CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 31110/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORD:NANZA sul ricorso 17251-2015 preposto da: MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIO, in 367 persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivEmente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1084/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 2745/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 17251/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 21. aprile 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, pronunciando sull'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Circolo di [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Varese, ha annullato "l'ordinanza ingiunzione n. 108 emessa in data 23 maggio 2013 dalla D.T.L. di Varese con cui è stata applicata agli opponenti la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura rideterminata con provvedimento in data 18.9.2014 n. 16173"; 2. la Corte territoriale - per quanto qui ancora rileva - ha premesso che l'amministrazione aveva contestato al rappresentante legale dell'[OSCURATO:PERSONA] ed alla medesima, quale coobbligata in solido, la violazione dell'art. 7, co. 1, d. Igs. n. 66 del 2003, "per non aver assicurato al personale infermieristico, nell'arco temporale gennaio 2005 - marzo 2008, il diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore", applicando la sanzione nella misura determinata dall'art. 18 bis comma 4 del citato d. Igs. n. 66 del 2003; la Corte ha annullato la sanzione, ritenendo che nella specie non potesse trovare applicazione "il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 bis d. Igs. n. 66 del 2003, perché dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. n. 153 del 2014), né il r.d.l. n. 692/1923, perché espressamente abrogato dall'art. 19 del predetto decreto legislativo"; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, cui hanno resistito con controricorso gli intimati, riproponendo anche gli altri motivi di appello sui quali la Corte adita non ha pronunciato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delll'art. 19 d. Igs. n. 66 del 2003, dell'art. 9 r.d.l. n. 692 del 1923, dell'art. 27 I. n. 370 del 1934, nella sostanza sostenendo che, a fronte degli illeciti accertati i R.G. n. 17251/2015 per la violazione delle regole sul riposo giornaliero, il trattamento sanzionatorio ben poteva essere determinato sulla base delle disposizioni previgenti; 2. il motivo deve essere accolto in ossequio al principio di diritto già sancito e confermato da questa Corte da cui non vi è ragione di discostarsi: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per effetto della sentenza della Corte Cost. 4 giugno 2014 n. 153, per il principio della cd. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della I. n. 370 del 1934, già abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale" (Cass. n. 26603 del 2017, cui integralmente si rinvia; successive conf.: Cass.12569 del 2019; Cass. n. 26767 del 2019; Cass. n. 16444 del 2018; Cass. n. 16251 del 2018); 3. quindi il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà al principio enunciato e provvederà anche sulle spese; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].: Mc: Gicic9ia ogempnlo ograolzring rf O t4011 .2021 epaneo