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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 32080/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI AVEZZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano impugna l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in due episodi di furto aggravato, rilevata la mancanza di querela (in realtà esistente ma non trasmessa per intero al gip, in ragione di un errore nelle copie).

Il ricorrente evidenzia che l'arresto avrebbe dovuto essere ugualmente convalidato, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., che regola esplicitamente il caso di arresto obbligatorio in flagranza, per i reati procedibili a querela, qualora questa non sia stata contestualmente proposta, prevedendo le legittimità dell'arresto e l'eventuale rimessione in libertà se la condizione di procedibilità non sopraggiunga oppure vi sia rinuncia o rimessione della querela nel termine di 48 ore dall'arresto.

2. [OSCURATO:PERSONA] Tocci ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, aderendo alle ragioni del pubblico ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La querela nei confronti degli imputati, per i reati loro ascritti, era stata proposta regolarmente prima della richiesta di convalida dell'arresto ed era risultata mancante solo per un errore nell'invio delle copie del fascicolo del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari.

La querela è comunque atto con valenza esterna, data la sua natura mista processuale e sostanziale (da ultimo, sul tema, cfr. Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749), sicchè comunque dispiegava i suoi effetti legittimanti dell'arresto.

3. In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 maggio 2023, n. 60, vigente al momento dell'arresto, prevede, in proposito, che "Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire.

In questo caso, se la querela non è proposta nel e termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà...".

Evidentemente, la convalida dell'arresto di un reato procedibile a querela, qualora questa non sia stata ancora sporta, deve avvenire prevedendo un raccordo tra i tempi di convalida e quelli di presentazione della querela.

Raccordo che, nel caso di specie, è stato perfettamente rispettato poiché la querela era stata presentata regolarmente nei tempi dati dalla disposizione modificata (e solo per un errore di fotocopiatura non era stata trasmessa).

4. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché gli arresti sono stati legittimamente eseguiti.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza di non convalida perché gli arresti sono stati legittimamente es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI AVEZZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano impugna l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in due episodi di furto aggravato, rilevata la mancanza di querela (in realtà esistente ma non trasmessa per intero al gip, in ragione di un errore nelle copie). Il ricorrente evidenzia che l'arresto avrebbe dovuto essere ugualmente convalidato, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., che regola esplicitamente il caso di arresto obbligatorio in flagranza, per i reati procedibili a querela, qualora questa non sia stata contestualmente proposta, prevedendo le legittimità dell'arresto e l'eventuale rimessione in libertà se la condizione di procedibilità non sopraggiunga oppure vi sia rinuncia o rimessione della querela nel termine di 48 ore dall'arresto. 2. [OSCURATO:PERSONA] Tocci ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, aderendo alle ragioni del pubblico ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La querela nei confronti degli imputati, per i reati loro ascritti, era stata proposta regolarmente prima della richiesta di convalida dell'arresto ed era risultata mancante solo per un errore nell'invio delle copie del fascicolo del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. La querela è comunque atto con valenza esterna, data la sua natura mista processuale e sostanziale (da ultimo, sul tema, cfr. Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749), sicchè comunque dispiegava i suoi effetti legittimanti dell'arresto. 3. In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 maggio 2023, n. 60, vigente al momento dell'arresto, prevede, in proposito, che "Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel e termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà...". Evidentemente, la convalida dell'arresto di un reato procedibile a querela, qualora questa non sia stata ancora sporta, deve avvenire prevedendo un raccordo tra i tempi di convalida e quelli di presentazione della querela. Raccordo che, nel caso di specie, è stato perfettamente rispettato poiché la querela era stata presentata regolarmente nei tempi dati dalla disposizione modificata (e solo per un errore di fotocopiatura non era stata trasmessa). 4. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché gli arresti sono stati legittimamente eseguiti. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza di non convalida perché gli arresti sono stati legittimamente es
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