CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 10271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 luglio 2025, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile deireati di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 624, 62 5 , comma 1, n. 4, cod. pen.) e di indebito utilizzo della tessera bancomat di costei (art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007), nonché del reato di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di indebito utilizzo della sua tessera bancomat. 2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di censura la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto e la mancanza, nella specie, di tale condizione di procedibilità, con riguardo al furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], non presentando la denuncia proposta dalla persona offesa tali caratteristiche. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente allegato la richiamata denunzia ai fini dell’autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Conviene preliminarmente dare atto che laricorrente è stato giudicato con la sentenza impugnata per due reati di furto commessi in danno di due diverse persone offese, nonché deireati di indebito utilizzo della loro tessera bancomat . Aseguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022,il reato di furto è divenuto procedibile a querela. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 85del citato decreto ha stabilito che il termine per la presentazione della querela decorre da tale data (30 dicembre 2022) se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Questa Corte ha chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 –01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). Si è in proposito stabilito che, a seguito della modifica introdotta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA], la previsione della procedibilità a querela, stante la sua natura mista, sostanziale e processuale, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, comporta che il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica(Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, cit. ) . 3. Venendo alcaso in esame, si osserva che la richiamata modifica del regime di procedibilità del reato di furto è intervenuta nelle more del giudizio di appelloe, tuttavia, la sentenza impugnata , pronunciata in data 15 luglio 2025 , no n ha esaminato la relativa questione. 3.1. La censura con cui la ricorrente deduce la mancanza di querela in relazione al furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è infondata. La persona offesa, infatti, risulta essersi costituita parte civile, sicch é deve ritenersi sussistente la condizione di procedibilità.Invero, s econdo l ’ insegnament o della giurisprudenza di legittimità, la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01 ; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 –01). 3.2. Diversa conclusione vale con riguardo al furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], la quale non si è costituita parte civile. Dalla verifica effettuata da questa Corte nelle more della celebrazione dell’odierna udienza,non risulta che la persona offesa abbia manifestato in alcun modo la propria volontà punitiva, non ravvisandosi tale contenuto nell ’ a tto di denuncia presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], né essen do stata successivamente proposta querela. Ne discende la sopravvenuta improcedibilità del furto commesso ai suoi danni. 4. La sentenza impu gnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alreato di furto commesso in danno di L ea P aolini perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Di conseguenza, dal trattamento sanzionatorio determinato con tale sentenza deve essere eliminata la relativa pena. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] L ea perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità, eliminando la relativa pena. Rigetta nel resto il ricorso. Cosìdeciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]