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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31627/2026

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ato a NAPOLI il 14/08/1984 avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso presentati nell'interesse del ricorrente non superano la soglia di ammissibilità in quanto (a) la recidiva reiterata, contrariamente a quanto dedotto, è stata ritenuta con motivazione prova di vizi logici manifesti ed aderente alle indicazioni fornite dalla Cassazione (v. motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata, (b) il termine di prescrizione della ricettazione contestata, tenuto conto della recidiva legittimamente ritenuta ed al netto della sospensione indicata dal difensore, spira ventidue anni dopo la consumazione del reato, sicché non risulta ad oggi ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mr VI e 20 AG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] _,IA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 14/08/1984 avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso presentati nell'interesse del ricorrente non superano la soglia di ammissibilità in quanto (a) la recidiva reiterata, contrariamente a quanto dedotto, è stata ritenuta con motivazione prova di vizi logici manifesti ed aderente alle indicazioni fornite dalla Cassazione (v. motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata, (b) il termine di prescrizione della ricettazione contestata, tenuto conto della recidiva legittimamente ritenuta ed al netto della sospensione indicata dal difensore, spira ventidue anni dopo la consumazione del reato, sicché non risulta ad oggi ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr VI e 20 AG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] _,IA
Sentenza Cassazione n. 31627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris