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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 17590/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "l'annullamento della sentenza della Settima sezione della Corte di cassazione n. 39840 del 11.11.2025 e l'emissione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625, comma 4 c.p.p." [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 39840/2025, emessa 1'11 novembre 2025, la Settima Sezione Penale di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4279/2023 del 22 novembre 2023 del GIP del Tribunale di Milano.

Tale sentenza aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato ascrittogli.

La vicenda processuale, come ricostruita nell'atto di ricorso straordinario, può essere così sintetizzata: 1in data 22 novembre 2023, il GIP del Tribunale di Milano emetteva la suddetta sentenza di condanna, sostituendo la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992; avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, proponeva appello con atto inoltrato il 5/1/2024; con ordinanza del 17 luglio 2025, la Corte d'appello di Milano, rilevata l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. (trattandosi di condanna a pena sostituita del lavoro di pubblica utilità), riqualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione e ne disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte; con l'ordinanza oggi impugnata, la Settima Sezione Penale dichiarava l'inammissibilità del ricorso così qualificato, motivando sulla base del fatto che esso era stato "presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria".

L'ordinanza richiamava la consolidata giurisprudenza secondo cui la sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, anche qualora esso sia l'esito della conversione di un atto di appello.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo un unico, articolato motivo.

Il ricorrente lamenta un errore di fatto macroscopico e decisivo, consistente nell'erronea percezione da parte della Corte della realtà processuale.

L'ordinanza impugnata si fonda sull'assunto, proveniente da un accertamento della cancelleria, che il difensore non fosse iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA] al momento della proposizione dell'impugnazione.

Tale assunto, secondo il ricorrente, costituisce una falsa rappresentazione della realtà fattuale, documentalmente smentita dagli atti del procedimento.

In particolare, il ricorrente evidenzia e documenta le seguenti circostanze fattuali: l'iscrizione del difensore sottoscrittore nell'[OSCURATO:PERSONA] è stata disposta dal [OSCURATO:PERSONA] con delibera del 5 maggio 2023; l'atto di appello, successivamente convertito in ricorso per cassazione, è stato depositato in data 5 gennaio 2024, come attestato dalla firma digitale apposta sull'atto.

Pertanto, al momento del deposito dell'impugnazione originaria, il difensore era già iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] da oltre otto mesi.

Anche al momento della conversione dell'atto da parte della Corte d'appello (17 luglio 2025), il requisito di legittimazione del difensore sussisteva da oltre due anni.

Sulla base di questa ricostruzione, il ricorrente sostiene che l'errore della Corte non attiene a una questione interpretativa o a un errore di giudizio, bensì a un puro errore 2s I percettivo su un dato di fatto (l'iscrizione all'albo), che ha avuto un'influenza determinante nel processo formativo della volontà della Corte, portandola ad affermare l'inesistenza di un fatto (la legittimazione del difensore) che era invece indiscutibilmente accertato dagli atti.

L'errore sarebbe, inoltre, palesemente decisivo, in quanto, se la Corte avesse correttamente percepito la sussistenza del requisito di legittimazione fin dal momento del deposito dell'atto originario, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tale motivo.

Di conseguenza, la giurisprudenza citata nell'ordinanza impugnata, relativa a casi in cui il difensore non era iscritto all'albo al momento della proposizione dell'impugnazione originaria, risulterebbe del tutto inconferente e inapplicabile al caso di specie, dove non sussisteva alcun vizio originario da sanare.

Il ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna, divenuta esecutiva per effetto dell'ordinanza di inammissibilità, deducendo l'eccezionale gravità della situazione e l'elevatissimo fumus boni iuris del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art. 625-bis c.p.p. prevede la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti nei suoi provvedimenti.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che l'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è quello che si risolve in una svista o in un equivoco percettivo, ovvero in una inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia indotto il giudice a una decisione basata sulla supposizione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa o sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui esistenza è positivamente dimostrata dagli atti del processo.

L'errore non deve cadere sulla valutazione o interpretazione delle norme giuridiche, ma sulla constatazione di un dato fattuale oggettivo.

2. Nel caso di specie, sussiste in maniera evidente l'errore di fatto denunciato dal ricorrente.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sulla base di un unico e dirimente presupposto fattuale: la mancata iscrizione del difensore proponente nell'[OSCURATO:PERSONA] dei patrocinanti in Cassazione.

Testualmente, l'ordinanza afferma che il ricorso "è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria". 2.1 Tale affermazione, tuttavia, è smentita dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

Dalla delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 110596/2023 risulta in modo inequivocabile che il difensore è stato iscritto nell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'atto di 3.4 impugnazione originario (l'appello poi convertito) è stato depositato, come risulta dalla ricevuta PEC e dalla firma digitale, in data 5/1/2024. 2.2 È dunque un fatto, positivamente accertato e non contestabile, che al momento del deposito dell'impugnazione il difensore fosse pienamente legittimato alla proposizione di un ricorso per cassazione, essendo iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] da oltre otto mesi.

3. La decisione della Corte si è quindi fondata su una palese e decisiva "svista percettiva", ovvero sull'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto invece esistente per effetto del non adeguato accertamento della cancelleria.

Non si tratta di un errore di giudizio o di interpretazione, ma di una errata valutazione di un dato fattuale che ha condotto a una falsa rappresentazione della realtà processuale. 3.1 La decisività dell'errore è manifesta.

L'intera architettura motivazionale dell'ordinanza di inammissibilità poggia esclusivamente sul difetto di legittimazione del difensore.

Se la Corte avesse correttamente percepito il dato fattuale dell'avvenuta iscrizione del difensore all'[OSCURATO:PERSONA] in data antecedente al deposito dell'impugnazione, non avrebbe potuto applicare il principio giurisprudenziale richiamato, che sanziona con l'inammissibilità il ricorso (anche se frutto di conversione) proposto da un difensore ab origine non abilitato.

4. L'accertamento dell'errore di fatto impone, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., la correzione dello stesso e l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, in quanto basata su un presupposto fattuale radicalmente errato.

Conseguentemente, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso nel merito, non avendo le parti interloquito in ordine alle censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza del GIP del Tribunale di Milano impugnata.

L'istanza di sospensione dell'esecuzione resta assorbita dalla presente decisione.

P.Q.M. re P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "l'annullamento della sentenza della Settima sezione della Corte di cassazione n. 39840 del 11.11.2025 e l'emissione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625, comma 4 c.p.p." [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 39840/2025, emessa 1'11 novembre 2025, la Settima Sezione Penale di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4279/2023 del 22 novembre 2023 del GIP del Tribunale di Milano. Tale sentenza aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato ascrittogli. La vicenda processuale, come ricostruita nell'atto di ricorso straordinario, può essere così sintetizzata: 1in data 22 novembre 2023, il GIP del Tribunale di Milano emetteva la suddetta sentenza di condanna, sostituendo la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992; avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, proponeva appello con atto inoltrato il 5/1/2024; con ordinanza del 17 luglio 2025, la Corte d'appello di Milano, rilevata l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. (trattandosi di condanna a pena sostituita del lavoro di pubblica utilità), riqualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione e ne disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte; con l'ordinanza oggi impugnata, la Settima Sezione Penale dichiarava l'inammissibilità del ricorso così qualificato, motivando sulla base del fatto che esso era stato "presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria". L'ordinanza richiamava la consolidata giurisprudenza secondo cui la sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, anche qualora esso sia l'esito della conversione di un atto di appello. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo un unico, articolato motivo. Il ricorrente lamenta un errore di fatto macroscopico e decisivo, consistente nell'erronea percezione da parte della Corte della realtà processuale. L'ordinanza impugnata si fonda sull'assunto, proveniente da un accertamento della cancelleria, che il difensore non fosse iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA] al momento della proposizione dell'impugnazione. Tale assunto, secondo il ricorrente, costituisce una falsa rappresentazione della realtà fattuale, documentalmente smentita dagli atti del procedimento. In particolare, il ricorrente evidenzia e documenta le seguenti circostanze fattuali: l'iscrizione del difensore sottoscrittore nell'[OSCURATO:PERSONA] è stata disposta dal [OSCURATO:PERSONA] con delibera del 5 maggio 2023; l'atto di appello, successivamente convertito in ricorso per cassazione, è stato depositato in data 5 gennaio 2024, come attestato dalla firma digitale apposta sull'atto. Pertanto, al momento del deposito dell'impugnazione originaria, il difensore era già iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] da oltre otto mesi. Anche al momento della conversione dell'atto da parte della Corte d'appello (17 luglio 2025), il requisito di legittimazione del difensore sussisteva da oltre due anni. Sulla base di questa ricostruzione, il ricorrente sostiene che l'errore della Corte non attiene a una questione interpretativa o a un errore di giudizio, bensì a un puro errore 2s I percettivo su un dato di fatto (l'iscrizione all'albo), che ha avuto un'influenza determinante nel processo formativo della volontà della Corte, portandola ad affermare l'inesistenza di un fatto (la legittimazione del difensore) che era invece indiscutibilmente accertato dagli atti. L'errore sarebbe, inoltre, palesemente decisivo, in quanto, se la Corte avesse correttamente percepito la sussistenza del requisito di legittimazione fin dal momento del deposito dell'atto originario, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tale motivo. Di conseguenza, la giurisprudenza citata nell'ordinanza impugnata, relativa a casi in cui il difensore non era iscritto all'albo al momento della proposizione dell'impugnazione originaria, risulterebbe del tutto inconferente e inapplicabile al caso di specie, dove non sussisteva alcun vizio originario da sanare. Il ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna, divenuta esecutiva per effetto dell'ordinanza di inammissibilità, deducendo l'eccezionale gravità della situazione e l'elevatissimo fumus boni iuris del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'art. 625-bis c.p.p. prevede la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti nei suoi provvedimenti. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che l'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è quello che si risolve in una svista o in un equivoco percettivo, ovvero in una inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia indotto il giudice a una decisione basata sulla supposizione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa o sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui esistenza è positivamente dimostrata dagli atti del processo. L'errore non deve cadere sulla valutazione o interpretazione delle norme giuridiche, ma sulla constatazione di un dato fattuale oggettivo. 2. Nel caso di specie, sussiste in maniera evidente l'errore di fatto denunciato dal ricorrente. L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sulla base di un unico e dirimente presupposto fattuale: la mancata iscrizione del difensore proponente nell'[OSCURATO:PERSONA] dei patrocinanti in Cassazione. Testualmente, l'ordinanza afferma che il ricorso "è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria". 2.1 Tale affermazione, tuttavia, è smentita dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Dalla delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 110596/2023 risulta in modo inequivocabile che il difensore è stato iscritto nell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'atto di 3.4 impugnazione originario (l'appello poi convertito) è stato depositato, come risulta dalla ricevuta PEC e dalla firma digitale, in data 5/1/2024. 2.2 È dunque un fatto, positivamente accertato e non contestabile, che al momento del deposito dell'impugnazione il difensore fosse pienamente legittimato alla proposizione di un ricorso per cassazione, essendo iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] da oltre otto mesi. 3. La decisione della Corte si è quindi fondata su una palese e decisiva "svista percettiva", ovvero sull'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto invece esistente per effetto del non adeguato accertamento della cancelleria. Non si tratta di un errore di giudizio o di interpretazione, ma di una errata valutazione di un dato fattuale che ha condotto a una falsa rappresentazione della realtà processuale. 3.1 La decisività dell'errore è manifesta. L'intera architettura motivazionale dell'ordinanza di inammissibilità poggia esclusivamente sul difetto di legittimazione del difensore. Se la Corte avesse correttamente percepito il dato fattuale dell'avvenuta iscrizione del difensore all'[OSCURATO:PERSONA] in data antecedente al deposito dell'impugnazione, non avrebbe potuto applicare il principio giurisprudenziale richiamato, che sanziona con l'inammissibilità il ricorso (anche se frutto di conversione) proposto da un difensore ab origine non abilitato. 4. L'accertamento dell'errore di fatto impone, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., la correzione dello stesso e l'adozione dei provvedimenti necessari. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, in quanto basata su un presupposto fattuale radicalmente errato. Conseguentemente, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso nel merito, non avendo le parti interloquito in ordine alle censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza del GIP del Tribunale di Milano impugnata. L'istanza di sospensione dell'esecuzione resta assorbita dalla presente decisione. P.Q.M. re P.Q.M
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