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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 24076/2026

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quidatore pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3251 - intimata –avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 23/10/2024R.G.N. 15053/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva la domanda diPaola Canclini autista soccorritore di insinuazione al passivoNumero registro generale 197/2025della procedura di LCA di Esacri, sulla base della sentenza deNl umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026Tribunale di Milano n. 2202/2016 passata in giudicato che avevDaat a pubblicazione 27/07/2026accolto solo parzialmente la domanda congiuntamente ad altricinque ricorrenti accertando “…lo svolgimento di fatto da partedei ricorrenti di mansioni riconducibili all’area professionale “B”,sub CCNL del personale non dirigente degli enti pubblici noneconomici anni 2006/2009 fino alla data del 17 novembre 2014”e condannando “CRI al pagamento delle differenze a titolo diretribuzione ordinaria, trattamenti accessori e indennità dimansione dal 7 settembre 2007 al 17 novembre 2014” conesclusione espressa dei premi incentivanti, sia di allegazioni eprova relativamente al periodo successivo al 17/11/2014 sia delcumulo tra interessi e rivalutazione.[OSCURATO:PERSONA] ammetteva al passivo sia i creditiretributivi con il privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 c.c. sia il TFRmaturato sulla scorta delle predette differenze retributive.2.

Avverso il decreto l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] la cassazione con ricorso assistito da due motivi.3.

La dipendente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo mezzo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2215, 2116, 2120 c.c., dell’art. 19, l. n.218/1952 e degli artt. 6, comma 4, l. n. 554/88 e 15, comma1, d.p.r. 104/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il decreto del Tribunale sarebbe errato nella parte in cui hadisposto l’ammissione al passivo della liquidazione non solodelle differenze retributive, ma anche della corrispondentequota parte di TFR, con la conseguenza che ESACRI sarebbetenuta a corrispondere alla lavoratrice, nel prossimo ripartoutile, anche una quota di TFR.Numero registro generale 197/2025La conclusione a cui è giunto il Tribunale si pone in violazioneN umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026delle norme che regolano i rapporti tra datore di lavoro pubblicoDa,t a pubblicazione 27/07/2026ente previdenziale e dipendente.

Ed infatti, la domanda diammissione a percepire la quota di TFR/TFS spettante è stataimpropriamente posta dalla lavoratrice, avendo quest’ultimaproposto con ricorso introduttivo opposizione al passivo perl’ammissione generica a “credito per lavoro subordinato”.

Ilcontenuto del credito è stato precisato solo nella comparsaconclusionale.

Ne consegue che, il Tribunale avrebbe dovutoaccertare la spettanza del TFR corrispondente alla quotamaturata sulla base delle differenze retributive riconosciute, manon anche disporne l’ammissione al passivo.

Ad avviso di partericorrente l’unico soggetto legittimato all’erogazione del TFR – esoltanto una volta che il credito sia divenuto esigibile da partedel lavoratore – è esclusivamente l’ente previdenziale, ossial’INPS.Il Tribunale, in secondo luogo, nel riconoscimento della quotadovuta a titolo di TFR/TFS, non ha tenuto conto del fatto che ladipendente al termine del rapporto di lavoro con Esacri ètransitata presso ASST-Valtellina.

Conseguentemente, il giudiceavrebbe dovuto applicare le specifiche norme inerenti allagestione del TFR del lavoratore che vada in mobilità presso altrosoggetto pubblico.1.1 Il primo motivo è fondato per le seguenti ragioni.1.2 È circostanza pacifica che la dipendente è transitata inmobilità presso altro ente, l’ASST – Valtellina.La questione attiene alla legittimità dell’ammissione al passivodel credito per trattamento di fine rapporto (TFR) vantato daldipendente nei confronti dell’ente poi assoggettato a proceduraconcorsuale, nonostante il successivo passaggio del lavoratoread altra amministrazione pubblica mediante mobilità.1.3 Orbene, il decreto impugnato ha erroneamente ritenuNtuom eirlo registro generale 197/2025Numero sezionale 3251/2026credito esigibile e, quindi, ammissibile ai fini dell’insinuazNiuomnereo d ai ral ccolta generale 24076/2026passivo della procedura concorsuale sul non correttDaat a pubblicazione 27/07/2026sussistenza del presupposto della intervenuta cessazione delrapporto con l’ente originario.1.4 Va al riguardo premesso che, secondo consolidatoorientamento di questa Corte, la mobilità tra amministrazionipubbliche ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001configura una cessione del contratto di lavoro, determinandouna mera modificazione soggettiva del rapporto e la suaprosecuzione senza soluzione di continuità, con conseguenteconservazione dell’anzianità maturata e unificazione dellaposizione lavorativa e previdenziale del dipendente.1.5 Questa Corte ha affermato il principio cui il Collegio nonintende discostarsi secondo cui in tema di pubblico impiegoprivatizzato, il passaggio diretto di personale da amministrazionidiverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondottoalla fattispecie della "cessione del contratto" ex art. 1406 c.c.,sicché l'individuazione del trattamento economico e giuridico daapplicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla basedell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito delladisciplina legale e contrattuale del compartodell'amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizionidifferenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizzala progressione in carriera; in caso di confluenza da un entelocale ad un'amministrazione statale, il d.p.c.m. n. 446 del2000, che regola il passaggio inverso, può costituire un idoneoparametro per il giudizio di comparazione. (Cass. Sez.

L -,Ordinanza n. 86 del 07/01/2021).In tale quadro, il trattamento di fine rapporto, pur maturandoprogressivamente nel corso del servizio, diviene esigibile aisensi dell’art. 2120 c.c., soltanto alla cessazione definitivaN udmeerlo registro generale 197/2025Numero sezionale 3251/2026rapporto, sicché non è dovuto al momento del trasferimeNnutmoer op dei rra ccolta generale 24076/2026mobilità che presuppone una continuità del rapporto di lavoroD. a ta pubblicazione 27/07/20261.5 Va al riguardo richiamata, altresì, la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la esigibilità del TFR nel pubblicoimpiego privatizzato è stata ancorata ai medesimi presuppostiprevisti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridicadel rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione alfondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'INPS.

Restapertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoroprivato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di piùrapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione alfondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilitàdel TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto ilprofilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure insuccessione temporale tra loro ed alle dipendenze dellamedesima amministrazione statale (Cass. n. 5895 del 2020;Cass. n. 2828/2021; Cass. n. 2829/2021).1.6 Il principio trova puntuale riscontro anche nella normativaspeciale, che, già prima della contrattualizzazione del pubblicoimpiego, aveva espressamente regolato gli effetti della mobilitàsul trattamento di fine servizio.1.7 In particolare, l’art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988stabilisce che, nei casi di passaggio del personale tra entipubblici, l’anzianità maturata presso l’amministrazione diprovenienza è integralmente riconosciuta ai fini del trattamentodi fine servizio e che le quote maturate non sono liquidate aldipendente, ma trasferite all’amministrazione di destinazione.1.8 L’art. 15 del d.P.R. n. 104 del 1995 avente natura diregolamento attuativo dispone che, in caso di trasferimento traenti, il trattamento maturato fino alla data del passaggioNumero registro generale 197/2025confluisce nella posizione complessiva del dipendente, venendoN umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026in rilievo solo al momento della cessazione definitiva daDalt a pubblicazione 27/07/2026servizio.1.9 Tali disposizioni, espressive di un principio di sistema tuttoravigente, confermano che, nelle ipotesi di mobilità, l’ordinamentoesclude la frammentazione del rapporto e prevede, invece, lacontinuità della posizione giuridica ed economica del lavoratore,con accorpamento unitario delle anzianità ai fini dellaliquidazione finale.Ne discende che il trasferimento per mobilità non integra unacessazione del rapporto di lavoro, per cui il TFR maturato pressol’ente di provenienza non diviene esigibile, e la relativa pretesanon può essere fatta valere né nei confronti dell’ente cedente,né, a fortiori, in sede concorsuale.Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il credito per TFRinsinuato al passivo difettasse, al momento della domanda, delrequisito essenziale della attuale esigibilità, presupponendo ladefinitiva cessazione del rapporto, nella specie non verificatasi.Il decreto impugnato ha, pertanto, erroneamente ritenutosussistente tale credito, assumendo come rilevante unacessazione limitata al singolo ente, in contrasto con il principiodi unitarietà del rapporto di lavoro, quale delineato dalladisciplina della mobilità.2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.2.1 Sotto altro e connesso profilo, deve osservarsi che lacondanna - sub specie di ammissione al passivo della proceduradel credito vantato a titolo di TFR - è stata resa anche inviolazione delle regole sull’integrità del contraddittorio.

Se,infatti, l’unico soggetto obbligato ad erogare il trattamento diNumero registro generale 197/2025fine rapporto è l’INPS, è evidente che il Tribunale ha omesso dNi umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026integrare il contradditorio nei confronti dell’ente previdenzialeD. ata pubblicazione 27/07/20262.2 Tale censura risulta assorbita dall’accoglimento del primomotivo.3.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazionedel decreto impugnato in parte qua con riguardo al TFR edecisione nel merito di rigetto della domanda della lavoratricedi insinuazione al passivo del TFR.4.

Le spese dell’intero processo vanno compensate inconsiderazione dell’esito globale della lite che vede la reciprocasoccombenza delle parti.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa ildecreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e decidendonel merito rigetta la domanda di insinuazione al passivo del TFR.Compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte di cassazione, il 03.07.2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quidatore pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3251 - intimata –avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 23/10/2024R.G.N. 15053/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva la domanda diPaola Canclini autista soccorritore di insinuazione al passivoNumero registro generale 197/2025della procedura di LCA di Esacri, sulla base della sentenza deNl umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026Tribunale di Milano n. 2202/2016 passata in giudicato che avevDaat a pubblicazione 27/07/2026accolto solo parzialmente la domanda congiuntamente ad altricinque ricorrenti accertando “…lo svolgimento di fatto da partedei ricorrenti di mansioni riconducibili all’area professionale “B”,sub CCNL del personale non dirigente degli enti pubblici noneconomici anni 2006/2009 fino alla data del 17 novembre 2014”e condannando “CRI al pagamento delle differenze a titolo diretribuzione ordinaria, trattamenti accessori e indennità dimansione dal 7 settembre 2007 al 17 novembre 2014” conesclusione espressa dei premi incentivanti, sia di allegazioni eprova relativamente al periodo successivo al 17/11/2014 sia delcumulo tra interessi e rivalutazione.[OSCURATO:PERSONA] ammetteva al passivo sia i creditiretributivi con il privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 c.c. sia il TFRmaturato sulla scorta delle predette differenze retributive.2. Avverso il decreto l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] la cassazione con ricorso assistito da due motivi.3. La dipendente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo mezzo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2215, 2116, 2120 c.c., dell’art. 19, l. n.218/1952 e degli artt. 6, comma 4, l. n. 554/88 e 15, comma1, d.p.r. 104/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il decreto del Tribunale sarebbe errato nella parte in cui hadisposto l’ammissione al passivo della liquidazione non solodelle differenze retributive, ma anche della corrispondentequota parte di TFR, con la conseguenza che ESACRI sarebbetenuta a corrispondere alla lavoratrice, nel prossimo ripartoutile, anche una quota di TFR.Numero registro generale 197/2025La conclusione a cui è giunto il Tribunale si pone in violazioneN umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026delle norme che regolano i rapporti tra datore di lavoro pubblicoDa,t a pubblicazione 27/07/2026ente previdenziale e dipendente. Ed infatti, la domanda diammissione a percepire la quota di TFR/TFS spettante è stataimpropriamente posta dalla lavoratrice, avendo quest’ultimaproposto con ricorso introduttivo opposizione al passivo perl’ammissione generica a “credito per lavoro subordinato”. Ilcontenuto del credito è stato precisato solo nella comparsaconclusionale. Ne consegue che, il Tribunale avrebbe dovutoaccertare la spettanza del TFR corrispondente alla quotamaturata sulla base delle differenze retributive riconosciute, manon anche disporne l’ammissione al passivo. Ad avviso di partericorrente l’unico soggetto legittimato all’erogazione del TFR – esoltanto una volta che il credito sia divenuto esigibile da partedel lavoratore – è esclusivamente l’ente previdenziale, ossial’INPS.Il Tribunale, in secondo luogo, nel riconoscimento della quotadovuta a titolo di TFR/TFS, non ha tenuto conto del fatto che ladipendente al termine del rapporto di lavoro con Esacri ètransitata presso ASST-Valtellina. Conseguentemente, il giudiceavrebbe dovuto applicare le specifiche norme inerenti allagestione del TFR del lavoratore che vada in mobilità presso altrosoggetto pubblico.1.1 Il primo motivo è fondato per le seguenti ragioni.1.2 È circostanza pacifica che la dipendente è transitata inmobilità presso altro ente, l’ASST – Valtellina.La questione attiene alla legittimità dell’ammissione al passivodel credito per trattamento di fine rapporto (TFR) vantato daldipendente nei confronti dell’ente poi assoggettato a proceduraconcorsuale, nonostante il successivo passaggio del lavoratoread altra amministrazione pubblica mediante mobilità.1.3 Orbene, il decreto impugnato ha erroneamente ritenuNtuom eirlo registro generale 197/2025Numero sezionale 3251/2026credito esigibile e, quindi, ammissibile ai fini dell’insinuazNiuomnereo d ai ral ccolta generale 24076/2026passivo della procedura concorsuale sul non correttDaat a pubblicazione 27/07/2026sussistenza del presupposto della intervenuta cessazione delrapporto con l’ente originario.1.4 Va al riguardo premesso che, secondo consolidatoorientamento di questa Corte, la mobilità tra amministrazionipubbliche ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001configura una cessione del contratto di lavoro, determinandouna mera modificazione soggettiva del rapporto e la suaprosecuzione senza soluzione di continuità, con conseguenteconservazione dell’anzianità maturata e unificazione dellaposizione lavorativa e previdenziale del dipendente.1.5 Questa Corte ha affermato il principio cui il Collegio nonintende discostarsi secondo cui in tema di pubblico impiegoprivatizzato, il passaggio diretto di personale da amministrazionidiverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondottoalla fattispecie della "cessione del contratto" ex art. 1406 c.c.,sicché l'individuazione del trattamento economico e giuridico daapplicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla basedell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito delladisciplina legale e contrattuale del compartodell'amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizionidifferenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizzala progressione in carriera; in caso di confluenza da un entelocale ad un'amministrazione statale, il d.p.c.m. n. 446 del2000, che regola il passaggio inverso, può costituire un idoneoparametro per il giudizio di comparazione. (Cass. Sez. L -,Ordinanza n. 86 del 07/01/2021).In tale quadro, il trattamento di fine rapporto, pur maturandoprogressivamente nel corso del servizio, diviene esigibile aisensi dell’art. 2120 c.c., soltanto alla cessazione definitivaN udmeerlo registro generale 197/2025Numero sezionale 3251/2026rapporto, sicché non è dovuto al momento del trasferimeNnutmoer op dei rra ccolta generale 24076/2026mobilità che presuppone una continuità del rapporto di lavoroD. a ta pubblicazione 27/07/20261.5 Va al riguardo richiamata, altresì, la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la esigibilità del TFR nel pubblicoimpiego privatizzato è stata ancorata ai medesimi presuppostiprevisti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridicadel rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione alfondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'INPS. Restapertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoroprivato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di piùrapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione alfondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilitàdel TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto ilprofilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure insuccessione temporale tra loro ed alle dipendenze dellamedesima amministrazione statale (Cass. n. 5895 del 2020;Cass. n. 2828/2021; Cass. n. 2829/2021).1.6 Il principio trova puntuale riscontro anche nella normativaspeciale, che, già prima della contrattualizzazione del pubblicoimpiego, aveva espressamente regolato gli effetti della mobilitàsul trattamento di fine servizio.1.7 In particolare, l’art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988stabilisce che, nei casi di passaggio del personale tra entipubblici, l’anzianità maturata presso l’amministrazione diprovenienza è integralmente riconosciuta ai fini del trattamentodi fine servizio e che le quote maturate non sono liquidate aldipendente, ma trasferite all’amministrazione di destinazione.1.8 L’art. 15 del d.P.R. n. 104 del 1995 avente natura diregolamento attuativo dispone che, in caso di trasferimento traenti, il trattamento maturato fino alla data del passaggioNumero registro generale 197/2025confluisce nella posizione complessiva del dipendente, venendoN umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026in rilievo solo al momento della cessazione definitiva daDalt a pubblicazione 27/07/2026servizio.1.9 Tali disposizioni, espressive di un principio di sistema tuttoravigente, confermano che, nelle ipotesi di mobilità, l’ordinamentoesclude la frammentazione del rapporto e prevede, invece, lacontinuità della posizione giuridica ed economica del lavoratore,con accorpamento unitario delle anzianità ai fini dellaliquidazione finale.Ne discende che il trasferimento per mobilità non integra unacessazione del rapporto di lavoro, per cui il TFR maturato pressol’ente di provenienza non diviene esigibile, e la relativa pretesanon può essere fatta valere né nei confronti dell’ente cedente,né, a fortiori, in sede concorsuale.Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il credito per TFRinsinuato al passivo difettasse, al momento della domanda, delrequisito essenziale della attuale esigibilità, presupponendo ladefinitiva cessazione del rapporto, nella specie non verificatasi.Il decreto impugnato ha, pertanto, erroneamente ritenutosussistente tale credito, assumendo come rilevante unacessazione limitata al singolo ente, in contrasto con il principiodi unitarietà del rapporto di lavoro, quale delineato dalladisciplina della mobilità.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.2.1 Sotto altro e connesso profilo, deve osservarsi che lacondanna - sub specie di ammissione al passivo della proceduradel credito vantato a titolo di TFR - è stata resa anche inviolazione delle regole sull’integrità del contraddittorio. Se,infatti, l’unico soggetto obbligato ad erogare il trattamento diNumero registro generale 197/2025fine rapporto è l’INPS, è evidente che il Tribunale ha omesso dNi umero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 24076/2026integrare il contradditorio nei confronti dell’ente previdenzialeD. ata pubblicazione 27/07/20262.2 Tale censura risulta assorbita dall’accoglimento del primomotivo.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazionedel decreto impugnato in parte qua con riguardo al TFR edecisione nel merito di rigetto della domanda della lavoratricedi insinuazione al passivo del TFR.4. Le spese dell’intero processo vanno compensate inconsiderazione dell’esito globale della lite che vede la reciprocasoccombenza delle parti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa ildecreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e decidendonel merito rigetta la domanda di insinuazione al passivo del TFR.Compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte di cassazione, il 03.07.2026.La PresidenteIrene Tricomi
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