destinatario di due condanne divenute irrevocabili per delitti contro il patrimonio, rispettivamente per ricettazione e per truffa, commessi l'uno in precedenza e l'altro successivamente al reato per cui si procede (v. nn. 1 e 4 del certificato penale).

A tal proposito, occorre precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata dal ricorrente - la quale si pone in un'ottica di continuità con le Sezioni Unite Tushaj (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 — 01) - «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente» (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 — 01, cit.: principio affermato in una fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti).

Alla luce di ciò, la Corte d'Appello di L'Aquila avrebbe dovuto prendere in considerazione entrambe le condanne sopra richiamate, motivando circa la loro rilevanza ai fini della valutazione dell'abitualità della condotta.

A ciò si aggiunga che l'intervenuta estinzione del delitto di cui al n. i del certificato penale, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., ed il notevole lasso temporale intercorso tra i due reati (rispettivamente commessi nel 1999 e nel 2016) non costituiscono circostanze tali da escludere la rilevanza dei suddetti precedenti, i quali comunque dovevano essere presi in considerazione dall'autorità giurisdizionale.

Quanto al primo profilo, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato, al verificarsi della quale restano in vita gli altri effetti penali della condanna (in questo senso si veda, ex multis, Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575 — 01).

Con riguardo al secondo aspetto, poi, occorre richiamare il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd.

"tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv 280397 - 01, principio affermato con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità).

I precedenti sopra indicati risultano quindi essere rilevanti ai fini del giudizio circa l'abitualità della condotta, dovendo il giudice di merito valutarli sulla base delle circostanze concrete, anche per stabilire l'effettiva incidenza del c.d.

"tempo silente" intercorso tra i due reati.

La Corte d'Appello nella sentenza impugnata, di contro, non ha affatto valutato tali precedenti ai fini della determinazione della abitualità o meno del comportamento del reo, limitandosi ad affermare in termini del tutto apodittici ed autoreferenziali che "i precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato non appaiono ostativi alla concessione del beneficio" (v. p. 2 della sentenza di appello).

2. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza emessa in data 10/09/2021 dalla Corte d'Appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ettore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/09/2021, la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza emessa in data 04/06/2018 dal Tribunale di Chieti in ordine a due procedimenti riuniti, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Ettore, aventi ad oggetto due delitti di truffa. In particolare il Tribunale, dopo aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato oggetto del proc. n. 659/2017, in quanto estinto per remissione di querela, aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. ascrittogli nel proc. n. 62/2017 (per essersi procurato l'ingiusto profitto di Euro 280,00, avendo tratto in inganno ANDREANI Fabio mediante un annuncio di vendita online di una scheda Sky) e, applicato l'aumento per la recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 400 di multa. Accogliendo l'appello dell'imputato, la Corte aquilana ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa per cui questi aveva riportato condanna, ritenendolo non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., osservando che il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione del carattere abituale del comportamento del [OSCURATO:PERSONA]. Dal certificato penale dell'odierno imputato emerge, infatti, che questi è stato condannato irrevocabilmente per più reati della stessa indole (in particolare truffa e ricettazione di cui ai punti 1 e 4 del certificato penale), il che avrebbe dovuto portare il giudice di secondo grado ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce sia del dato testuale di tale norma, sia della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando sussistono almeno due reati della stessa indole commessi in precedenza, o anche successivamente, rispetto al reato per cui si procede (v. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, ritenendo il ricorso fondato, in quanto nel caso di specie, in ragione delle due condanne per reati contro il patrimonio risultanti dal certificato penale del [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi sussistente l'abitualità del comportamento dello stesso, elemento che preclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 1.1. Com'è noto, i due criteri sui quali l'autorità giurisdizionale deve basarsi al fine di valutare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di specie, come correttamente sottolineato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, il giudice di secondo grado, nell'applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si è adeguatamente confrontato con la motivazione del primo giudice, nella parte in cui quest'ultimo aveva espresso valutazioni sulla condotta del ricorrente, e sulle sue conseguenze, ben poco conciliabili con l'applicazione della norma che qui rileva. Il Tribunale, infatti, aveva applicato la recidiva, ritenendo il reato per cui si procede espressione di una accresciuta pericolosità del soggetto "tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare delle insidiose modalità della condotta e del danno cagionato alla p.o." (v. p. 2 della sentenza di primo grado). Inoltre, ed anzi soprattutto, occorre sottolineare che - come rilevato dal ricorrente - il giudice di appello ha applicato l'art. 131-bis cod. pen. nonostante risultassero sussistenti, per tabulas, precedenti penali idonei ad escludere la non abitualità della condotta dell'odierno imputato, e quindi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Come risulta dal certificato penale allegato dal ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, destinatario di due condanne divenute irrevocabili per delitti contro il patrimonio, rispettivamente per ricettazione e per truffa, commessi l'uno in precedenza e l'altro successivamente al reato per cui si procede (v. nn. 1 e 4 del certificato penale). A tal proposito, occorre precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata dal ricorrente - la quale si pone in un'ottica di continuità con le Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 — 01) - «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente» (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 — 01, cit.: principio affermato in una fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti). Alla luce di ciò, la Corte d'Appello di L'Aquila avrebbe dovuto prendere in considerazione entrambe le condanne sopra richiamate, motivando circa la loro rilevanza ai fini della valutazione dell'abitualità della condotta. A ciò si aggiunga che l'intervenuta estinzione del delitto di cui al n. i del certificato penale, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., ed il notevole lasso temporale intercorso tra i due reati (rispettivamente commessi nel 1999 e nel 2016) non costituiscono circostanze tali da escludere la rilevanza dei suddetti precedenti, i quali comunque dovevano essere presi in considerazione dall'autorità giurisdizionale. Quanto al primo profilo, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato, al verificarsi della quale restano in vita gli altri effetti penali della condanna (in questo senso si veda, ex multis, Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575 — 01). Con riguardo al secondo aspetto, poi, occorre richiamare il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. "tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv 280397 - 01, principio affermato con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità). I precedenti sopra indicati risultano quindi essere rilevanti ai fini del giudizio circa l'abitualità della condotta, dovendo il giudice di merito valutarli sulla base delle circostanze concrete, anche per stabilire l'effettiva incidenza del c.d. "tempo silente" intercorso tra i due reati. La Corte d'Appello nella sentenza impugnata, di contro, non ha affatto valutato tali precedenti ai fini della determinazione della abitualità o meno del comportamento del reo, limitandosi ad affermare in termini del tutto apodittici ed autoreferenziali che "i precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato non appaiono ostativi alla concessione del beneficio" (v. p. 2 della sentenza di appello). 2. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il
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