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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18495/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pordenone 1'8 novembre 2011, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato (con concessione della sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per 156 ore) alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, riferito all'anno di imposta 2015.

Letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente.

Rilevato che i quattro motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini distinti ma sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno ritenuto sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli esiti della verifica fiscale compiuta nei confronti della società Favor s.r.I., dichiarata fallita nel marzo 2017, società di cui Battello era amministratore unico, essendo emerso da tale verifica che la predetta società, pur essendovi tenuta, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2015, in particolare evadendo in tal modo l'iva per l'importo di 141.322,87 euro.

Precisato che la Corte territoriale non ha mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive, superandole con argomenti pertinenti (cfr. pag. 9-18 della sentenza impugnata), e ciò sia rispetto alla questione del mancato rinvenimento delle scritture contabili, essendosi in particolare evidenziato che Battello non ha consegnato al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2015, sia rispetto al tema della consistenza di magazzino, essendosi in proposito evidenziato che le poste attive nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. erano molto ridotte al momento del fallimento, esaurendosi in pochi arredi di valore minimo, in assenza di idonea documentazione attestante dati contrari, sia ancora in ordine al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ragionevolmente desunto non solo dal mancato rinvenimento dei libri contabili relativi al patrimonio e al movimento d'affari della società, ma anche dalla situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la società, dalla fine del 2015 a tutto il 2016, ovvero nel periodo entro il quale le imposte dovevano essere versate.

Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del 2_ pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Osservato infine che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso e a prescindere dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, il reato per cui si è proceduto non è prescritto, computandosi il termine massimo in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. 1gs. n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l'omessa dichiarazione all'anno 2015, il termine prescrizionale matura il 31 dicembre 2026, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2016 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni della prescrizione massima, ma anche i 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Deve infatti ribadirsi in tal senso l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), secondo cui il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dalla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi in epoca successiva alla scadenza del termine ordinario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pordenone 1'8 novembre 2011, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato (con concessione della sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per 156 ore) alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, riferito all'anno di imposta 2015. Letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente. Rilevato che i quattro motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini distinti ma sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno ritenuto sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli esiti della verifica fiscale compiuta nei confronti della società Favor s.r.I., dichiarata fallita nel marzo 2017, società di cui Battello era amministratore unico, essendo emerso da tale verifica che la predetta società, pur essendovi tenuta, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2015, in particolare evadendo in tal modo l'iva per l'importo di 141.322,87 euro. Precisato che la Corte territoriale non ha mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive, superandole con argomenti pertinenti (cfr. pag. 9-18 della sentenza impugnata), e ciò sia rispetto alla questione del mancato rinvenimento delle scritture contabili, essendosi in particolare evidenziato che Battello non ha consegnato al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2015, sia rispetto al tema della consistenza di magazzino, essendosi in proposito evidenziato che le poste attive nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. erano molto ridotte al momento del fallimento, esaurendosi in pochi arredi di valore minimo, in assenza di idonea documentazione attestante dati contrari, sia ancora in ordine al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ragionevolmente desunto non solo dal mancato rinvenimento dei libri contabili relativi al patrimonio e al movimento d'affari della società, ma anche dalla situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la società, dalla fine del 2015 a tutto il 2016, ovvero nel periodo entro il quale le imposte dovevano essere versate. Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del 2_ pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. Osservato infine che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso e a prescindere dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, il reato per cui si è proceduto non è prescritto, computandosi il termine massimo in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. 1gs. n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l'omessa dichiarazione all'anno 2015, il termine prescrizionale matura il 31 dicembre 2026, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2016 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni della prescrizione massima, ma anche i 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. Deve infatti ribadirsi in tal senso l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), secondo cui il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dalla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi in epoca successiva alla scadenza del termine ordinario. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 18495/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris