CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 09547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30765/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3483/2021 depositata il27/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA].CO [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27.9.2021 che, nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme di denaro, per quel che ancora rileva in questa sede, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Terni, ed aveva deciso la causa nel merito; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - in prossimità dell’udienza la Te.CO [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato una visura camerale da cui risultava la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ed ha chiesto l’interruzione del giudizio; Ritenuto che - deve essere dato seguito all'indirizzo costante e univoco di questa Corte, secondo il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 c.p.c., nonché dell’art. 1182 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile la censura relativa all’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, nonostante la ricorrente avesse, sia in primo che in secondo grado, motivato le ragioni per le quali era competente per territorio il Tribunale di Terni, anziché quello di Avellino. - il motivo è inammissibile; - per giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - ritenuta sussist ente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte che intende impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte (Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, n.26995); - nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata notificata il 30.9.2021 mentre il ricorso risulta tardivamente notificato in data 26.11.2021; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese per essere [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata; - Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso ar