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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06306/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rtenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare rchè replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuHdici dal giudice di merito in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio immediato (si veda il punto

3.1. che correttamente esclude qualsivoglia violazione delle prerogative difensive dell'imputato), in ordine alla ritenuta responsabilità sia per il reato di cui lut 73 comma 5 TUS si veda il punto

3.2. laddove si offre una lettura logica non censurabile in questa sede quanto alla puntuale individuazione di diversi elementi di fatto destinati a cIsvelare ia finalizzazione illecita della detenzione riscontrata) sia per la resistenza ex art 337 cp ; sempre ai punto 3.2., ai primo capoverso di pagina 6, laddove si rimarca il portato della derivare dalla fuga messa in atto dal ricorrente); perché rimarca un difetto integrale di motivazione in relazione alla conferma della recidiva t. rotestt e ritenuta, che non infida comunque la decisione impugnata, attesa !a inammissibilità della doglianza in tal senso prospettata in appello, rilevabile d'ufficio da questa puale passaggio logico impre_scindibile della verifica sollecitata in questa sede, perché del tiir generica rispetto al motivare sul punto speso dai giudice di primo grado; riievaco che ail'inarnmissibihta del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 6 1 6 cod oroc. pen. p,Q.m.

Dichiara in3mrriissi5iie. i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuati e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rtenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare rchè replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuHdici dal giudice di merito in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio immediato (si veda il punto 3.1. che correttamente esclude qualsivoglia violazione delle prerogative difensive dell'imputato), in ordine alla ritenuta responsabilità sia per il reato di cui lut 73 comma 5 TUS si veda il punto 3.2. laddove si offre una lettura logica non censurabile in questa sede quanto alla puntuale individuazione di diversi elementi di fatto destinati a cIsvelare ia finalizzazione illecita della detenzione riscontrata) sia per la resistenza ex art 337 cp ; sempre ai punto 3.2., ai primo capoverso di pagina 6, laddove si rimarca il portato della derivare dalla fuga messa in atto dal ricorrente); perché rimarca un difetto integrale di motivazione in relazione alla conferma della recidiva t. rotestt e ritenuta, che non infida comunque la decisione impugnata, attesa !a inammissibilità della doglianza in tal senso prospettata in appello, rilevabile d'ufficio da questa puale passaggio logico impre_scindibile della verifica sollecitata in questa sede, perché del tiir generica rispetto al motivare sul punto speso dai giudice di primo grado; riievaco che ail'inarnmissibihta del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 6 1 6 cod oroc. pen. p,Q.m. Dichiara in3mrriissi5iie. i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuati e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennai
Decreto Cassazione n. 06306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris