CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eClaudia Facchini, giusta procura in atti;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’avv.– controricorrenti –r.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezionecivile, n. 2434/2021, depositata il 16 dicembre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in prosieguo,breviter: “il Consorzio”) ha proposto ricorso in cassazione, affidato atre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze,in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato ildecreto ingiuntivo n. 1113/2014 emesso in suo favore, con il quale siintimava alla F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. (in prosieguo, breviter: “le società”) il pagamento di quoteconsortili.2. Le società hanno resistito con unico controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che le deliberazioni consortili e del c.d.a. delconsorzio, state la loro genericità, non costituiscono prova in fasedi opposizione al decreto ingiuntivo del debito del singoloconsorziato;3.2 gli oneri consortili non sono obbligazioni propter rem,assommano nella loro natura elementi di volontarietà, legati allaloro natura associativa, ed elementi di realità, legati ai beni gestitiche ne costituiscono l’oggetto, con la conseguenza che trovaapplicazione la disciplina del condominio e, per quanto qui rileva, iltermine di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 4, cod. civ.;r.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/20263.3 che il calcolo degli oneri consortili dovuti dalle societàera stato correttamente determinato dal primo giudice sulla basedella consulenza tecnica effettuata in quella fase processuale, afronte della quale il consulente di parte del Consorzio aveva mossocontestazioni del tutto diverse da quelle mosse nella fase diopposizione al decreto ingiuntivo, peraltro – una volte precisate neitermini riproposti con l’atto di appello dal Consorzio - oggetto dicondivisibili controdeduzioni da parte del consulente tecnico diufficio.4 Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazionee/o falsa interpretazione e applicazione degli artt. 11, 33 e 34dello Statuto, e dell’art. 2948 n. 4 c.c. in relazione al mancatoriconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili inassenza del carattere di periodicità degli stessi e, comunque, pererrata interpretazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. in ordine alladecorrenza e alla interruzione del termine di prescrizione, inrelazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamentodel credito di cui all’art. 633 c.p.c. e all’art. 35 dello Statuto, alfine dell’emissione del decreto ingiuntivo», deducendo che laCorte territoriale avrebbe errato nel non riconoscerel’imprescrittibilità dei crediti per contributi consortili, attesa lanatura di onere reale del pagamento del contributo consortile e,in ogni caso, per non aver riconosciuto valenza interruttiva deltermine prescrizionale alla mancata impugnazione delle delibereconsortili di approvazione dei relativi bilanci, qualificabile comericonoscimento del credito da parte del consorziato.r.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo è fondato, nei limiti e per le considerazioni cheseguono.La censura è infondata nella parte in cui il Consorzio afferma chegli oneri consortili costituirebbero veri e propri oneri reali,essenzialmente sulla base di due considerazioni: il fatto che lostatuto li prevede sotto forma di acconti periodici,indipendentemente dalla destinazione del terreno, e il fatto che,in tema di condominio, l’imposizione di prestazioni positiveperiodiche a carico dei condomini a favore dei medesimi o disoggetti diversi contenuta nel regolamento condominialeconfiguri un onere reale.Sennonché, in senso contrario a quanto argomentato nel ricorso,va rilevato che questa Corte, già con la sentenza n. 11684 del2000, ha individuato «il tratto specifico e qualificante dell’onerereale … nella inerenza al fondo (“nella qualità giuridicainseparabile dal fondo stesso”), per cui il proprietario risultaobbligato, per il solo fatto di essere tale, ad effettuareprestazioni positive e periodiche, di dare o di facere, in favoredel proprietari di un altro fondo (o di un diverso soggetto)»,mentre l’obbligo del pagamento dei contributi consortili trovacausa nell’adesione al consorzio, e non nella proprietà in quantotale, e del resto altra è la natura del regolamento condominiale,altra quella del contratto (e statuto) consortile, al quale, qualefonte dell’obbligazione dedotta nel caso di specie, va quindiassegnata esclusiva valenza.In tal guisa, va ribadito quanto anche di recente affermato daquesta stessa Sezione in controversie proposte dallo stessoConsorzio (Cass. 13632/24 e id. 13641/24), secondo cui l'obbligodell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortilir.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/2026non discende dall'essere proprietario, dunque da una obbligatiopropter rem “atipica”, ma dal vincolo apposto nel contratto diacquisto, che impone il pagamento per effetto della volontariaadesione al contratto in forza del quale il consorzio è statocostituito (sulla scorta della complessiva ricostruzione dellapreminenza dell’elemento volontaristico rispetto a quello reale intale tipo di enti si vedano sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n.9568 del 13/04/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25394 del09/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 21/10/2020; Sez. 1,Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021).Parimenti infondata è la deduzione secondo cui l’approvazionedella deliberazione avrebbe effetto interruttivo della prescrizione,dovendo sul punto rilevarsi che le considerazioni contenute nellasentenza impugnata, di segno contrario, sono conformiall’insegnamento reso su punto da questa Corte (Cass. n.16576/08; id. n. 15766/06; id. n. 24913/22), secondo cui l'attodi interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma4, cod. civ., pur non dovendo necessariamente consistere in unarichiesta o intimazione formali, deve, in ogni caso, contenere unadichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifestil'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.Nella specie, appare di tutta evidenza che l’approvazione di unbilancio annuale consortile non può in alcun caso essere ritenutauna manifestazione idonea a far pervenire nella sfera giuridicadel singolo consorziato, che per effetto di essa divenga debitore,la manifestazione della volontà del creditore di esercitare ilproprio diritto, e ciò del tutto a prescindere dall’atteggiamento diinerzia che il consorziato ponga in essere rispetto alla validitàdella deliberazione consortile medesima.r.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo è, tuttavia, fondato in relazione alla questione –oggetto di impugnazione in appello (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata) – inerente all’individuazione del corretto termine diprescrizione. Come questa Corte (sez. 1, ord. n. 21625 del20/07/2023, resa in un giudizio in cui era parte lo stessoricorrente) ha di recente affermato, al credito per il pagamentodegli oneri consortili si applica il termine di prescrizionedecennale. E ciò non già sulla base della natura volontaria olegale del sodalizio, bensì perché gli oneri consortili divengonoesigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che igestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendo larelativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante lapretesa di pagamento.Invero, può definirsi “periodica” solo la spesa che trova la suafonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale chenegoziale) e che vede la somma dovuta periodicamente comesemplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico ilcaso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30546del 20/12/2017).Diversamente ove, come nella specie, è la deliberazioneconsortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno inanno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singoloconsorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), lasomma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e,come tale, non può in alcun caso essere assimilata a quellaperiodica, con conseguente applicazione del termine ordinario diprescrizione decennale (conformemente, Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 21625 del 20/07/2023, anch’essa resa incontroversia in cui era parte l’odierno ricorrente).r.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/2026Pertanto, la sentenza impugnata è errata, laddove ha condivisola valutazione espressa dl primo giudice relativamenteall’applicazione agli oneri per cui è causa del termine diprescrizione quinquennale.b. Secondo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.:violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 19e 35 dello statuto consortile, in relazione al mancatoriconoscimento dell’esattezza e della validità delle deliberedell’Assemblea dei soci del 3 maggio 2013 e del Consiglio diamministrazione del 15 novembre 2013 ai fini della prova deicrediti e della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c.per l’emissione del decreto ingiuntivo», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata laddove ha ritenuto che nédall’assemblea dei soci del 3 maggio 2013, né dalla riunione delConsiglio di amministrazione del 15 novembre 2013 potesseroricavarsi elementi utili a dimostrare la sussistenza e il precisoammontare degli importi richiesti in via monitoria, atteso che ladocumentazione versata in atti è del tutto idonea a far ritenereraggiunta la prova, anche tenendo conto del fatto che la mancataimpugnazione della delibera consortile del maggio 2013,ricognitiva della situazione debitoria della società Foppiani,precludeva qualsivoglia altra indagine ed era del tutto idonea acomprovare il credito vantato dal Consorzio.c. Terzo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. peromessa e/o erronea pronuncia sulla valutazione e disponibilitàdella prova relativa alla consulenza tecnica», deducendo che laCorte territoriale avrebbe errato nel non disporre la rinnovazionedella consulenza tecnica svolta nel corso del primo grado delr.g. n. 09497/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9497/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 15176/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudizio, avverso la quale erano state mosse fondate criticheanche in fase di appello che avrebbero imposto la rinnovazionedel mezzo istruttorio, negata invece sulla base di un astrattoriferimento alla ragionevole durata del processo.L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo e del terzo motivo di ricorso.2. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate allaCorte di appello di Firenze, in diversa composizione, cheprovvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti ea regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti ilsecondo e il terzo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversacomposizione, che provvederà anche a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 09497/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]