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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/09/1973 avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 6 novembre 2020 che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo in data 23 maggio 2019 con la quale il ricorrente è stato condannato in ordine ai reati di ricettazione, detenzione per la vendita di prodotti contraffatti e vendita di prodotti con segni mendaci.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 143 cod. proc. pen.; la difesa aveva eccepito la mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del successivo decreto di una citazione a giudizio in una lingua comprensibile all'imputato e la conseguente nullità di tali atti; La Corte ha erroneamente respinto l'eccezione affermando che l'imputato era da anni titolare di impresa individuale con sede in Italia e che, di conseguenza, l'omessa traduzione non comportava alcuna nullità.

Secondo la difesa la motivazione merita censura poiché non vi è stata alcuna verifica della effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e che i giudici di merito hanno desunto tale conoscenza, in modo apodittico, dal fatto che il ricorrente risiede in Italia da alcuni anni.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno rigettato la richiesta difensiva di esperire perizia sugli articoli sequestrati al fine di verificare se la merce fosse stata realmente contraffatta sul presupposto che il personale di polizia giudiziaria avesse effettuato tale verifica, nonostante la mancanza di una specifica competenza professionale degli operanti.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 474 cod. pen.; l'evidente scarsità qualitativa del prodotto o il prezzo eccessivamente basso rivelavano, agli occhi di un acquirente di media esperienza, la contraffazione dei beni posti in vendita con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 648, comma 2, cod. pen., secondo la difesa non emerge la prova che il ricorrente fosse consapevole di avere acquistato un bene contraffatto.

6. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto la determinazione della pena, la Corte di appello non ha valutato se vi fossero le condizioni per applicare una pena nel minimo edittale in ragione della qualità scadente della contraffazione e del prezzo di vendita particolarmente basso praticato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono.

2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché presentato fuori dai casi consentiti.

Il vizio denunciato non è infatti rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, avendo questa Corte affermato il principio, al quale occorre dare seguito, secondo cui la mancata nomina di un interprete all'imputato che asserisce di non conoscere la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.

Di conseguenza tale nullità deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.Dagli atti non risulta che la mancata conoscenza della lingua sia stata eccepita prima della sentenza di primo grado e lo stesso ricorrente non indica elementi da cui desumere aliunde che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta con conseguente tardività della doglianza. (vedi in tal senso Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Aissat, Rv. 269382 - 01, Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157; Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv. 264330).

La mancata tempestiva deduzione della nullità dimostra una carenza di interesse del prevenuto all'osservanza della disposizione violata e legittima un epilogo processuale di non deducibilità dell'assunto vizio (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.).

2.1. La censura è in ogni caso manifestamente infondata, la Corte territoriale, ha sottolineato che l'imputato era già titolare di impresa individuale con sede in Italia e disponeva della conoscenza della lingua necessaria al disbrigo degli affari della sua attività, circostanza desunta dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro del 02/08/2014 nel corpo del quale che gli operanti avevano affermato che l'imputato comprendeva la lingua italiana.

Questa Corte di Cassazione ha, in proposito, avuto modo di precisare che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479 - 01).

2.2. Va, inoltre, ribadito il consolidato principio diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, sia motivata in termini corretti ed esaustivi (vedi Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e pedissequamente reiterativo della censura di appello; il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha sottolineato come l'accertamento in ordine alla natura e tipologia dei beni sottoposti a sequestro sia stato eseguito da personale di polizia giudiziaria «specializzato aduso a tale tipo di verifiche» (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) con conseguente implicito rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.

I giudici di appello hanno correttamente fatto riferimento al consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione secondo cui la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività.

In tema di prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr. Sez. 3, n. 29891 del 13/5/2015, Diouf, Rv. 264444, Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 - 01).

Dalla logicità e fondatezza della motivazione in ordine alla accertata contraffazione dei prodotti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato deriva il rigetto, seppur implicito, della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale espressamente richiesta con i motivi di appello; questo Collegio condivide, peraltro, l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice, investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione istruttoria, è tenuto a motivare solo nel caso in cui acceda a detta istanza.

La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Pertanto, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le altre Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 236064).

4. Il terzo motivo è reiterativo di identico motivo di appello manifestamente infondato.

Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha detto in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 474 cod. pen. conseguente alla grossolana contraffazione dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a sostenere, senza addurre alcun elemento a sostegno di tale affermazione, apP della mera declinazione di argomentazioni apodittiche e confliggenti con i principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di contraffazione grossolana.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana; la richiamata fattispecie incriminatrice tutela, infatti, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faye, Rv. 258722 - 01).

Dall'applicazione di tali principi di diritto al caso oggetto di giudizio deriva la manifesta infondatezza dello specifico motivo di appello e dell'identico motivo di ricorso.

Deve ribadirsi, in proposito, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01).

5. Anche il quinto motivo di ricorso è reiterativo di identico motivo di appello manifestamente infondato.

Anche in questo caso la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello con la quale la difesa aveva contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, di conseguenza, appare necessario accertare se detto motivo di appello risponda ai necessari canoni di ammissibilità.

Il motivo di appello in esame (così come l'identico motivo di ricorso) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.

La difesa si è, infatti, limitata ad affermare la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato «di aver acquistato un bene contraffatto e che quindi abbia successivamente contribuito alla successiva distribuzione e diffusione di esso» (vedi pag. 5 dei motivi di appello e pag. 4 del ricorso in cassazione) senza confrontarsi con le motivazioni fornite sul punto dal Tribunale.

Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a lamentare una generica carenza probatoria, senza indicare specifiche omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione, con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01).

Appare evidente che la doglianza in esame è contraddistinta dalla mera declinazione di argomentazioni, apodittiche ed estremamente succinte, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato con conseguente manifesta infondatezza del motivo di appello ed inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione per carenza di interesse.

6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile poiché nessuna censura in ordine al trattamento sanzionatorio è stata dedotta con i motivi di appello, sicché il ricorrente è incorso nella preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di doglianza non dedotta con i motivi di appello.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/09/1973 avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 6 novembre 2020 che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo in data 23 maggio 2019 con la quale il ricorrente è stato condannato in ordine ai reati di ricettazione, detenzione per la vendita di prodotti contraffatti e vendita di prodotti con segni mendaci. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 143 cod. proc. pen.; la difesa aveva eccepito la mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del successivo decreto di una citazione a giudizio in una lingua comprensibile all'imputato e la conseguente nullità di tali atti; La Corte ha erroneamente respinto l'eccezione affermando che l'imputato era da anni titolare di impresa individuale con sede in Italia e che, di conseguenza, l'omessa traduzione non comportava alcuna nullità. Secondo la difesa la motivazione merita censura poiché non vi è stata alcuna verifica della effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e che i giudici di merito hanno desunto tale conoscenza, in modo apodittico, dal fatto che il ricorrente risiede in Italia da alcuni anni. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno rigettato la richiesta difensiva di esperire perizia sugli articoli sequestrati al fine di verificare se la merce fosse stata realmente contraffatta sul presupposto che il personale di polizia giudiziaria avesse effettuato tale verifica, nonostante la mancanza di una specifica competenza professionale degli operanti. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 474 cod. pen.; l'evidente scarsità qualitativa del prodotto o il prezzo eccessivamente basso rivelavano, agli occhi di un acquirente di media esperienza, la contraffazione dei beni posti in vendita con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato. 5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 648, comma 2, cod. pen., secondo la difesa non emerge la prova che il ricorrente fosse consapevole di avere acquistato un bene contraffatto. 6. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto la determinazione della pena, la Corte di appello non ha valutato se vi fossero le condizioni per applicare una pena nel minimo edittale in ragione della qualità scadente della contraffazione e del prezzo di vendita particolarmente basso praticato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono. 2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché presentato fuori dai casi consentiti. Il vizio denunciato non è infatti rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, avendo questa Corte affermato il principio, al quale occorre dare seguito, secondo cui la mancata nomina di un interprete all'imputato che asserisce di non conoscere la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio. Di conseguenza tale nullità deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.Dagli atti non risulta che la mancata conoscenza della lingua sia stata eccepita prima della sentenza di primo grado e lo stesso ricorrente non indica elementi da cui desumere aliunde che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta con conseguente tardività della doglianza. (vedi in tal senso Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Aissat, Rv. 269382 - 01, Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157; Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv. 264330). La mancata tempestiva deduzione della nullità dimostra una carenza di interesse del prevenuto all'osservanza della disposizione violata e legittima un epilogo processuale di non deducibilità dell'assunto vizio (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.). 2.1. La censura è in ogni caso manifestamente infondata, la Corte territoriale, ha sottolineato che l'imputato era già titolare di impresa individuale con sede in Italia e disponeva della conoscenza della lingua necessaria al disbrigo degli affari della sua attività, circostanza desunta dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro del 02/08/2014 nel corpo del quale che gli operanti avevano affermato che l'imputato comprendeva la lingua italiana. Questa Corte di Cassazione ha, in proposito, avuto modo di precisare che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479 - 01). 2.2. Va, inoltre, ribadito il consolidato principio diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, sia motivata in termini corretti ed esaustivi (vedi Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e pedissequamente reiterativo della censura di appello; il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha sottolineato come l'accertamento in ordine alla natura e tipologia dei beni sottoposti a sequestro sia stato eseguito da personale di polizia giudiziaria «specializzato aduso a tale tipo di verifiche» (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) con conseguente implicito rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. I giudici di appello hanno correttamente fatto riferimento al consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione secondo cui la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. In tema di prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr. Sez. 3, n. 29891 del 13/5/2015, Diouf, Rv. 264444, Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 - 01). Dalla logicità e fondatezza della motivazione in ordine alla accertata contraffazione dei prodotti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato deriva il rigetto, seppur implicito, della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale espressamente richiesta con i motivi di appello; questo Collegio condivide, peraltro, l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice, investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione istruttoria, è tenuto a motivare solo nel caso in cui acceda a detta istanza. La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le altre Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 236064). 4. Il terzo motivo è reiterativo di identico motivo di appello manifestamente infondato. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha detto in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 474 cod. pen. conseguente alla grossolana contraffazione dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a sostenere, senza addurre alcun elemento a sostegno di tale affermazione, apP della mera declinazione di argomentazioni apodittiche e confliggenti con i principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di contraffazione grossolana. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana; la richiamata fattispecie incriminatrice tutela, infatti, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faye, Rv. 258722 - 01). Dall'applicazione di tali principi di diritto al caso oggetto di giudizio deriva la manifesta infondatezza dello specifico motivo di appello e dell'identico motivo di ricorso. Deve ribadirsi, in proposito, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01). 5. Anche il quinto motivo di ricorso è reiterativo di identico motivo di appello manifestamente infondato. Anche in questo caso la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello con la quale la difesa aveva contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, di conseguenza, appare necessario accertare se detto motivo di appello risponda ai necessari canoni di ammissibilità. Il motivo di appello in esame (così come l'identico motivo di ricorso) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. La difesa si è, infatti, limitata ad affermare la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato «di aver acquistato un bene contraffatto e che quindi abbia successivamente contribuito alla successiva distribuzione e diffusione di esso» (vedi pag. 5 dei motivi di appello e pag. 4 del ricorso in cassazione) senza confrontarsi con le motivazioni fornite sul punto dal Tribunale. Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a lamentare una generica carenza probatoria, senza indicare specifiche omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione, con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01). Appare evidente che la doglianza in esame è contraddistinta dalla mera declinazione di argomentazioni, apodittiche ed estremamente succinte, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato con conseguente manifesta infondatezza del motivo di appello ed inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione per carenza di interesse. 6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile poiché nessuna censura in ordine al trattamento sanzionatorio è stata dedotta con i motivi di appello, sicché il ricorrente è incorso nella preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di doglianza non dedotta con i motivi di appello. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c
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