Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:200
Testo integrale del provvedimento
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 31 marzo 2022 – AL/Consiglio
(causa T
‑
22/22 R)
«Procedimento sommario – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Destituzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno grave ed irreparabile in capo al ricorrente – Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo – Danno alla salute e alla vita del proprio figlio derivante dalla perdita dei vantaggi finanziari ricevuti in favore di quest’ultimo – Inclusione
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 20, 21, 26-30)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Gravità del danno – Necessità di valutare sistematicamente il danno alla luce dei redditi dell’interessato – Assenza
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punto 34)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione che infligge la sanzione disciplinare della destituzione – Censure idonee a dimostrare, prima facie, un errore manifesto di valutazione da parte dell’amministrazione nella decisione sulla sanzione disciplinare – Censure prima facie non infondate
(Artt. 278 e 279 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 9 e 10)
(v. punti 38, 39, 50-63)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una decisione che infligge la sanzione disciplinare della destituzione – Prevalenza dell’interesse del ricorrente a continuare a percepire gli assegni per il figlio disabile rispetto all’interesse ostativo alla reintegrazione provvisoria del ricorrente nell’impiego
(Art. 278 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 9 e 10)
(v. punti 65, 68-70)
Dispositivo
1)
È sospesa l’esecuzione della decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 27 settembre 2021, che infligge al ricorrente una sanzione disciplinare di destituzione con effetto dal 1° ottobre 2021.
2)
Le spese sono riservate.