CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 49448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - in cui ci si duole della mancanza di un'adeguata motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale e la capacità di collegamenti del sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 con l'esterno - non solo sono reiterative di profili di censura già sottoposti al vaglio del Tribunale di sorveglianza (si veda p. 2 del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la qualità di uomo d'onore di Orlando, l'intensità del suo rapporto di fiducia col capoclan [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento diretto nelle principali vicende della consorteria e l'apporto prestato alla loro realizzazione, quindi lo spessore mafioso del suddetto), ma si risolvono in censure su vizi motivazionali in ricorso ammesso per sola violazione di legge. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.