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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 02726/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 25/03/2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena del 04/12/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - per avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], distratto otto automezzi e tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari -, e di omessa dichiarazione IVA per l'anno 2013, ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti, ed ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari in anni due e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi proposti in fase di appello: sostiene che la genericità della sentenza di primo grado, che non aveva affrontato il tema della sussistenza del dolo, abbia determinato una genericità dell'atto di appello originario.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 223 I.f.: sostiene che i giudici di merito hanno sovrapposto e confuso il passivo fallimentare della società (per un valore di oltre 21 milioni di euro) con il valore dei beni strumentali asseritannente distratti, concernenti otto automezzi (4 autovetture e 4 motocicli), e che alcuni dei beni mobili registrati indicati come distratti siano stati poi rinvenuti, o ne sia stato comunque giustificato il mancato rinvenimento.

Anche la prova della bancarotta documentale sarebbe basata su risultanze estremamente sommarie, sulla base di un mero sopralluogo del curatore nella sede della SGS a Napoli, e non sarebbe stato indagato l'elemento soggettivo del dolo specifico dello scopo di recare pregiudizio ai creditori.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 43 cod. pen.: ulteriore doglianza proposta con i motivi nuovi riguardava l'insussistenza del dolo con riferimento al reato di omessa dichiarazione IVA, quanto al superamento della soglia di punibilità.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, concernente l'inammissibilità dei motivi nuovi proposti in appello, è manifestamente infondato.

Invero, giova rammentare il principio, pacifico, secondo cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259); i motivi nuovi di impugnazione devono, dunque, essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666, che, nella specie, ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza delle condizioni per ritenere l'imputato non punibile per errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47, cod. pen., dopo che, nell'originario atto di impugnazione, erano stati dedotti motivi concernenti l'elemento materiale del reato, ed era stata sollecitata, nelle conclusioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero, in subordine, e senza addurre argomentazioni pertinenti in proposito, "perché il fatto non costituisce reato"); la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitunn", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301) Tanto premesso, con l'originario atto di appello era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sotto il profilo della omessa previsione del dissesto, l'insussistenza del nesso causale tra l'omesso pagamento dell'IVA e il dissesto, e l'insussistenza della distrazione degli autoveicoli, semplicemente 'persi di vista'.

Con i motivi nuovi, invece, è stata dedotta la mancanza della prova del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale e del dolo del superamento della soglia di punibilità con riferimento al reato di omessa dichiarazione IVA.

Ebbene, le censure concernenti il reato di omessa dichiarazione IVA (capo B) ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale sono ictu ocull nuove, riguardando 'punti' diversi della decisione, rispetto all'impugnazione originaria, che aveva limitato le doglianze al reato di bancarotta patrimoniale sotto il profilo del dolo del dissesto e del nesso di causalità; sicché la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi è corretta, ed il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ne consegue che anche il secondo (limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale) ed il terzo motivo (concernente il reato di omessa dichiarazione IVA) di ricorso sono inammissibili, perché nuovi.

3. Il secondo motivo, nella parte concernente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile.

Quanto al dolo ed al nesso di causalità, va rammentato il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite 'Passerelli', secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passerelli, Rv. 266804, che, in motivazione, ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza), e l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passerelli, Rv. 266805).

Quanto ai beni oggetto di distrazione, la Corte territoriale ha evidenziato che i beni mobili registrati non sono stati rinvenuti, e l'amministratore non ha fornito alcuna spiegazione sulla loro destinazione; anche la circostanza di avere abbandonato alcune autovetture (come la Jaguar) a persone prive di incarichi formali nella società, senza far risultare nulla, costituisce una condotta di dissipazione rilevante ai sensi dell'art. 216 l.f.

Al riguardo, giova rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).

Manifestamente infondata è la doglianza con cui si lamenta che sia stato confuso l'oggetto delle distrazioni con il passivo fallimentare, non essendo in alcun passaggio motivazionale presente un tale profilo di sovrapposizione, ed avendo l'affermazione di responsabilità avuto ad oggetto esclusivamente la distrazione dei beni indicati nell'imputazione.

4. Il quarto motivo, concernente il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Nel caso in esame, oltre ad essere del tutto generica, in quanto non espone neppure quali sarebbero le prove non rinnovate, la doglianza è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha rigettato, con motivazione espressa, la richiesta, evidenziando che le prove indicate non sono né sopravvenute (trattandosi di testimoni già a suo tempo indicati e ai quali il difensore dell'imputato aveva rinunciato nel corso del dibattimento di primo grado), né necessarie ai fini della decisione.

5. Il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.A prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base pari a 3 anni e 3 mesi di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv, 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25/03/2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena del 04/12/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - per avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], distratto otto automezzi e tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari -, e di omessa dichiarazione IVA per l'anno 2013, ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti, ed ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari in anni due e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi proposti in fase di appello: sostiene che la genericità della sentenza di primo grado, che non aveva affrontato il tema della sussistenza del dolo, abbia determinato una genericità dell'atto di appello originario. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 223 I.f.: sostiene che i giudici di merito hanno sovrapposto e confuso il passivo fallimentare della società (per un valore di oltre 21 milioni di euro) con il valore dei beni strumentali asseritannente distratti, concernenti otto automezzi (4 autovetture e 4 motocicli), e che alcuni dei beni mobili registrati indicati come distratti siano stati poi rinvenuti, o ne sia stato comunque giustificato il mancato rinvenimento. Anche la prova della bancarotta documentale sarebbe basata su risultanze estremamente sommarie, sulla base di un mero sopralluogo del curatore nella sede della SGS a Napoli, e non sarebbe stato indagato l'elemento soggettivo del dolo specifico dello scopo di recare pregiudizio ai creditori. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 43 cod. pen.: ulteriore doglianza proposta con i motivi nuovi riguardava l'insussistenza del dolo con riferimento al reato di omessa dichiarazione IVA, quanto al superamento della soglia di punibilità. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, concernente l'inammissibilità dei motivi nuovi proposti in appello, è manifestamente infondato. Invero, giova rammentare il principio, pacifico, secondo cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259); i motivi nuovi di impugnazione devono, dunque, essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666, che, nella specie, ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza delle condizioni per ritenere l'imputato non punibile per errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47, cod. pen., dopo che, nell'originario atto di impugnazione, erano stati dedotti motivi concernenti l'elemento materiale del reato, ed era stata sollecitata, nelle conclusioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero, in subordine, e senza addurre argomentazioni pertinenti in proposito, "perché il fatto non costituisce reato"); la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitunn", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301) Tanto premesso, con l'originario atto di appello era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sotto il profilo della omessa previsione del dissesto, l'insussistenza del nesso causale tra l'omesso pagamento dell'IVA e il dissesto, e l'insussistenza della distrazione degli autoveicoli, semplicemente 'persi di vista'. Con i motivi nuovi, invece, è stata dedotta la mancanza della prova del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale e del dolo del superamento della soglia di punibilità con riferimento al reato di omessa dichiarazione IVA. Ebbene, le censure concernenti il reato di omessa dichiarazione IVA (capo B) ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale sono ictu ocull nuove, riguardando 'punti' diversi della decisione, rispetto all'impugnazione originaria, che aveva limitato le doglianze al reato di bancarotta patrimoniale sotto il profilo del dolo del dissesto e del nesso di causalità; sicché la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi è corretta, ed il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ne consegue che anche il secondo (limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale) ed il terzo motivo (concernente il reato di omessa dichiarazione IVA) di ricorso sono inammissibili, perché nuovi. 3. Il secondo motivo, nella parte concernente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile. Quanto al dolo ed al nesso di causalità, va rammentato il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite 'Passerelli', secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passerelli, Rv. 266804, che, in motivazione, ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza), e l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passerelli, Rv. 266805). Quanto ai beni oggetto di distrazione, la Corte territoriale ha evidenziato che i beni mobili registrati non sono stati rinvenuti, e l'amministratore non ha fornito alcuna spiegazione sulla loro destinazione; anche la circostanza di avere abbandonato alcune autovetture (come la Jaguar) a persone prive di incarichi formali nella società, senza far risultare nulla, costituisce una condotta di dissipazione rilevante ai sensi dell'art. 216 l.f. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare). Manifestamente infondata è la doglianza con cui si lamenta che sia stato confuso l'oggetto delle distrazioni con il passivo fallimentare, non essendo in alcun passaggio motivazionale presente un tale profilo di sovrapposizione, ed avendo l'affermazione di responsabilità avuto ad oggetto esclusivamente la distrazione dei beni indicati nell'imputazione. 4. Il quarto motivo, concernente il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Nel caso in esame, oltre ad essere del tutto generica, in quanto non espone neppure quali sarebbero le prove non rinnovate, la doglianza è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha rigettato, con motivazione espressa, la richiesta, evidenziando che le prove indicate non sono né sopravvenute (trattandosi di testimoni già a suo tempo indicati e ai quali il difensore dell'imputato aveva rinunciato nel corso del dibattimento di primo grado), né necessarie ai fini della decisione. 5. Il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.A prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base pari a 3 anni e 3 mesi di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv, 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i
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