CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n. 4463/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia – sez. n. 7 - n. 1518/2020 , depositata il 7 luglio 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2004-2005-2006. R.G. N.4463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] prendeva visionedi estratti di ruolo nei suoi confronti, afferenti a n. 6 cartelle di pagamentoper tributi erariali, contrassegnate con i nn. 068-2004-0355103875-000, 068-2005-0354875406-000, 068-2007-0372853880-000, 068-2008-0328066780-000, 068-2010-0262329187-000 e 068-2011-0401569679-000. 2. Il contribuente impugnava gli estratti di ruolo e le suddette cartelle dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, con sentenza n. 2382/2019, depositata il 27 maggio 2019, dichiarava inammissibile il ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento contrassegnate con i nn. 068 - 2004 - 0355103875 - 000, 068 - 2005-0354875406-000 e 068 - 2010 - 0262329187 - 000 , per violazione del principio del ne bis in idem; accoglieva invece il ricorso con riferimento alle altre cartelle di pagamento, per le quali rilevava che l’Agente per la riscossione non aveva provato la relativa notifica, con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 1518/2020, pronunciata il 2 luglio 2020 e depositata in segreteria il 7 luglio 2020 , rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , sulla base di due motivi (ricorso notificato l’8 febbraio 2021). Non si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. 5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per R.G. N.4463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. Èintervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. -Rilevato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate –Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Censura, in particolare, la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità, per genericità dei motivi, dell’appello dell’Agente per la riscossione, nonostante nello stesso fossero puntualmente indicate le ragioni dell’infondatezza e dell’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte contribuente. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse la prova del valido perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento n. 068-2007-0372853880-000 e n. 068- 2011- 0401569679 - 000. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. L’appello di Agenzia delle Entrate non viola il principio di specificità dei motivi di cui all’articolo 53 d. lgs. n. 546/92, R.G. N.4463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestando esso puntualmente i rilievi della sentenza di primo grado, e quindi integrando i requisiti di ammissibilità del gravame, come definiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. un.,16 novembre 2017, n. 27199). Peraltro, deve darsi continuità, in questa sede, al costante indirizzo di legittimità secondo il quale, vista anche la natura impugnatoria ab origine rivestita dal processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello , delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente), ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci, stante anche la natura integralmente devolutiva dell’appello in materia tributaria(vedi, ex plurimis, Cass. 26 marzo 2025, n. 7998; Cass. 28 ottobre 2024, n. 27799). Si è, ancora, condivisibilmente osservato che nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 (vedi Cass.25 febbraio 2022, n. 6302). R.G. N.4463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa– come è avvenuto nel caso di specie - la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. 15 gennaio 2019, n. 707). 2.2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito, in quanto, stante la ritenuta inammissibilità dell’appello, la questione relativa alla validità della notificazione delle cartelle di pagamento in contestazione era comunque al di fuori della potestas iudicandidella Corte regionale, che aveva esaurito il suo potere in merito. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria si secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione dele spes