CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 45425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/03/2022 dal Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siracusa ha condannato COLOMBO Corrado alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 4, d.lgs n. 152 del 2006. 2. Ricorre per cassazione il COLOMBO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per essersi apoditticamente limitata a richiamare la ritenuta insussistenza delle condizioni di legge, senza in alcun modo esporre il percorso argomentativo posto a base della decisione di rigetto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena inflitta. Si deduce l'assenza della riduzione della metà prevista dal comma 4 dell'art. 256 per la fattispecie ritenuta in sentenza. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che doveva farsi applicazione dei principi in tema di motivazione implicita, con riferimento alle considerazioni svolte dal Tribunale per giustificare lo scostamento dai minimi edittali. Quanto al secondo motivo, si rileva che il trattamento sanzionatorio era ampiamente al di sotto della media edittale, e che il motivo doveva perciò ritenersi manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve essere qui richiamato il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (così da ultimo Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01). In tale condivisibile prospettiva, è necessario aver riguardo alle ragioni che hanno indotto il Tribunale a discostarsi dai minimi edittali, individuate nelle modalità della condotta (con particolare riguardo alla quantità di violazioni accertate: sul punto, cfr. l'elencazione contenuta a pag. 3 della sentenza) e nel grado elevato della colpa (in particolare, della negligenza palesata in occasione "dell'inusuale smarrimento della documentazione ambientale"). Alla luce di tali considerazioni, deve condividersi la prospettazione del Procuratore Generale in ordine all'esistenza di un implicito rigetto dell'istanza di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. 3. Per ciò che riguarda la residua questione, deve osservarsi che la disposizione applicata al ricorrente delinea un reato autonomo, punito con una forbice edittale ridotta della metà rispetto a quella della figura base (e quindi con ammenda da Euro 1.300 a Euro 13.000, anziché da 2.600 a 26.000). Muovendosi all'interno della più lieve cornice edittale, il Tribunale ha individuato una pena base più elevata rispetto al minimo edittale, peraltro motivando in termini esaustivi, ed ha ridotto di un terzo la pena in questione per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche. Deve quindi ritenersi infondato anche tale secondo ordine di censure.2 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 ottobre