CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 20768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18915/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA S. BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ATTORRE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 691/2019depositata il 20/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 7.5.2019, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già Presidente del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. posta in liquidazione giudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania dichiarativa del fallimento della società ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto ancora rileva, la c orte d’ a ppello ha ritenuto inammissibili per tardività le censure con cui Ametrano, nel corso della prima udienza tenutasi nel giudizio di reclamo e nelle note autorizzate depositate il 26.2.2019, aveva eccepito la nullità del procedimento di istruttoria prefallimentare e, conseguentemente, della sentenza dichiarativa perché, in asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], si era ivi costituito in nome e per conto della società il liquidatore giudiziale, benché la sua nomina non fosse stata ancora iscritta al Registro delle Imprese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi , cui la credit rice istante e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo, che de nuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2487 biscomma 1° cod. civ., 75 comma 3° cod. proc. civ., 15 legge fall., il ricorrente, nell’ evidenziare che la sentenza dichiarativa lo indica quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., lamenta di non essere stato convocato in camera di consiglio in sede prefallimentare e imputa al tribunale di aver irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa della società, consentendo al liquidatore giudiziale, privo di legitimatio ad processumin quanto la sua nomina non era stata ancora iscritta al R.I., di contraddire in nome e per conto della stessa all’istanza di fallimento. 2. Col secondo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., il ricorrente deduce che, in difetto di iscrizione al R.I. della nomina, il liquidatore giudiziale era assolutamente privo del potere di conferire procura al difensore in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] per costituirsi in sede prefallimentare. 3. Con il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100 e 101 legge fall, 24 e 111 comma 2° Cost., il ricorrente sostiene che la legittimazione ad agire e a contraddire attiene al diritto di azione e alla regolare costituzione del contraddittorio e del rapporto processuale e che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, il difetto di legittimazione può essere eccepitoin ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevatoanche d’ufficio dal giudice . . 4. Col quarto motivo , che denuncia la violazione dell’art. 260 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. , il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia qualificato come mera eccezione di parte, come tale proponibile solo con l’atto di reclamo, un vizio in procedendo rilevabile d’ufficio. 5. Col quinto motivo la medesima censura è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione. I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connes sione delle questioni trattate, pur muovendo da una corretta premessa (cfr. Cass. n. 18124/013, secondo cui il liquidatore, di nomina assembleare o giudiziale, è investito del potere di rappresentare la società, anche in giudizio, solo dalla data dell’iscrizione di detta nomina nel R.I.), devono essere respinti, previa integrazione della motivazione che sorregge la sentenza impugnata. L’irrituale costituzione in sede di istruttoria prefallimentare, in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], di un soggetto privo del potere di rappresentarla non ha infatti dato luogo ad un vizio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, di nullità dell’intero processo per violazione del diritto della società al contraddittorio e alla difesa. Tale fattispecie si configura, infatti, nei confronti della parte chiamata a contraddire, solo quando questa non sia stata regolarmente citata per difetto della vocatio in ius o per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivodel giudizio. Nel caso di specie, invece, il rapporto processuale è stato regolarmente instaurato e non vi è stata nessuna violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’istanza di fallimento è stata regolarmente notificata a [OSCURATO:SOCIETA]. secondo le modalità p reviste dall’art. 15, 3° comma, legge fall. (sul punto non c’è alcuna contestazione del ricorrente). Ametrano, in realtà, si duole della sua mancata convocazione personale in camera di consiglio, ma tale censura è priva di fondamento,atteso che l’art. 15 comma 3° cit. non prevede affatto che l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza siano notificati personalmente al legale rappresentante della fallenda. Pertanto, una volta ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] la rituale notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, il ricorrente ben avrebbe potuto costituirsi nel procedimento in nome e per conto della società, contestando il difetto di rappresentanza del liquidatore giudiziale e svolgendo tutte le difese ritenute opportune. Va aggiunto che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, Ametrano aveva personalmente depositato in sede prefallimentare una serie di documenti , con ciò mostrando di essere a perfetta conoscenza della pendenza del ricorso per la dichiarazione di fallimento: n e consegue che la mancata, rituale costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. nella predetta sede non può che essere imputata ad una sua ben precisa scelta processuale. La costituzione nel procedimento di un soggetto non deputato a rappresentare la società, lungi dall’integrare violazione del diritto al contraddittorio e alla difesadella stessa, ha in definitiva dato luogo a una situazione di sua sostanziale contumacia, avente quale unica conseguenza l’inutilizzabilità, ai fini dell’ accertamento d a parte del tribunale dello stato di insolvenza,dei fatti ricavabili dalle difese del falsus procurator, ma certamente non ostativa a detto accertamento. Resta, peraltro, che non solo n on risulta che sia st ata denunciat a col reclamo l’eventuale nullità della sentenza di fallimento perché fondata esclusivamente sulle dichiarazioni, di asserita natura confessoria, del liquidatore giudiziale, ma che tale ipotetica nullità risulterebbe in ogni caso sanata, ex art. 161 cod. proc. civ., nel giudizio di impugnazione, posto che la corte del merito ha ritenuto provata l’insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] (neppure contestata dal ricorrente) in base al mero rilievo dello squilibrio fra attività e passività , emergente dalla situazione contabile aggiornata depositata in giudizio proprio da Ametrano. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il r icorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale