CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 14 febbraio 2020, ha escluso le circo- stanze aggravanti previste dall'art. 625, nn. 4 e 7, cod. pen., ha concesso le circo- stanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno, in relazione al reato ex art. 624 bis cod. pen.. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello ha dato conto adeguata- mente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezza- mento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dai ricorrenti, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di nessuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che il teste di P.G. Carosella conosceva entrambi gli imputati per ragioni di ufficio e che dalle immagini delle telecamere li aveva notati entrare e successiva- mente uscire dal bar subito prima del furto ai danni del furgone del [OSCURATO:PERSONA] e poi, immediatamente dopo il furto, un'auto [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi velocemente dal posto dopo l'esecuzione di un'inversione di marcia. I Guarnieri non si confrontano con la motivazione ampia e congrua sopra esposta, sulla configurabilità del reato contestato a loro carico e sulle fasi della vicenda, com- piutamente rappresentata dalla Corte aquilana, che ha logicamente escluso il rilievo delle presunte carenze descrittive nelle dichiarazioni dei testi Carosella, Dell'Aversana e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in