CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 37956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di scarcerazione per intervenuta prescrizione del reato in relazione al quale era stata inflitta la pena in esecuzione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge per essere il reato prescritto e in relazione alla nullità del giudizio di cognizione; ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, trattandosi di questioni che riguardano il giudizio di merito e non proponibili al giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.