CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 29007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14076-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6 (già [OSCURATO:PERSONA] H), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE LAZIO), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 7921/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7921 del 29 novembre 2021, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 7081 del 16 novembre 2020, con la quale era stato definito il giudizio di ottemperanza promosso dalla Casa di cura nei confronti della Regione Lazio, del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio, dell’[OSCURATO:PERSONA] 6, dell’[OSCURATO:PERSONA], del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’[OSCURATO:PERSONA] Neri, per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Statonn. 5900 e 5901 del 2014. 2. Il Consiglio di Stato ha riassunto la complessa vicenda processuale e ha rilevato che le pronunce passate in giudicato avevano ad oggetto la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale rese dalla Casa di cura in extra budget negli anni 2006 e 2007 e c on le stesse era stato ordinato alla Regione Lazio di riconoscere la differenza tra il budget già assegnato ed il valore delle prestazioni effettivamente erogate nelle annualità sopra indicate. In sede di ottemperanza erano state inizialmente emesse le sentenze nn. 5771 del 2015 e 667 del 2017, con le quali, in accoglimento del ricorso, era stato ordinato alla Regione di provvederealla liquidazione entro 60 giorni. Con successiva pronuncia n. 86 del 2018 il Consiglio di Stato aveva dichiarato la nullità del provvedimento n. 221 del 2017, con il quale la liquidazione era stata limitata alle sole prestazioni imprevedibili o erogate in situazioni di urgenza, e contestualmente aveva nominato Commissario ad acta il Prefetto, che aveva disposto il pagamento, per l’anno 2006, di euro 2.508.846,40 e per l’anno 2007 di euro 11.560.629,90. L’Ospedale non aveva accettato detta quantificazione ed aveva proposto reclamo avverso il provvedimento commissariale, reclamo che, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva n. 3989 del 2019 e dell’ordinanza istruttoria n. 7844 del 2019, il Consiglio di Stato aveva respinto, con sentenza n. 7081 del 2020, alla luce delle integrazioni offerte dalla Regione Lazio e dal Commissario. 3. Con il ricorso per revocazione la Casa di cura aveva denunciato la falsa percezione delle risultanze istruttorie,che avrebbe indotto il Collegio a ritenere esistente , e idonea a giustificare il riconoscimento di una minore somma in favore dell’Ospedale, documentazione in realtà mancante, perché il Commissario non aveva fornito gli elementi contabili e documentali daiquali ricavare, in modo certo ed effettivo, la quantificazione dell’importo liquidato. La ricorrente aveva inoltre dedotto, quanto alla verifica di congruità ed appropriatezza, che era mancata una puntuale disamina delle specifiche deduzioni svolte su ogni singola cartella clinica oggetto di contestazione e che era stata disattesa la regola del controllo analitico da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, regola fissata nelle pronunce che avevano indicato i criteri per la determinazione del quantum. 4. Con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato, trascritti ampi brani della pronuncia oggetto di revocazione, ha ritenuto le censure inammissibili, perché incidenti su aspetti della controversia che avevano formato oggetto di valutazione giudiziale e perché «disallineate dal reale contenuto» della decisione, che aveva fornito «ampia illustrazione dei dati di varia provenienza e tipologia, certamente tutti a base documentale e contabile, distintamente riepilogati in motivazione e riscontrabili negli allegati alla relazione commissariale». Ha, quindi, escluso che la decisione fosse frutto di un errore di fatto, ossia di un abbaglio sensoriale oggettivamente e immediatamente rilevabile. 5. [OSCURATO:PERSONA] società Figlie di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione ed ha domandato, sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria, la cassazione della sentenza impugnata nonché, in via derivata, della sentenza del Consiglio di Stato n. 7081 del 16 novembre 2020. 6. Al ricorso hanno opposto difese, con tempestivo controricorso, la Regione Lazio e l’[OSCURATO:PERSONA] 6, che ha anche depositato memoria. 7. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, «violazione dei principi attinenti alla giurisdizione ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c. n. 1 e art. 362 c.p.c. Violazione dell’ambito della giurisdizione in generale per invasione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della sfera riservata al merito di competenza del Giudice ordinario». La ricorrente richiama le pronunce di queste Sezioni Unite nn. 10447 e 1602 del 2022, secondo cui appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle Asl sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, e deduce che nella fattispecie l’accertamento ha riguardato proprio la conformità quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate dalla Casa di cura nonché la legittimità degli abbattimenti operati dalla Regione all’esito dei controlli effettuati. Assume che detti abbattimenti erano stati contestati in sede di reclamo e, pertanto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione perché nel giudizio di ottemperanza non possono essere adottate decisioni riservate alla cognizione del giudice ordinario. 2. Il ricorso è inammissibile. Consolidato è nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite l’orientamento secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere con riguardo alla precedente decisione di merito. E’ stato precisato, in particolare, che non vi è spazio per una questione di giurisdizione quando il vizio di eccesso di potere,nei termini denunciati, in realtà si annidi, secondo la deduzione della stessa parte ricorrente, nella sentenza di appello del giudice amministrativo, per poi riflettersi, per ricaduta, nella pronuncia che dichiara inammissibile la revocazione solo in conseguenza della valutazione espressa sulle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (Cass. S.U. 27 marzo 2023 n. 8676; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021 n. 20688; Cass. Sez. Un. 31 ottobre 2019 n. 28214). Nel caso di specie il ricorso denuncia la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione addebitandola solo formalmente al giudice della revocazione, perché, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, in detta violazione sarebbe incorso il giudice dell’ottemperanza nel pronunciare, con la sentenza n. 7081/2020, su una questione controversa sottratta alla cognizione del giudice amministrativo. Quella questione non è stata oggetto del giudizio di revocazione, che ha riguardato unicamente il denunciato errore revocatorio, ossia una materia in relazione alla quale non può essere posta in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale la pronuncia è riservata nei casi in cui la sentenza della quale è domandata la revocazione da quel giudice sia stata pronunciata. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dallaL. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, quanto alla ASL Roma 6, in euro 200,00 per esborsi ed in euro 15.000,00 per competenze professionali, e, quanto alla Regione Lazio, in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo