CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Camporeale avverso la sentenza in data 14/12/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicando in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione in data 22/02/2019 di precedente sentenza pronunciata in sede di appello, la Corte Øppello dielzmo con sentenza del 14/12/2021 ha confermato quella del '&--. del Tribirn-ale di Palermo in data 16/01/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", aggravato dalla natura armata del sodalizio, e del delitto di occultamento di cadavere, seguito all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atti separati a firma dei suoi difensori. 2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen.; 627 e 192 cod. proc. pen. La sentenza impugnata aveva eluso le direttive impartite dalla sentenza rescindente, che aveva rilevato la mancata valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva richiamato ampi passaggi di sentenze divenute irrevocabili, pronunciate nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] e nel procedimento relativo all'omicidio Billitteri, ma in tal modo aveva formulato un giudizio svincolato dagli argomenti che la difesa aveva posto a fondamento dell'appello. In punto di credibilità era stato in particolare segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era animato da acredine verso [OSCURATO:PERSONA] ed era stato sottolineato che il dichiarante aveva reso versioni non coerenti a mano a mano che andava apprendendo ulteriori conoscenze sui fatti attraverso la lettura degli atti di indagine. La sentenza era risultata omissiva sui rilievi formulati, anche in ordine alla volontà del dichiarante di ridimensionare il suo ruolo nel clan. Anche con riferimento all'attendibilità intrinseca erano state formulate valutazioni svincolate dagli argomenti difensivi in relazione alle versioni rese in ordine alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, fermo restando che, con riguardo alle vicende [OSCURATO:PERSONA], Madonia e Farnese, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non avevano prodotto la formulazione di alcuna imputazione. Quanto ai riscontri, gli elementi valorizzati dalla Corte non erano idonei a superare le perplessità espresse dalla difesa, non fornendo un quadro idoneo all'affermazione dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA], intesa quale compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, non essendo sufficiente una mera adesione morale passiva ed occorrendo la disponibilità permanente con riferimento alla totalità dei fini associativi e non con riguardo al supporto arrecato ad un singolo partecipe. In ogni caso la Corte non aveva risposto alle deduzioni relative agli episodi [OSCURATO:PERSONA], Farnese, Madonia e Billitteri, non indicando relativamente alle prime due vicende in che cosa sarebbe consistita la conferma delle dichiarazioni. Quanto alla vicenda Billitteri, la Corte aveva valorizzato le conversazioni intercettate, non idonee tuttavia a fornire la prova del concorso del ricorrente nel fatto.Non erano stati negati rapporti con altri personaggi, peraltro riconducibili a vincoli di parentela e a vicende di lavoro, per giunta nell'ambito di un piccolo paese. Né erano emersi elementi rilevanti nel corso dell'attività di indagine disposta nei confronti del ricorrente, mai condannato per fatti di mafia. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli arti. 110, 411 cod. pen., 627 e 192 cod. proc. pen. Anche per questa parte la Corte non aveva fornito esaustiva risposta al tema alla base dell'annullamento disposto dalla sentenza rescindente. Erano state inoltre segnalate specificamente le criticità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative ai suoi movimenti e passaggi e agli incontri con gli altri personaggi il giorno dell'omicidio, fermo restando che in un successivo interrogatorio il dichiarante aveva fornito una versione in parte diversa su alcuni punti alla luce di acquisizioni rivenienti da dati diversi. Vi era inoltre un contrasto tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza del ricorrente e quanto emerso da altri atti investigativi ed era da rimarcarsi il mutamento della versione di [OSCURATO:PERSONA] riguardante il fatto che L.iotta avesse o meno ricoperto la buca nella quale era stato collocato il cadavere, mutamento probabilmente dovuto al mancato rinvenimento di quest'ultimo. Mancavano elementi che potessero costituire riscontri del narrato, non essendo tali le conversazioni in varia guisa menzionate dalla Corte, prive di effettiva concludenza e rilevanza e non potendosi valorizzare neppure la presenza di un escavatore rinvenuto nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una perquisizione del 24/03/2012, in realtà menzionato solo un anno dopo, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva reso le prime dichiarazioni. Né avrebbe potuto sopperire alle lacune della motivazione l'ampio richiamo della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 20/05/2019, in assenza di certezze circa la presenza del ricorrente sul luogo e al momento dei fatti. 2.3. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 438, comma 5, 441, comma 5, 603, comma 3, cod. proc. pen. Con motivazione sintetica ed inadeguata la Corte aveva ingiustificatamente respinto la richiesta di ammissione di quattro testi, destinati a chiarire i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui era stata subordinata l'originaria richiesta di ammissione al rito abbreviato. 2.4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e all'omessa valutazione delle doglianze difensive riguardanti l'attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].La Corte aveva formulato la propria motivazione sul punto indicato mutuandola da altre sentenze irrevocabili che avevano riguardato altri imputati, che, al di là della valenza ex art. 238-bis cod. proc. pen., non potevano fornire risposta alle specifiche deduzioni formulate in ordine alla valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla posizione del ricorrente, cosicché non si sarebbe potuto parlare neppure di motivazione per relationem. Ciò valeva fra l'altro per i rilievi riguardanti la chiamata in correità e le ragioni di astio nutrite dal collaboratore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emerse dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Costituiva inoltre frutto di travisamento l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse aggravato la sua posizione con le dichiarazioni rese, quando il quadro probatorio era cristallizzato in ragione delle riprese di videocamere di sorveglianza e di intercettazioni delle utenze in uso ai protagonisti della vicenda, semmai dovendosi rilevare che il collaboratore aveva alleggerito la sua posizione, tanto da essere stato poi assolto dall'accusa di concorso nell'omicidio. Era stato altresì segnalato che [OSCURATO:PERSONA] non era credibile in quanto dedito alla menzogna, essendo un truffatore e mistificatore, non risultando pertinenti i rilievi formulati dalla Corte in ordine alla differenza tra l'episodio Billitteri e quello concernente la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che il collaboratore aveva parlato anche di altre due vicende connotate da propositi omicidiari. Si contesta nel motivo di ricorso l'assunto che il collaboratore non avesse letto il contenuto dell'ordinanza cautelare, prima di rendere le iniziali dichiarazioni. Si riportano inoltre in diciotto punti rilievi formulati anche nell'atto di appello, con riguardo all'inattendibilità del dichiarante, volti a porre in luce aporie del dichiarato, mutamenti di versione, nel corso di diverse deposizioni, contrasto con altri oggettivi elementi acquisiti, rivenienti da riprese, intercettazioni, risultanze di gps, ciò al fine di porre in evidenza l'inverosimiglianza del racconto, a cominciare dalla pretesa mancanza di benzina e dalle modalità con cui poi [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rifornito, e di sottolineare come solo nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si facesse riferimento a [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi che comprovassero nella fase successiva all'omicidio mirati contatti con [OSCURATO:PERSONA] e la presenza del ricorrente presso il fondo di [OSCURATO:PERSONA] in C.da Serpe, dove sarebbe avvenuto il seppellimento del cadavere. In definitiva la motivazione non avrebbe potuto dirsi idonea a suffragare l'attendibilità del collaboratore, non avendo valutato le specifiche deduzioni difensive, ferma restando la necessità di riscontri, tali da confermare quell'attendibilità. 2.5. Con il terzo motivo si denuncia mancanza e vizio di motivazione in relazione alla prova della partecipazione al sodalizio mafioso.La Corte aveva indebitamente valorizzato vicende che pur aveva riconosciuto prive di riscontri. Inoltre, a conferma degli assunti di [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato conversazioni intercettate, senza valutare le interpretazioni alternative fornite dalla difesa e la documentazione volta a smentire il significato attribuito ai dialoghi. In particolare, era da escludersi che dalle conversazioni intercettate potesse trarsi conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse preso parte al sodalizio, a condotte criminose, a • propositi delinquenziali, emergendo solo rapporti riconducibili a legami di parentela e di lavoro. Contesta che la conversazione del 12/06/2012 con [OSCURATO:PERSONA], quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e Prestigiacomo e quella del 21/06/2012 ancora una volta con [OSCURATO:PERSONA] potessero essere lette come idonee a suffragare la militanza di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio. Quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] la conversazione del :[OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata letta alla luce delle deduzioni difensive, mentre in ordine ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], era stato segnalato che i contatti erano legati a ragioni di lavoro. Neppure avrebbero potuto dirsi significative le conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], moglie del fratello di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto: i dialoghi non confermavano la subordinazione del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] ma inerivano a problemi economici della donna, disvelando inoltre le millanterie di [OSCURATO:PERSONA] nel parlare con [OSCURATO:PERSONA]. Posto, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con sentenza irrevocabile da contestazioni di furto e coltivazione di marijuana, residuava la sola vicenda dell'occultamento del cadavere di Billitteri„ oggetto di autonoma imputazione, dovendosi dunque intendere richiamati anche nel presente motivo i rilievi formulati nel motivo successivo, riguardante proprio quella contestazione. 2.6. Con il quarto motivo si deduce mancanza e vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione al reato di cui all'art. 411 cod. pen. Posto che gli elementi di accusa a carico del ricorrente si erano concretizzati a seguito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva erroneamente basato il giudizio di attendibilità del dichiarante su affermazioni assertive e sul richiamo della valutazione effettuata in altri giudizi, ma in assenza del confronto con gli argomenti difensivi e a fronte di dichiarazioni lacunose e contraddittorie, contrastate anche da produzione documentale non valutata. Quanto alle conversazioni intercettate, quella tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Franco delle 12,03, non costituiva riscontro, essendo stata fornita la prova delle precarie condizioni di salute del ricorrente, emerse nel corso della conversazione con [OSCURATO:PERSONA] delle 17,29, non contrassegnata alla resa dei conti da linguaggio criptico, come tutte le altre intercorse sempre con [OSCURATO:PERSONA] alle 8,32 e alle 11,22.La certificazione medica prodotta valeva a confermare il reale riferimento allo stato di salute, che impediva di attribuire alle conversazioni contenuto indiziante, tanto più che nel dialogo delle 17,29 il ricorrente aveva negato di essersi recato dal dottore, circostanza contraria agli assunti accusatori, ove si fosse trattato di linguaggio criptico. Si contesta inoltre la valenza della conversazione del 19/05/2012, tra [OSCURATO:PERSONA] e Cangialosi, a proposito della perquisizione effettuata nella notte del 24/03/2012 presso l'ovile di [OSCURATO:PERSONA] e si segnala inoltre, con riguardo a detta perquisizione che in occasione di essa, come da informative redatte l'anno successivo, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso le prime dichiarazioni, era stato notato un escavatore, in realtà utilizzato per dei lavori eseguiti dal ricorrente per conto di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio di costui, mentre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti detto escavatore finivano per smentire lo stesso collaboratore, nella parte in cui aveva sostenuto di non essere mai stato in precedenza presso l'ovile. Ed ancora si sottolinea che il ricorrente non era titolare di fondi, ciò sminuendo la valenza della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si ipotizzava di buttare, presumibilmente, il cadavere da Remo. Quanto poi alla conversazione del 24/06/2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valutata come essenziale riscontro, si segnala che dalla lettura dell'intero dialogo si desume che il colloquio riguardava considerazioni personali che avrebbero potuto essere pronunciate da qualunque osservatore, fermo restando che [OSCURATO:PERSONA] era estraneo a logiche criminali. In definitiva l'assunto accusatorio della presenza di [OSCURATO:PERSONA] si fondava su dichiarazioni inattendibili rimaste prive di validi riscontri individualizzanti. 2.7. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva tenuto conto di elementi evidenziati dalla difesa, come le condizioni di vita familiare e sociale, la scarsa entità del dolo, le modalità dell'azione e lo stato di salute. In ogni caso la pena avrebbe dovuto essere irrogata in misura non superiore al minimo. 2.8. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. La Corte non aveva fornito apprezzabile motivazione a giustificazione dell'applicazione della recidiva, in rapporto aila personalità del reo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo contenuto nell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Lo stesso risulta formulato attraverso il riferimento agli artt. 438, comma 5, 441, comma 5, e 603, comma 3 cod proc. pen., norme che non conferiscono all'imputato alcuna specifica facoltà, posto che, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, si è comunque dato corso al giudizio abbreviato non condizionato. D'altro canto, nell'ambito del giudizio abbreviato le parti non hanno un diritto alla prova e i poteri di integrazione probatoria sono affidati alla valutazione del giudice, che le parti possono solo sollecitare, fermo restando che deve darsi conto dell'assoluta necessità dell'integrazione (sul punto Sez. 6, n.51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv.278061). In concreto i rilievi difensivi, funzionali all'integrazione richiesta, sono apodittici ed assertivi, in quanto non idonei ad attestare l'incidenza della fonte e del tema di prova sulla valutazione del restante compendio, in concreto valorizzato dai giudici di merito, e dunque non idonei a vulnerare la motivazione con cui si è dato conto dell'insussistenza di un'effettiva necessità di integrazione (insussistenza da valutare anche alla luce dei rilievi espressi dalla Corte a pag. 92, con i quali il ricorrente non si confronta specificamente). 3. Il secondo motivo dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la prima parte dei due motivi dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto il tema cruciale, quello della credibilità ed attendibilità dei collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Va infatti rimarcato come la sentenza impugnata sia stata pronunciata in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione con sentenza del 22/02/2019, aveva annullato una precedente sentenza della Corte di appello di Palermo, rilevando che non erano state debitamente valutate la credibilità e l'attendbilità del principale dichiarante, anche a fronte di ampie deduzioni difensive, ma si era proceduto direttamente alla valorizzazione dei riscontri. E' invero noto come la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che debbano rispondere o siano stati condannati per lo stesso reato o per reati connessi o collegati debbano essere valutate alla luce dell'art. 192, comma 3 e comma 4 cod. proc. pen. Ciò implica che le dichiarazioni debbano essere sottoposte ad un rigoroso vaglio, avente ad oggetto la verifica della credibilità soggettiva -in relazione alla personalità del soggetto, alle condizioni economiche e familiari, al passato, ai rapporti con i chiamati in correità o in reità, alla genesi remota e prossima della determinazione a collaborare-, dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni -alla luce di canoni quali quelli della precisione, coerenza, costanza, spontaneità-, dei riscontri esterni (sul punto Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Tale analisi deve essere volta ad assicurare una valutazione unitaria delle dichiarazioni e dei riscontri, nel presupposto che sia stato sgomberato il campo da dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi esterni di conferma. • Va peraltro osservato che il percorso valutativo non deve compiersi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva e l'attendibilità del narrato devono essere vagliate in modo da consentire un giudizio unitario, potendosi in tale prospettiva valorizzare elementi inerenti all'una o all'altra, che comunque rendano possibile quella positiva valutazione unitaria anche alla luce di conferme aliunde ricavabili, idonee ad eliminare residui dubbi (sul punto Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). A fronte di ciò, il ricorso si incentra sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe colmato la lacuna segnalata dalla sentenza rescindente, avendo richiamato la valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca formulata in separate sentenze, ormai irrevocabili, pronunciate con riferimento alla medesima consorteria e alla medesima vicenda dell'omicidio Billitteri, ma in tal modo avendo omesso di fornire risposta alle doglianze dell'odierno ricorrente. 3.2. Tale deduzione è infondata. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto difensivamente osservato, si è soffermata lungamente sul tema della credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e dell'attendibilità intrinseca del narrato, in tal modo ottemperando alla direttiva contenuta nella sentenza rescindente: in particolare ha, a tal fine, valorizzato l'analisi già contenuta in separate sentenze, peraltro riferite alle medesime vicende e rad yn, pressoché corrispondente quadro probatorio (soprattutto sentenza Ca—udel Tribunale di Palermo in data 09/12/2014 e Corte di assise di appello di Palermo in data 14-15/12/2016 nel processo [OSCURATO:PERSONA] e altri, e Corte di assise di appello in data 20/05/2019 nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]+3), ed ha poi, alla luce di quella valutazione, sinteticamente richiamato i rilievi difensivi, reputandoli inidonei a disarticolare il giudizio formulato. E' particolarmente rilevante la circostanza che la Corte territoriale abbia inserito, alla luce delle richiamate sentenze (cfr. pagine 58 segg. della sentenza impugnata), la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo, delineando le relazioni di costui con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende oggetto di analisi. Inoltre, la Corte ha dato conto dell'origine della determinazione di [OSCURATO:PERSONA] a collaborare (l'intendimento di cambiare vita a fronte di un percorso fin lì quanto mai travagliato, comprensivo di almeno un tentativo di suicidio) ed ha segnalato come le dichiarazioni del predetto abbiano concretamente contribuito a delineare un quadro probatorio coerente e preciso ed a confermare la valenza di indizi già ritraibili da conversazioni intercettate e da videoriprese, ai fini della ricostruzione della vicenda dell'omicidio Billitteri e dell'occultamento del di lui cadavere, peraltro, nel contempo, sgomberando il campo da dubbi in ordine al proprio coinvolgimento, anche se da lui limitato alla fase del mero occultamento. Ha ancora sottolineato la Corte che [OSCURATO:PERSONA] non aveva proceduto ad accuse indiscriminate, ma aveva fatto riferimento ad informazioni a sua conoscenza in rapporto al tipo di collegamento con la famiglia mafiosa di Monreale e a quella di Camporeale, ed aveva con sufficiente precisione collocato sulla scena i vari personaggi coinvolti nella vicenda dell'omicidio Billitteri, facendo riferimento non solo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ma anche a [OSCURATO:PERSONA], che secondo la sua ricostruzione aveva scavato la buca a circa trecento metri di distanza dall'ovile di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], dove era stato collocato il cadavere di Billitteri, che proprio [OSCURATO:PERSONA], scortato da [OSCURATO:PERSONA], aveva condotto fin 11 con la propria vettura dalla casa di [OSCURATO:PERSONA], dove era avvenuto l'omicidio. 3.3. A fronte di ciò, sono stati riproposti argomenti difensivi incentrati sull'inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA], sulle sue ragioni di astio verso [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che i riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] ad altri propositi omicidiari di [OSCURATO:PERSONA] non avevano dato luogo ad imputazioni ed erano rimasti privi di riscontri, sulle aporie del narrato, sui mutamenti di versione in rapporto alle acquisizioni di indagine. Deve tuttavia ribadirsi che anche attraverso il riferimento all'analisi compiuta in separate sentenze, riguardanti la posizione degli altri soggetti coinvolti nell'omicidio Billitteri, la Corte ha fornito idonea risposta alle deduzioni difensive, che in molti casi si risolvevano in rilievi corrispondenti a quelli già oggetto di esame. E' stato, invero, osservato che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto aduso alle truffe era stata da lui stesso ammessa, ma non era idonea ad attestarne la radicale inaffidabilità, segnando piuttosto il limite personologico della sua attitudine a delinquere e giustificando la volontà della sua presa di distanza da quegli ambienti che lo avevano condotto ad azioni ben più gravi (pag. 71 e 72), essendo stato al riguardo, altresì, rilevato come con riguardo ai propositi omicidiari orditi da [OSCURATO:PERSONA], in gran parte dei casi non attuati, [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai assunto un ruolo corrispondente a quello rivestito nella vicenda Billitteri a diretto contatto con il cadavere. D'altro canto, si è sottolineato come MiC2iliZZi, raggiunto da misura custodiale, avesse immediatamente avvertito l'esigenza di collaborare ed avesse di seguito fornito dichiarazioni idonee a dar conto di tutti gli elementi di indagine a quel punto già acquisiti, colmandone alcune lacune, delineando io sviluppo della vicenda culminata con l'omicidio Billitteri e il ruolo degli altri soggetti, che erano stati poi condannati con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti, e suffragando il suo stesso coinvolgimento, seppur limitato alla fase dell'occultamento di cadavere. In tale prospettiva si è rilevato come non fosse emerso un proposito calunnioso del collaboratore o il suo intendimento di compiacere gli inquirenti, posto che non erano state fornite ricostruzioni alternative e che sarebbe stato difficile comprendere le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] dovesse parlare proprio dell'omicidio Billitteri, peraltro includendo anche il suo ruolo nella vicenda, anziché fornire una verità diversa (cfr. pagg. da 96 a 100 della sentenza impugnata). Ed ancora è stato rilevato come le criticità del racconto non riguardassero la posizione degli altri soggetti coinvolti, ma semmai i movimenti e il grado del coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], anche in questa sede essendosi in effetti posti in evidenza i profili concernenti da un lato le ragioni della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi ritorni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], anche in orario largamente anticipato rispetto a quello in cui avrebbe dovuto avvenire l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla ricezione di denaro, da versare ad altro soggetto per il pagamento di un assegno, e dall'altro la pretesa mancanza di benzina nella sua vettura. La Corte, richiamando le valutazioni formulate nei precedenti giudizi, ha sottolineato come ciò non valesse a disarticolare l'attendibilità del narrato con riguardo allo sviluppo della vicenda e al ruolo assunto dagli altri protagonisti, essendo comunque certa la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e il suo ritorno presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dopo che era stata intercettata la frase «alziamolo al contrario», comprovante che l'omicidio era stato già commesso, ed essendo stato suffragato anche il suo successivo percorso in direzione di C.da Serpe, presso l'ovile di [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso sono state valorizzate alcune conversazioni intercettate e il riferimento al passaggio, in effetti riscontrato, di un Defender con un solo carabiniere a bordo lungo la SP 20); ma la Corte ha anche rilevato come potesse fornirsi una spiegazione plausibile, idonea a dar conto dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA], nel presupposto che il predetto fosse stato attirato a casa di [OSCURATO:PERSONA], pur senza essere stato reso edotto previamente del proposito omicidiario, ma con l'intendimento di utilizzarlo all'occorrenza per il delicato e rischioso compito del traporto del cadavere, come alla resa dei conti avvenuto (pagg. da 100 a 106). Non illogicamente è stato escluso che potesse influire sul giudizio di attendibilità se, come e quando [OSCURATO:PERSONA] avesse letto l'ordinanza custodiale a suo carico, una volta rilevato che nella sostanza il predetto aveva fornito dichiarazioni sostanzialmente coerenti e costanti, valutate nel nucleo essenziale (cfr. pag. 62), I0 e che comunque, come già sottolineato, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto riscontro da parte degli altri soggetti coinvolti nei separati procedimenti un'adeguata confutazione del narrato (cfr. pag. 96). Non disarticolano il giudizio le deduzioni difensive volte ad accreditare l'astio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato sottolineato dalla Corte che il tema, che si fonda su dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, ineriva a profili di modesto rilievo, legati a questioni lavorative -espressivi semmai di astio di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]-, ma comunque inidonei a giustificare la formulazione di gratuite e calunniose accuse, tali da esporre il collaboratore di giustizia al rischio della perdita della relativa protezione (cfr. pag. 93). Ed ancora va rimarcato come la Corte abbia debitamente valutato il tema riguardante la mancanza di riscontri in ordine al racconto di [OSCURATO:PERSONA], relativo a plurimi propositi omicidiari di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, coinvolgendo in varia guisa anche [OSCURATO:PERSONA], a progetti orditi nei confronti di tali Madonia e Farnese, nonché ad un episodio che aveva riguardato l'effettiva scomparsa di tale [OSCURATO:PERSONA], senza che con riguardo a tali fatti fosse stata formulata alcuna imputazione. Sta di fatto che, secondo lo stesso racconto di [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi i progetti erano rimasti alla fase preparatoria e che comunque non erano stati acquisiti specifici riscontri individualizzanti. Peraltro la Corte ha segnalato come le dichiarazioni del collaboratore non potessero reputarsi oggettivamente inattendibili, in relazione al quadro delineato ed agli elementi di conferma - di rilievo oggettivo - comunque acquisiti, come quello riguardante la carta di identità presente nella vettura che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], aveva abbandonato, risultata essere quella appartenuta a [OSCURATO:PERSONA], o come quello riguardante i luoghi in cui avrebbero dovuto eseguirsi gli attentati in danno di Madonia, che, a suo dire, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto impedito, prospettando la presenza di persone legata ad una vicina scuola di ballo. Salvo quanto si ribadirà con riguardo agli ulteriori motivi di ricorso, concernenti le imputazioni formulate a carico del ricorrente, deve dunque in generale rilevarsi che, contrariamente a quanto difensivamente prospettato, la Corte territoriale non ha eluso le indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ma ha provveduto ad un ampio esame del tema della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ravvisando entrambe sulla base di una sincronica valorizzazione delle analoghe valutazioni formulate in separati processi, inverate nel presente procedimento con argomentazioni di sintesi, con le quali la difesa non si è specificamente confrontata, avendo preferito riproporre per intero le deduzioni poste a fondamento dell'atto di appello (relative ai movimenti di [OSCURATO:PERSONA], alle ragioni della sua presenza, alla disponibilità o meno di denaro da parte sua, alla sua necessità di rifornirsi di benzina e alle modalità con cui ciò sarebbe avvenuto, ai movimenti di [OSCURATO:PERSONA], ai contatti con quest'ultimo, alla frase rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], allorché i due si incrociarono mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi si stava dirigendo, alle pretese incoerenze di [OSCURATO:PERSONA]), ma così finendo per sovrapporre alla motivazione argomenti inerenti al merito, talvolta sostenuti da deduzioni genericamente riferite ad elementi di prova, ampiamente eccedenti l'ambito dello scrutinio di legittimità. In ogni caso la Corte, dando conto delle eccepite criticità, ha ritenuto con motivazione adeguata e non manifestamente illogica che le stesse non fossero idonee ad inficiare l'attendibilità del racconto del collaboratore, in quanto di rilievo complessivamente modesto e comunque non interferenti con la narrazione coinvolgente gli altri protagonisti della vicenda, compreso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Deve ribadirsi inoltre quanto già segnalato in ordine alla valenza confermativa che può attribuirsi ai riscontri acquisiti, nel quadro di una valutazione complessiva delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Non si tratta infatti di eludere il tema della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, passando direttamente alla verifica dei riscontri, procedimento stigmatizzato dalla sentenza rescindente, ma piuttosto di giungere alla formulazione di una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi e dunque anche di elementi esterni al racconto che comunque sul piano oggettivo siano idonei a corroborarlo, prima di procedere all'analisi di elemenl:i idonei a suffragare le accuse nei confronti di specifici soggetti, in quanto dotati di valenza individualizzante. Proprio in ragione di ciò può dirsi che la Corte abbia debitamente tenuto conto del contesto nel quale si sono svolti i fatti narrati, delle relazioni intercorrenti tra i soggetti, degli interessi in gioco, degli ulteriori elementi di conferma del narrato, tali da corroborarne sul piano logico l'attendibilità (si pensi agli elementi a carico degli altri soggetti, già condannati con sentenza irrevocabile, comunque inverati anche nel presente processo, come il fatto del ritrovamento, nel corso di perquisizione del 19/05/2012, di armi in luogo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ovvero vicende strettamente legate a strategie o logiche mafiose), solo alla luce di tale giudizio avendo esaminato i riscontri individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata sfugge dunque ai rilievi difensivi, dovendosi sul punto tener conto del consolidato principio secondo cui «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 345:32 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). 4. Il secondo motivo dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] concernono il reato di partecipazione ad associazione mafiosa: gli stessi risultano parimenti infondati. 4.1. Va, in primo luogo, rimarcato come la Corte abbia dato conto del consolidato accertamento giudiziale dell'esistenza della consorteria mafiosa, riconducibile fra l'altro alle famiglie di Camporeale, Monreale, Montelepre e al mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato. La Corte ha inoltre sottolineato come sia stata definitivamente accertata l'appartenenza a tale consorteria dei soggetti, separatamente giudicati, in varia guisa coinvolti anche nella vicenda dell'omicidio di Billitteri, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lo fascio Francesco. In tale quadro i giudici di merito hanno inserito il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], vicino al citato [OSCURATO:PERSONA] e in contatto con personaggi apicali come [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha inteso correttamente applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di partecipazione ad associazione mafiosa, secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del' caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; analogamente Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, secondo cui il partecipe si trova «in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»). In tale quadro con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e ha proceduto alla verifica dei riscontri, desunti soprattutto da alcune conversazioni intercettate e dal ritenuto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda dell'omicidio Billitteri. 4.2. In particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata la stabile vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non correlata solo a rapporti di parentela o di lavoro, ma specificamente apprezzabile sul piano dell'operatività mafiosa, coerentemente essendo stata rilevata la superfluità dell'integrazione probatoria difensivamente sollecitata. Di qui la rilevanza attribuita all'attesa scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], destinato ad assumere la posizione apicale nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato e le plurime occasioni nelle quali, secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in sintonia con [OSCURATO:PERSONA]. Si è già detto di come taluni progetti omicidiari orditi da [OSCURATO:PERSONA] non avessero poi trovato attuazione e come con riguardo alla vicenda della scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] non fossero stati acquisiti riscontri specifici e individualizzanti, se non con riguardo al rinvenimento della vettura, in cui si trovava un documento di identità, proprio come riferito da [OSCURATO:PERSONA], che, a suo dire, si era occupato di trasportare la macchina su indicazione di [OSCURATO:PERSONA]. I relativi episodi non sono stati dunque valutati al fine di attribuire specifiche responsabilità nei delitti programmati, ma solo sul piano descrittivo, per dar conto della complessiva narrazione del collaboratore e della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Peraltro, la prova dell'operatività di [OSCURATO:PERSONA], a fianco dei menzionati esponenti di rilievo, è stata desunta dalla convergenza degli elementi di riscontro acquisiti a conferma delle dichiarazioni del collaboratore, di per sé tali da delineare la stabile compenetrazione del ricorrente nel tessuto mafioso. La Corte ha infatti dato rilievo ad alcune conversazioni intercettate, che ha inteso non illogicamente come idonee a suffragare lo stabile inserimento del ricorrente nella consorteria. Soprattutto ha valorizzato la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Prestigiacomo del 26 maggio 2012, nel corso della quale, nell'ambito di un colloquio ispirato da dinamiche mafiose e dunque non disarticolato dal tentativo di offrirne una lettura alternativa, [OSCURATO:PERSONA] aveva definito [OSCURATO:PERSONA] come «apposto, allineato e coperto», quella del 21 giugno 2012 con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il ricorrente aveva rimproverato l'interlocutore di aver preteso denaro dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto, e di aver platealmente chiesto denaro a [OSCURATO:PERSONA], ciò che sottendeva il rispetto di regole mafiose nel delicato settore del trattamento delle famiglie di detenuti, nonché la vicenda avente ad oggetto le rimostranze fatte a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], moglie del fratello del ricorrente, la quale si doleva del mancato sostentamento da parte della famiglia mafiosa. A questo riguardo sono stati riportati nella sentenza impugnata alcuni passi delle conversazioni rilevanti, dai quali la Corte ha desunto le rimostranze della Pisciotta, la circostanza che fosse intercorso nella serata un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e Lo CaSCi0 e infine, nelle prime ore del mattino successivo un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e Cangialosi, nel quale era stato espresso biasimo verso [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto l'intendimento di dar conto del fatto ad un soggetto apicale, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], senza far cenno direttamente di ciò con [OSCURATO:PERSONA], peraltro auspicando che costui si attivasse tempestivamente, prima di una possibile reazione del vertice. A tali elementi, di per sé idonei a dar conto di compenetrazione nel tessuto organizzativo della consorteria sotto il profilo dell'inquadramento dei soggetti all'interno di una logica operativa e di una disciplina comuni, è stata contrapposta una lettura alternativa del dato probatorio, non incentrata sull'individuazione di specifici vizL deducibili in questa sede, ed è stata prospettata con riguardo all'episodio coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] la valorizzazione da parte della Corte di frammenti non conducenti, dovendosi ritenere smentito che il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e Cangialosi potesse trovare fondamento nella natura delle recriminazioni di Pisciotta e potendosi ritenere quel dialogo riconducibile semmai calla capacità millantatoria di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta peraltro anche sotto tale profilo di una censura che oltrepassa i limiti dello scrutinio di legittimità, in quanto la Corte nel dar conto della solo parziale comprensibilità dei colloqui captati, costituenti il presupposto di quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Cangialosi, aveva altresì escluso, tutt'altro che illogicamente, che potesse desumersi qualsivoglia intendimento millantatorio del [OSCURATO:PERSONA], fermi restando i plurimi riferimenti alla volontà di rivolgersi ad un'autorità superiore, ragionevolmente individuata nello [OSCURATO:PERSONA], ciò che in ogni caso valeva ad inquadrare i soggetti, compreso [OSCURATO:PERSONA], all'interno di una logica e di una disciplina mafiosa. A ben guardare, gli elementi fin qui esaminati non sono stati valorizzati solo perché espressivi di rapporti e contatti con altri soggetti appartenenti all'associazione mafiosa, ma in quanto rappresentativi di una relazione qualificata (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468). Deve aggiungersi che «in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontr individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221). In ogni caso la Corte ha inteso suffragare la propria valutazione, valorizzando la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda dell'omicidio Billitteri, di cui ha coerentemente e adeguatamente segnalato la riconducibilità a logiche egemoniche all'interno del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], confermata dal coinvolgimento di esponenti di quasi tutte le famiglie appartenenti al mandamento.Posto che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale vicenda può dirsi confermata nei termini di cui si dirà, esaminando gli ulteriori motivi di ricorso, deve per intanto ritenersi che la valutazione della Corte in merito alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso non si esponga alle censure difensivamente formulate, essendosi dato rilievo in primo luogo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avvalorate da plurimi riscontri individualizzanti, riferibili proprio al ricorrente e correlabili specificamente al tema dela partecipazione e della concreta messa a disposizione per la consorteria, e risultando per contro irrilevante la circostanza che il ricorrente non fosse stato già condannato per reato associativo, fermo restando il suo precedente per favoreggiamento, avente ad oggetto la protezione di un latitante. 5. Sono infondati anche il secondo motivo dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il reato di occultamento di cadavere nell'ambito della vicenda riguardante l'omicidio Billitteri. 5.1. La Corte da dato conto degli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio, valprizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e valutandole anche alla luce di taluni riscontri individualizzanti, che ha ritenuto idonei a suffragare la colpevolezza del ricorrente. Deve in particolare ribadirsi che [OSCURATO:PERSONA] ha parlato della vicenda, collocando i personaggi sulla scena del delitto, prima e dopo la sua esecuzione, fino al momento del trasporto del cadavere presso l'ovile di [OSCURATO:PERSONA]. La sua narrazione è stata pienamente avvalorata dagli elementi probatori già acquisiti, in particolare conversazioni intercettate, intercorse nella giornata del 22 marzo 2012 e videoriprese effettuate da una telecamera posta in corrispondenza di un esercizio sito lungo il percorso che conduce all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], teatro dell'omicidio. La Corte ha rilevato come il racconto di [OSCURATO:PERSONA] non si ponga in contrasto con alcun elemento probatorio, ma valga a suffragare quanto gli inquirenti avevano in buona parte desunto dall'attività di indagine. Si è già detto inoltre che [OSCURATO:PERSONA], pur raggiunto da indizi di colpevolezza per il suo coinvolgimento nella vicenda, ha comunque contribuito a chiarire la dinamica, eliminando le zone d'ombra legate all'interpretazione, talvolta congetturale, di taluni elementi probatori, per giunta confermando che captazioni e videoriprese erano riferibili proprio alla vicenda dell'omicidio Billitteri, nella quale egli aveva avuto un ruolo. Tale vicenda, come ampiamente attestato dalla Corte territoriale, ha formato oggetto di ben due separati accertamenti giudiziari, tra loro coerenti e ormai irrevocabili.Deve comunque aggiungersi che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] è pacifica, non solo perché da lui riconosciuta, ma anche perché suffragata da riscontri assai rilevanti sul piano oggettivo, che concernono in particolare il suo sopraggiungere presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in orario di poco successivo al momento in cui gli altri protagonisti avevano pronunciato una frase attestante l'ormai avvenuto omicidio, nonché la fase del trasporto del cadavere fino all'ovile di [OSCURATO:PERSONA], nella quale [OSCURATO:PERSONA] fu scortato da [OSCURATO:PERSONA] (di qui la voce di [OSCURATO:PERSONA] captata dal telefono di [OSCURATO:PERSONA] mentre l'auto era ferma lungo la SP 20) e a seguito della quale proprio [OSCURATO:PERSONA] rinvenne nel portabagagli della sua vettura un orologio avente caratteristiche corrispondenti a quelle dell'orologio della vittima, prima di recarsi a far lavare la propria vettura, risultata in effetti particolarmente pulita alcuni giorni dopo. Coerentemente, dunque, la Corte ha valorizzato il racconto del collaboratore con riguardo alle fasi del delitto fino all'occultamento del cadavere e accreditato le accuse da lui rivolte agli altri protagonisti della vicenda. 5.2. In tale quadro è venuta in rilievo la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che in base al racconto di [OSCURATO:PERSONA] provvide con un escavatore a scavare una buca lungo una stradella a circa 300 metri dall'ovile di [OSCURATO:PERSONA], destinata all'occultamento del cadavere, fin lì trasportato proprio da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha prospettato l'inidoneità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] a suffragare le accuse rivolte al ricorrente in ragione dell'inattendibilità del dichiarante. Sul punto deve richiamarsi quanto in precedenza già rilevato. Deve peraltro ribadirsi che la Corte non ha ignorato i rilievi difensivi, ma ha rilevato con-le le criticità inerissero semmai al ruolo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e al quadro delle sue consapevolezze prima dell'esecuzione dell'omicidio e ha sottolineato come le deduzioni riguardassero comunque profili marginali o si fondassero su rilievi congetturali, comunque incapaci di disarticolare la ricostruzione delle diverse fasi o di gettare ombre sulla narrazione di [OSCURATO:PERSONA], debitamente inquadrata ai fini della valutazione della posizione degli altri protagonisti (si rinvia ad esempio all'analisi contenuta in separata sentenza irrevocabile, richiamata a pagg. 63 e 64, e alle sintetiche considerazioni espresse dalla Corte a pagg. 107 e 108„ ancora una volta dopo il richiamo delle valutazioni formulate in separata sentenza, riguardante la medesima vicenda). 5.3. In ogni caso va rimarcato come l'unico profilo realmente interferente con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], specificamente segnalato nei due separati atti di ricorso, è quello concernente il mancato rinvenimento del cadavere nella zona indicata da [OSCURATO:PERSONA], nonostante le operazioni di scavo effettuate.La difesa ha anche segnalato come in conseguenza di quel mancato ritrovamento [OSCURATO:PERSONA] avesse cercato di modificare la propria versione, riferendo di aver visto scavare la buca ma di non sapere se fosse stata poi riempita. Sul punto la Corte, richiamando separata sentenza, di cui ha condiviso la motivazione, ha rilevato come non potesse parlarsi di vero riposizionamento del collaboratore in relazione alle risultanze di indagine, non essendo rilevante che egli avesse solo visto scavare la buca o se ne fosse andato dopo che era cominciato il suo riempimento. Inoltre ha sottolineato non illogicamente che nella notte tra il 23 e il 24 marzo era stata eseguita una perquisizione presso l'ovile di [OSCURATO:PERSONA], fatto che aveva allarmato quest'ultimo, come emerso in una conversazione con Cangialosi del 19 maggio 2012: si è dunque ritenuto che non potesse escludersi che in prosieguo di tempo fossero stati rimossi i resti del cadavere, tanto più che, quando l'anno successivo, a seguito delle prime dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del giugno 2013, era stata eseguita l'operazione di scavo, erano venute in evidenza precedenti tracce di attività di rimozione della terra, fermo restando che per quanto emerso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato al momento dello scavo che lo stato dei luoghi appariva alterato (cfr. pagg. 67 e 68). 5.4. A fronte di ciò, la Corte ha esaminato gli elementi di riscontro. A tal fine ha dato rilievo ad alcune conversazioni intercettate, intercorse in prossimità dell'ovile di [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto ad una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], dopo l'esecuzione delle operazioni di scavo del giugno 2013, nonché ad ulteriori elementi probatori acquisiti. In particolare è stata valorizzata la conversazione delle 12,03 del 22 marzo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato di essere in attesa di un carico che aveva appreso essere costituito da un solo cadavere, nascosto nella vettura ferma nei pressi dell'ovile, evidentemente la vettura di [OSCURATO:PERSONA]: in tale frangente [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che «forse sta venendo Remo», nel quadro di un colloquio in cui si era fatto riferimento anche a Giuseppe, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] e in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato «dove lo dobbiamo andare a buttare? Può essere da Remo?». Tale conversazione è stata valutata anche alla luce di un dialogo di poco precedente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel quale era stato menzionato Remo, personaggio inequivocamente identificabile, in base al linguaggio usato da tutti i protagonisti, in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre è stata valorizzata la conversazione del 24 giugno 2013, intercorsa -a ridosso dei lavori di scavo eseguiti in zona limitrofa all'ovile di [OSCURATO:PERSONA]- tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale si prospettava che qualcuno avesse parlato o che fosse stata percepita qualche frase nel corso di intercettazioni e inoltre [OSCURATO:PERSONA], osservando la zona degli scavi, si era mostrato preoccupato, chiedendo lumi sul loro andamento, fino a quando, avendo appreso che era battuta una determinata zona, aveva mostrato di essere sollevato («minchia là...eh eh» -ride -). Tali elementi sono stati ulteriormente posti in relazione con l'ulteriore elemento di cui era stato dato conto in un'informativa redatta dopo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cioè il fatto che nel corso della perquisizione presso l'ovile effettuata il 24 marzo 2012 era stata rilevata la presenza di un escavatore riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e da costui utilizzato per dei lavori in zona, circostanza del tutto validamente e attendibilmente attestata e, per altro verso, ritenuta del tutto inidonea a smentire [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una sua mancata pregressa frequentazione di quel luogo. Coerentemente la Corte, con motivazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto che, a fronte del racconto di Ivlicalizzi, la presenza di un escavatore riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nonché lo specifico interessamento di costui per l'andamento degli scavi, potenzialmente destinati al rinvenimento del cadavere o comunque di tracce relative al precedente occultamento, delineassero un quadro tale da rafforzare specificamente le dichiarazioni del collaboratore, coinvolgendo il ricorrente proprio con riguardo alla fase dello scavo e dell'occultamento del cadavere, tanto più in relazione alle conversazioni in cui era stato fatto il nome di Remo, in relazione alla fase dell'occultamento. Si tratta di valutazione rispettosa del consolidato principio per cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi» (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). 5.5. Le deduzioni difensive risultano, a fronte di ciò, volte a sollecitare una diversa lettura delle conversazioni, peraltro nella prospettiva di una indebita parcellizzazione del quadro probatorio, che deve invece essere valutato alla stregua delle reciproche inferenze ritraibili da ciascun elemento specificamente valorizzato nella motivazione della sentenza impugnata. E' noto invero che il difetto o il vizio di motivazione «non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione,, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Saraco, Rv. 277091).E' incontestabile sotto tale profilo la valenza del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a prescindere da ulteriori argomenti trattati dai due, come di particolare rilievo risulta la menzione di Remo, unitamente a quella di Giuseppe, nel corso del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né potrebbe replicarsi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse proprietario o possessore di terreni nella zona, giacché il riferimento fatto nel corso del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla possibilità di «buttare» il cadavere da Remo non implica che si intendesse un luogo di proprietà del predetto o addirittura fare riferimento ad un diverso soggetto, essendo semplicemente evocato l'accostamento tra il ricorrente e un determinato luogo, tanto che, alla resa dei conti, la buca sarebbe stata scavata in zona distante circa trecento metri dall'ovile. Ed ancora non assume alcun rilievo la circostanza che nei colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si facesse riferimento alle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA], peraltro oggetto di produzione documentale, essendosi non illogicamente rilevato come tale circostanza non valesse ad escludere la finalità del contatto e comunque la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel momento dell'occultamento del cadavere, non incompatibile con eventuali visite mediche dal predetto sostenute. D'altro canto, la Corte ha correttamente valorizzato la circostanza che sulla base di un'apposita informativa fosse emerso il particolare della presenza dell'escavatore, risalente al sopralluogo effettuato due giorni dopo l'omicidio presso l'ovile, non trattandosi, come già rilevato, di dato estemporaneo o inaffidabile, ma di specifica emergenza la cui rilevanza era emersa solo in conseguenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Non manifestamente illogica risulta inoltre l'osservazione che non avrebbe potuto dirsi idonea a disarticolare la ricostruzione la circostanza che in occasione delle fasi di permanenza presso l'ovile non fossero stati in qualche guisa captati la voce del ricorrente o altri segnali della sua presenza in quel luogo. Da ciò discende dunque che l'attendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] è stata debitamente valutata alla luce dei riscontri acquisiti, cui è stata riconosciuta valenza specifica e individualizzante, cioè tale da porsi in linea di coerente continuità c:on gli assunti accusatori e da confermarne autonomamente il significato con riguardo alla posizione del ricorrente, valutazione pienamente conforme al consolidato principio per cui «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzate, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; in senso analogo, Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151). 6. Il quinto e il sesto motivo dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il trattamento sanzionatorio, risultano inammissibili. E' stato prospettato che la Corte non avesse valutato gli elementi addotti a sostegno della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, di esclusione della recidiva e di diminuzione della pena: ma in realtà si tratta di deduzione volta solo a sollecitare un diverso giudizio inerente al merito, esulante dalla sfera del giudizio di legittimità, a fronte degli elementi in concreto valorizzati nella sentenza impugnata, in cui si è dato conto dell'effettiva gravità delle condotte, sfociate nella partecipazione all'occultamento di un cadavere, seguito all'omicidio di Billitteri, condotte valutate anche alla luce del precedente per favoreggiamento a vantaggio di soggetto latitante, elemento dal quale la Corte ha correttamente desunto un'accresciuta pericolosità del ricorrente tale da giustificare l'applicazione della recidiva e la conferma del quadro sanzionatorio, non vulnerato dagli elementi indicati, peraltro genericamente, dalla difesa: deve a tal fine richiamarsi l'orientamento secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche no