CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari l'11 gennaio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 27 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 febbraio.2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge, non essendo stato l'imputato immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata, il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Né la richiesta di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pur dopo una "doppia conforme" di condanna nei gradi di merito, è in alcun modo giustificata dal ricorrente. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14