CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Napoli in data 25/1/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 5.000,00 euro di ammenda sostituita con la misura dell'espulsione ex art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000, applicata in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso o essersi comunque trattenuto nel territorio dello Stato in violazione della norme di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, legge 28 maggio 2007, n. 68; fatto accertato in Napoli il 27/3/2018. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ruci, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conversione della pena dell'ammenda nella sanzione sostitutiva dell'espulsione, avente natura discrezionale e non obbligatoria. Inoltre, il Giudice non avrebbe concretamente accertato l'esistenza di cause ostative all'espulsione, limitandosi a ritenere che non fossero emersi «dalle testimonianze e dagli atti acquisiti nel giudizio di primo grado, elementi da cui poter desumere la sussistenza di cause ostative al rimpatrio dello straniero irregolare». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha condivisibilmente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'espulsione dello straniero ha natura discrezionale e non obbligatoria, dovendo la stessa essere «subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all'immediata esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», indicate nell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998. E una volta valutata l'insussistenza di cause ostative al rimpatrio, anche in assenza di differenti allegazioni da parte dell'imputato, i Giudici di merito hanno correttamente concluso per l'applicazione dell'espulsione, alla stregua di un apprezzamento valutativo che pertiene, appunto, a una sfera di discrezionalità che non è sindacabile in sede di legittimità. Donde la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, peraltro fondate su elementi probatori asseritamente pretermessi e, tuttavia, mai indicati nel ricorso, sul punto palesemente generico. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di censura, quando, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non sia fondata sulla allegazione difensiva di circostanze specifiche, l'onere di motivazione del relativo diniego è soddisfatto con il mero richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 17178 del 5/3/2020; Sez. 3, n. 42121 del 8/4/2019; Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015). 3.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che i Giudici di merito si sono attenuti ai suddetti principi, sottolineando come, dagli atti del processo di primo grado, non fossero emersi elementi che, sinergicamente valutati, consentissero un positivo apprezzamento della richiesta di riconoscere le attenuanti in parola. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremil