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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 09885/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11229/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] -controricorrente - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE SIENA n. 820/2021 depositata il03/11/2021.

R.g. n. 11229 del 2022 Ad. 28/03/2023 estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ad espropriazione presso terzi, sulla base di cartelle di pagamento , che venne definita dal Tribunale di Siena, previa sentenza non definitiva del 2019 di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale per talune cartelle, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a seguito di sgravio o della rottamazione o d’ufficio o su adesione, e con spese di lite e condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. a carico della Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza definitiva , recante n. 820 del 3/11/2021 , propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese con conseguente insussistenza della responsabilità ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Per l’adunanza camerale del 28/03/2023 il Procuratore generale non ha depositato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] È opportuno premettere che il Tribunale di Siena, adito da lla Secchiano, ha emanato una sentenza non definitiva nella quale ha affermato che la Secchiano ha proposto un’opposizione all’esecuzione e successivamente una sentenza definitiva con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato Agenzia delle E ntrate R iscossione alle spese nonché alla somma di cinquemila euro a titolo di art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

I tre motivi di ricorso, che vertono sulla mancata compensazione alla luce dell’annullamento ex lege delle cartelle, R.g. n. 11229 del 2022 Ad. 28/03/2023 estensore: C. Valle sonotutti inammissibili perché si è formato il giudicato interno, per non essere stata proposta impugnazione, sulla sentenza non definitiva nella parte in cui afferma che «nella specie si versa in tema di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. », per cui la sentenza doveva essere impugnata con l’appello e non con l’odierno ricorso.

L’impugnazione è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarata.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione d’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ri corso ; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo13.

La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.

R.g. n. 11229 del 2022 Ad. 28/03/2023 estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11229/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] -controricorrente - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE SIENA n. 820/2021 depositata il03/11/2021. R.g. n. 11229 del 2022 Ad. 28/03/2023 estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ad espropriazione presso terzi, sulla base di cartelle di pagamento , che venne definita dal Tribunale di Siena, previa sentenza non definitiva del 2019 di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale per talune cartelle, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a seguito di sgravio o della rottamazione o d’ufficio o su adesione, e con spese di lite e condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. a carico della Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza definitiva , recante n. 820 del 3/11/2021 , propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese con conseguente insussistenza della responsabilità ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del 28/03/2023 il Procuratore generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] È opportuno premettere che il Tribunale di Siena, adito da lla Secchiano, ha emanato una sentenza non definitiva nella quale ha affermato che la Secchiano ha proposto un’opposizione all’esecuzione e successivamente una sentenza definitiva con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato Agenzia delle E ntrate R iscossione alle spese nonché alla somma di cinquemila euro a titolo di art. 96, comma 3, cod. proc. civ. I tre motivi di ricorso, che vertono sulla mancata compensazione alla luce dell’annullamento ex lege delle cartelle, R.g. n. 11229 del 2022 Ad. 28/03/2023 estensore: C. Valle sonotutti inammissibili perché si è formato il giudicato interno, per non essere stata proposta impugnazione, sulla sentenza non definitiva nella parte in cui afferma che «nella specie si versa in tema di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. », per cui la sentenza doveva essere impugnata con l’appello e non con l’odierno ricorso. L’impugnazione è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarata. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione d’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ri corso ; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo13. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. R.g. n. 11229 del 2022 Ad. 28/03/2023 estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di con
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