CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09183/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta to e dife so dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difes a da ll’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 33/2020 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA, depositata il 9 gennaio2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . Considerato che [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza9 gennaio 2020, n. 33 della Corte d’appello di Brescia; ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre non ha svolto difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA]; anteriormente all’ad unanza camerale è stat a depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese e con relativa accettazione dell a controricorrente , sottoscritte personalmentedal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e , per accettazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dotato del relativo potere; il giudizio per cassazione va dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione dellespese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia; compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di