CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 30441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26/09/2022, ha confermato quella del Tribunale di Palermo che, in data 05/10/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen.; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano del tutto genericamente la carenza motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione agli artt.125 e 546 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili poiché si limitano a lamentare le presunte manchevolezze della sentenza di appello che, tuttavia, ha confermato quella di primo grado condividendo motivatamente l'apprezzamento delle medesime risultanze istruttorie con la conseguenza per cui le due motivazioni si saldano e rappresentano un "corpus" unitario rispetto al quale le censure articolate dalla difesa risultano generiche; quanto al diniego della causa di non punibilità, il ricorso è ancora una volta generico in quanto la difesa insiste sulla assenza di cause ostative al suo riconoscimento omettendo tuttavia di confrontarsi con la motivazione con cui i giudici di merito hanno invece evidenziato la intrinseca "gravità" del fatto "unitariamente inteso nella sua dimensione oggettiva e soggettiva" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) al di là della entità del pregiudizio patrimoniale patito dalla persona offesa; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01) e che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/