Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2025
ECLI:EU:C:2025:1016
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0552_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] nationale du Crédit mutuel e a. / BCE
(causa C‑552/24 P)
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli IPI dal capitale primario di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Controllo giurisdizionale»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 50, 51)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Argomento che costituisce l’estensione di un motivo dedotto in primo grado e che non modifica l’oggetto della lite – Ricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 52)
3.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica
(v. punto 73)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ampio margine di discrezionalità della Banca centrale europea (BCE) – Presupposto – Compiti di vigilanza che le conferiscono importanti responsabilità per il mantenimento della stabilità finanziaria – Utilizzo il più efficace e proporzionato possibile dei suoi poteri di vigilanza – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n
o
1024/2013, considerando 55)
(v. punti 78, 120‑124)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53)
(v. punti 143, 144)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] nationale du Crédit mutuel e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.