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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2025

ECLI:EU:C:2025:1016
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0552_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] nationale du Crédit mutuel e a. / BCE (causa C‑552/24 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli IPI dal capitale primario di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Controllo giurisdizionale»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 50, 51)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Argomento che costituisce l’estensione di un motivo dedotto in primo grado e che non modifica l’oggetto della lite – Ricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 52)

3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 73)

4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ampio margine di discrezionalità della Banca centrale europea (BCE) – Presupposto – Compiti di vigilanza che le conferiscono importanti responsabilità per il mantenimento della stabilità finanziaria – Utilizzo il più efficace e proporzionato possibile dei suoi poteri di vigilanza – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n o 1024/2013, considerando 55) (v. punti 78, 120‑124)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53) (v. punti 143, 144) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] nationale du Crédit mutuel e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0552_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] nationale du Crédit mutuel e a. / BCE (causa C‑552/24 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli IPI dal capitale primario di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Controllo giurisdizionale» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 50, 51) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Argomento che costituisce l’estensione di un motivo dedotto in primo grado e che non modifica l’oggetto della lite – Ricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 52) 3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 73) 4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ampio margine di discrezionalità della Banca centrale europea (BCE) – Presupposto – Compiti di vigilanza che le conferiscono importanti responsabilità per il mantenimento della stabilità finanziaria – Utilizzo il più efficace e proporzionato possibile dei suoi poteri di vigilanza – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n o 1024/2013, considerando 55) (v. punti 78, 120‑124) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53) (v. punti 143, 144) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] nationale du Crédit mutuel e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.
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