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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 06540/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33541/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che la difesa articola un unico motivo di ricorso, con il quale eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto, nel fascicolo processuale, si rinviene un atto, proveniente della persona offesa, verbalizzato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cerignola il 15 aprile 2020, con cui si chiede espressamente la punizione del responsabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33541/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che la difesa articola un unico motivo di ricorso, con il quale eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto, nel fascicolo processuale, si rinviene un atto, proveniente della persona offesa, verbalizzato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cerignola il 15 aprile 2020, con cui si chiede espressamente la punizione del responsabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06540/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris