Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 19768/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4114/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2020 R.G.N. 4337/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11689/2021 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 CC RILEVATOche La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi con i quali era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] B.V. (in seguito Vodafone) il pagamento della differenza tra gli importi che i lavoratori avrebbero percepito alle dipendenze della cedente a titolo di retribuzione di risultato e di controvalore dei buoni pasto, da novembre 2007 (data del trasferimento a [OSCURATO:PERSONA]) a luglio 2012 (data del rientro in Vodafone) ed i minori importi ricevuti dalla cessionaria per lo stesso titolo, oltre al pagamento della vendita all shares delle azioni Vodafone elargite dalla società ai suoi dipendenti nel 2008 e nel 2009.

In particolare, la Corteè andata di contrario avviso rispetto al giud ice di primo grado, che aveva ritenuto sprovvista di prova la circostanza della percezione da [OSCURATO:PERSONA] di una retribuzione di fatto complessivamente inferiore al trattamento economico che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire da Vodafone. 2.Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. , affidandolo a due motivi.

Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono attività difensiva gli altri intimati.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.380 bis. cod. proc. civ. ; Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. per aver la Corte riconosciuto natura risarcitoria alla pretesa,in realtà retributiva, avanzata dai lavoratori.2.Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per esser stato ritenuto gravante sul datore di lavoro l’onere della dimostrazione di un trattamento retributivo corrispondentea quello dovuto.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono trovare accoglimento.

Va preliminarmente rilevato, conriferimento alla dedotta violazione dell’art. 112,che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).

Va poi evidenziato, come già osservato da questa Corte (v., sul punto, Cass.n. 11011 del 2021) che l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781\17).

Nella specie la Corte di merito ha motivato in modo logico la statuizione, sicché la censura non può trovare accoglimento.In particolare, poi, parte ricorrente, nell’affermare che la domanda avanzata in sede monitoria e poi sostenuta in fase di opposizione da parte dei lavoratori avesse natura retributiva e non risarcitoria, come ritenuto dalla Corte territoriale, oblitera il disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).

Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria domanda né, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutareil contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse.Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Invero correttamente la Corte ha evidenziato come, poiché i ricorrenti avevano dedotto e provato di aver percepito presso la cessionaria importi minori a titolo di premio di produzione e dicontrovalore dei ticket restaurant, nonché di non aver potuto percepire, a causa dell’illegittima cessione, il ricavato della vendita all shares delle azioni Vodafone , sarebbe stato onere della società eccepire e provare che nulla era dovuto ai ricorrenti in quanto costoro non avevano ricevuto alcun danno dalla cessione, dal momento che il trattamento economico complessivamente percepito dalla cessionaria era pari o superiore al trattamento che i lavoratori avrebbero complessivamente percepito presso la cedente.

Non essendo stata sollevata alcuna eccezione in tal senso dalla società nel ricorso in opposizione proposto avverso i decreti ingiuntivi emessi in accoglimento delle richieste dei lavoratori, per aver la società esclusivamente sostenuto che,non avendo svolto alcuna prestazione lavorativa per Vodafone i ricorrenti non avevano diritto né ad alcun premio di risultato, né al rimborso dei buoni pasto ed in subordine, che dagli importi richiesti venissero detratte le somme percepite presso la cessionaria per i medesimi titoli, l’onere probatorio gravante sul datore è stato correttamente ritenuto non rispettato.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte rigettail ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge,con distrazione in favore del difensore. .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4114/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2020 R.G.N. 4337/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11689/2021 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 CC RILEVATOche La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi con i quali era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] B.V. (in seguito Vodafone) il pagamento della differenza tra gli importi che i lavoratori avrebbero percepito alle dipendenze della cedente a titolo di retribuzione di risultato e di controvalore dei buoni pasto, da novembre 2007 (data del trasferimento a [OSCURATO:PERSONA]) a luglio 2012 (data del rientro in Vodafone) ed i minori importi ricevuti dalla cessionaria per lo stesso titolo, oltre al pagamento della vendita all shares delle azioni Vodafone elargite dalla società ai suoi dipendenti nel 2008 e nel 2009. In particolare, la Corteè andata di contrario avviso rispetto al giud ice di primo grado, che aveva ritenuto sprovvista di prova la circostanza della percezione da [OSCURATO:PERSONA] di una retribuzione di fatto complessivamente inferiore al trattamento economico che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire da Vodafone. 2.Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. , affidandolo a due motivi. Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono attività difensiva gli altri intimati. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.380 bis. cod. proc. civ. ; Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. per aver la Corte riconosciuto natura risarcitoria alla pretesa,in realtà retributiva, avanzata dai lavoratori.2.Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per esser stato ritenuto gravante sul datore di lavoro l’onere della dimostrazione di un trattamento retributivo corrispondentea quello dovuto. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono trovare accoglimento. Va preliminarmente rilevato, conriferimento alla dedotta violazione dell’art. 112,che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684). Va poi evidenziato, come già osservato da questa Corte (v., sul punto, Cass.n. 11011 del 2021) che l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781\17). Nella specie la Corte di merito ha motivato in modo logico la statuizione, sicché la censura non può trovare accoglimento.In particolare, poi, parte ricorrente, nell’affermare che la domanda avanzata in sede monitoria e poi sostenuta in fase di opposizione da parte dei lavoratori avesse natura retributiva e non risarcitoria, come ritenuto dalla Corte territoriale, oblitera il disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ. Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria domanda né, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutareil contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse.Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Invero correttamente la Corte ha evidenziato come, poiché i ricorrenti avevano dedotto e provato di aver percepito presso la cessionaria importi minori a titolo di premio di produzione e dicontrovalore dei ticket restaurant, nonché di non aver potuto percepire, a causa dell’illegittima cessione, il ricavato della vendita all shares delle azioni Vodafone , sarebbe stato onere della società eccepire e provare che nulla era dovuto ai ricorrenti in quanto costoro non avevano ricevuto alcun danno dalla cessione, dal momento che il trattamento economico complessivamente percepito dalla cessionaria era pari o superiore al trattamento che i lavoratori avrebbero complessivamente percepito presso la cedente. Non essendo stata sollevata alcuna eccezione in tal senso dalla società nel ricorso in opposizione proposto avverso i decreti ingiuntivi emessi in accoglimento delle richieste dei lavoratori, per aver la società esclusivamente sostenuto che,non avendo svolto alcuna prestazione lavorativa per Vodafone i ricorrenti non avevano diritto né ad alcun premio di risultato, né al rimborso dei buoni pasto ed in subordine, che dagli importi richiesti venissero detratte le somme percepite presso la cessionaria per i medesimi titoli, l’onere probatorio gravante sul datore è stato correttamente ritenuto non rispettato. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte rigettail ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge,con distrazione in favore del difensore. .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 19768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris