CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2020
Cassazione n. 19037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29408/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoVenturini Fabio; -ricorrente - contro AmaximoaeiIoan, [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) in qualità di Impresa designata dal FGVS; -intimati – avverso la sentenza n. 2911/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/05/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Premesso in fatto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Giudice di pace di Milano per ottenerne il risarcimento di danni- che avrebbe subit o in conseguenza di un sinistro stradale consistente in urto alla sua vettura per retromarcia di un’altra- [OSCURATO:PERSONA] - dapprima come conducente e poi in successiva memoria qualificato anche utilizzatore in forza di contratto di leasing – , VB Leasing [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - quale proprietari a - e, quale impresa designata da FGVS, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., unica che si costituiva nel giudizio. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava poi alla domanda nei confronti della società VB; la causa veniva istruita con interrogatorio formale del convenuto Amaximoaei e prova testimoniale. Con sentenza n. 9417/2014 il Giudice di pace dichiarava improcedibile la domanda per omessa allegazione del modello C.A.I. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ap pello, cui resisteva Generali, che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8499/2016, rigettava per difetto di prova della qualifica di utilizzatore dell’auto in capo all’Amaximoaeie pertanto per non essere stato costituito un contraddittorio integro citando il proprietario della vettura, litisconsorte necessario. IlGiannattasio ricorreva al giudice di legittimità. Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23463 decideva, perché assorbente, il quarto motivodel ricorso, che aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 232 c.p.c., 1350 e 2725 c.c. e principi fondamentali come la vicinanza della prova, per avere il giudice d’appello affermato che il contratto di leasing aveva forma scritta ad substantiam e che il Giannattasio non aveva provato che l’Amaximoaei era utilizzatore , mentre il ricorrente sost eneva di averlo dimostrato in forza del principio di non contestazione e della mancata comparizione dell’Amaximoaei per rispondere all’interrogatorio formale. Questa Suprema Corte, nella suddetta sentenza, premesso che si era affermato che per un veicolo dato in leasing responsabile è l’utilizzatore e non il proprietario, per cui solo l’utilizzatore è litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 23 l. 990/1969 in quel caso ratione temporis applicabile (Cass. sez. 3, 27 giugno 2014 n. 14635), ha negato che il leasingnecessiti forma scritta ad substantiam ed è giunta poi a dichiarare che il giudice d’appello, “non facendo buon governo del principio di non contestazione e del disposto di cui all’art. 232 c.p.c., ha ritenuto di non poter tener conto, ai fini della prova in capo al convenuto contumace della qualità di utilizzatore del veicolo inleasing, del comportamento dallo stesso complessivamente tenuto: Amaximoaei, invero, non soltanto non si è costituito (come era sua facoltà fare) e non ha contestato la domanda attorea, ma, pur avendo ricevuto rituale notifica dell’ordinanza ammissiva di interrogatorio formale(avente ad oggetto la dinamica del sinistro e la propria qualità di utilizzatore del mezzo), ha ritenuto di non presentarsi…”. Quindi la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio “ affinché, … dando corretta applicazione al generale principio di non contestazione ed al disposto di cui all’art. 232 c.p.c., valuti[il giudice di rinvio]se debba ritenersi provata in capo al convenuto contumace la qualitàdi utilizzatore del veicolo in leasing tramite la non contestazione e la mancata risposta all’interrogatorio formale; e, in caso positivo, esamini nel merito la domandarisarcitoria proposta dal Giannattasio in conseguenza del … sinistro”. Il Tribunale di Milano, come giudice di rinvio, con sentenza n. 2911/2020, ha rigettato il gravame, confermando quindi la sentenza di primo grado. In ordine all’“interrogatorio formale” - e in realtà anche sul principio di non contestazione -ha affermato che in questa causa “non è ovviamente applicabile” nei confronti dell’Amaximoaei, convenuto contumace, in quanto l’articolo 115 c.p.c. concerne soltanto i “fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”.In ordine poi all’articolo 232 c.p.c ha dichiarato che “ non può trovare applicazione” riguardo alla qualifica di utilizzatore per due ragioni. In primo luogo, al convenuto contumace “è stato notificatol’atto di citazione nel quale gli è stata attribuita la sola qualità di conducente” e non“la memoria ex art. 320 c.p.c. nella quale egli, per la prima volta,è stato indicato anche come utilizzatore”,in cui si rinvengono pure i capitoli probatori; pertanto l’Amaximoaei “non ha mai saputo” che gli è stata attribuita anche la qualità di utilizzatore del veicolo in leasinge quindi “non è possibile ritenere come ammesso il fatto della sua qualità di utilizzatore”, perché appunto mai notificatogli. In secondo luogo, la questione da provare “non attiene ad un fatto”: l’essere o meno utilizzatore di un’auto in leasing(ciò che qui sarebbe necessario provare) “attiene ad una qualità, o qualificazione giuridica, che non si estrinseca nel mondo esteriore” e “non è quindi riconducibile alla nozione di fatto” di cui all’articolo 232 c.p.c., onde “la mancata comparizione del contumace non vale a dimostrare che egli fosse l’utilizzatore”. Il giudice del rinvio prosegue argomentando che l’attore “non ha individuato chi sia” l’utilizzatore della vettura in leasing e che “in difetto di tale individuazione” non è possibile integrare il contraddittorio ai sensi dell’articolo 102 c.p.c. La domanda risarcitoria pertanto risulta improcedibile, “ confermando così la decisione del Giudicedi pace”, pur con motivazione corretta. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto da quattro motivi e illustrato anche con memoria. Gli intimati[OSCURATO:PERSONA] e Generali non si sono difesi. Considerato che: Il ricorso è stato ritualmente notificato alla compagnia assicuratrice. Per quanto concerne invecel’Amaximoaei, sussiste agli atti un avviso di spedizione postale del ricorso senza però che sia prodotta anche la cartolina di ricezione. Ciò significa che la notifica dell’atto nei confronti dell’Amaximoaei -che, per quanto sopra evidenziato, è indiscutibilmente litisconsorte necessario - deve essere rinnovata, concedendo al riguardo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ad ogni effetto di legge. P.Q.M. Rimette la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni dall