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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25773/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21/09/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 21 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 17 ottobre) ha confermato quello del Tribunale che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno e la cauzione di euro 1.000.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, presenta ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione del decreto impugnato che avrebbe fondato la pericolosità sociale dell'interessata su elementi tratti da un procedimento penale nel quale la Inzillo è stata assolta dalle più gravi imputazioni (tentati omicidi commessi in contesto di guerra tra fazioni di cosche 'ndranghetiste).

2.1. Inoltre, si rileva che la Inzillo: a) non "appartiene" ad associazione di tipo mafioso; b) ha subìto un lungo periodo di detenzione che "per via delle costanti pronunce della Cassazione deve intendersi risocializzante ed emendante, spettando all'Ufficio di procura fornire elementi sintomatici di una personalità pericolosa, nonostante la rieducazione cui Fende l'espiazione della pena"; c) lavora stabilmente per il mantenimento proprio e della propria famiglia; d) sin da giovane ha svolto l'attività di bracciante agricola e non vive di proventi illeciti né può considerarsi nullafacente; e) non risulta abbia frequentato pregiudicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, reiterativo dei motivi dedotti nel ricorso di merito, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Dal decreto impugnato risulta che la Inzillo, nel procedimento penale cui fa riferimento il ricorso, è stata in primo grado condannata alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per la detenzione abusiva di arma da fuoco e il riciclaggio di autovettura nell'ambito di un contesto caratterizzato da una feroce guerra di `ndrangheta.

In particolare, dalla sentenza emerge che la proposta, moglie di [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco di una delle fazioni in contrasto, ha, per conto della cosca, occultato l'arma "suggerendo alla madre, nel caso di perquisizione da parte dei Carabinieri, di nasconderla nelle mutande" e ha anche dato consigli operativi su come nascondere una vettura rubata, ammonendo a stare attenti affinchè non venissero lasciate sul mezzo le impronte digitali.

2.1. La circostanza che gli elementi emersi dal giudizio di cognizione non sono stati ritenuti idonei a fondare la condanna anche per i tentati omicidi non toglie - specifica il decreto della Corte territoriale - che "risulta con chiarezza il coinvolgimento della Inzillo nelle dinamiche criminose che riguardano anche il proprio marito".

Pertanto, con motivazione certamente non illogica, il decreto impugnato è pervenuto alla conclusione che tutti tali elementi fondano la pericolosità sociale a carico della Inzillo, presupposto per la misura di prevenzione personale applicata.

2.3. Per quanto riguarda la contestazione difensiva circa la non appartenenza della Inzillo alla cosca di 'ndrangheta, la Corte di appello ha dato corretta applicazione al principio secondo cui «In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa, rilevante quale condizione di applicabilità della misura, comprende anche condotte non connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 03; conf.

Sez.

U., n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512); presupposti nel caso di specie esistenti sulla base della sopra riportata motivazione della Corte territoriale.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21/09/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 21 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 17 ottobre) ha confermato quello del Tribunale che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno e la cauzione di euro 1.000. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, presenta ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione del decreto impugnato che avrebbe fondato la pericolosità sociale dell'interessata su elementi tratti da un procedimento penale nel quale la Inzillo è stata assolta dalle più gravi imputazioni (tentati omicidi commessi in contesto di guerra tra fazioni di cosche 'ndranghetiste). 2.1. Inoltre, si rileva che la Inzillo: a) non "appartiene" ad associazione di tipo mafioso; b) ha subìto un lungo periodo di detenzione che "per via delle costanti pronunce della Cassazione deve intendersi risocializzante ed emendante, spettando all'Ufficio di procura fornire elementi sintomatici di una personalità pericolosa, nonostante la rieducazione cui Fende l'espiazione della pena"; c) lavora stabilmente per il mantenimento proprio e della propria famiglia; d) sin da giovane ha svolto l'attività di bracciante agricola e non vive di proventi illeciti né può considerarsi nullafacente; e) non risulta abbia frequentato pregiudicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, reiterativo dei motivi dedotti nel ricorso di merito, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Dal decreto impugnato risulta che la Inzillo, nel procedimento penale cui fa riferimento il ricorso, è stata in primo grado condannata alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per la detenzione abusiva di arma da fuoco e il riciclaggio di autovettura nell'ambito di un contesto caratterizzato da una feroce guerra di `ndrangheta. In particolare, dalla sentenza emerge che la proposta, moglie di [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco di una delle fazioni in contrasto, ha, per conto della cosca, occultato l'arma "suggerendo alla madre, nel caso di perquisizione da parte dei Carabinieri, di nasconderla nelle mutande" e ha anche dato consigli operativi su come nascondere una vettura rubata, ammonendo a stare attenti affinchè non venissero lasciate sul mezzo le impronte digitali. 2.1. La circostanza che gli elementi emersi dal giudizio di cognizione non sono stati ritenuti idonei a fondare la condanna anche per i tentati omicidi non toglie - specifica il decreto della Corte territoriale - che "risulta con chiarezza il coinvolgimento della Inzillo nelle dinamiche criminose che riguardano anche il proprio marito". Pertanto, con motivazione certamente non illogica, il decreto impugnato è pervenuto alla conclusione che tutti tali elementi fondano la pericolosità sociale a carico della Inzillo, presupposto per la misura di prevenzione personale applicata. 2.3. Per quanto riguarda la contestazione difensiva circa la non appartenenza della Inzillo alla cosca di 'ndrangheta, la Corte di appello ha dato corretta applicazione al principio secondo cui «In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa, rilevante quale condizione di applicabilità della misura, comprende anche condotte non connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 03; conf. Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512); presupposti nel caso di specie esistenti sulla base della sopra riportata motivazione della Corte territoriale. 3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 a
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