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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06623/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 495, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui al capo 5); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'offensività del fatto - è manifestamente infondato poiché «nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico» (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Dell'Orno, Rv. 282650 -01) e del privo di specificità in ordine al difetto di offensività del fatto; - il secondo motivo - che denuncia l'illogicità della motivazione circa l'omessa valutazione degli elementi decisivi ai fini dell'esclusione del dolo - non contiene una effettiva censura di legittimità alla decisione impugnata ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 495, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui al capo 5); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'offensività del fatto - è manifestamente infondato poiché «nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico» (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Dell'Orno, Rv. 282650 -01) e del privo di specificità in ordine al difetto di offensività del fatto; - il secondo motivo - che denuncia l'illogicità della motivazione circa l'omessa valutazione degli elementi decisivi ai fini dell'esclusione del dolo - non contiene una effettiva censura di legittimità alla decisione impugnata ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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