Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:679
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0775_RES
Cause riunite C‑775/22, C‑779/22 e C‑794/22,
M.S.G.
e
N.G.S.,
e
A.G.S.
e
M.C.S.
e
FSC
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Conversione di obbligazioni subordinate in azioni e cessione forzata senza corrispettivo – Effetti – Articolo 38, paragrafo 13 – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Azione intesa alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azioni proposte contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione.»
Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Direttiva 2014/59 – Effetto del bail-in – Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Informazione scorretta – Ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione o entità succedutagli – Conversione di strumenti di capitale in azioni prima della procedura di risoluzione – Azione di responsabilità esperita successivamente alla decisione di risoluzione – Azione diretta alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni esperita successivamente alla decisione di risoluzione – Inammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/71, art. 6; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, considerando 49 e artt. 2, § 1, 34, § 1, a) e b), 53, § § 1 e 3, e 60, § 2, comma 1, b) e c), e 3]
(v. punti 51, 52, 54, 57-62, dispositivo 1)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Direttiva 2014/59 – Effetto del bail-in – Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Informazione scorretta – Ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione o entità succedutagli – Conversione di strumenti di capitale in azioni, poi trasferite ad un altro ente creditizio, nell’ambito di una procedura di risoluzione – Azione di responsabilità esperita successivamente alla decisione di risoluzione – Azione diretta alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni esperita nei confronti del successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione – Inammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, artt. 34, § 1, a) e b), 37, § § 3, a) e d), e 4, 38, 53, § § 1 e 3, 60, § 2, comma 1, b) e c), e 73, b)]
(v. punti 66-70, 74-77, 83-85, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), quanto all’interpretazione di disposizioni della direttiva 2014/59 (
1
), la Corte si pronuncia, nuovamente, sulla questione se le persone che hanno acquisito strumenti di capitale di un ente creditizio sottoposto ad una procedura di risoluzione possano proporre, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di tale ente, un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di detti strumenti e/o un’azione di responsabilità, per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto di emissione (
2
). Tale questione è stata sollevata nell’ambito di controversie promosse da persone i cui strumenti di capitale sono stati convertiti in azioni di detto ente creditizio, o prima della procedura di adozione di misure di risoluzione o nell’ambito di tale procedura.
Tale sentenza della Corte fa seguito alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 5 maggio 2022 (
3
), nella quale essa ha dichiarato che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti ad una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato azioni prima dell’avvio di tale procedura non possono proporre siffatte azioni di responsabilità o di nullità.
I ricorrenti nei procedimenti principali avevano acquistato, nel 2010 e nel 2011, diversi strumenti di capitale emessi dal [OSCURATO:PERSONA], ente creditizio spagnolo, o da una sua società figlia. Nel corso degli anni 2012 e 2014, una parte di detti strumenti è stata convertita in azioni del [OSCURATO:PERSONA]. Il 7 giugno 2017, il Comitato di risoluzione unico (CRU) ha adottato un programma di risoluzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], approvato dalla Commissione europea e attuato dal Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna) (in prosieguo: il «FROB»), mediante una decisione adottata in pari data (
4
). Con tale decisione, quest’ultimo ha segnatamente ridotto a zero il capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] mediante la svalutazione della totalità delle azioni in circolazione. Tale svalutazione ha avuto come conseguenza che taluni ricorrenti hanno cessato di essere i detentori di azioni del [OSCURATO:PERSONA], che risultavano dalla conversione dei loro strumenti di capitale effettuata nel corso degli anni 2012 e 2014. Inoltre, il FROB ha deciso di convertire in nuove azioni le obbligazioni subordinate (strumenti di capitale di classe 2) e di trasferire tali nuove azioni al [OSCURATO:PERSONA] senza il consenso degli ex detentori di tali strumenti. Tale operazione ha comportato che altri ricorrenti hanno cessato di essere i detentori delle obbligazioni subordinate acquisite nel corso degli anni 2010 e 2011, le quali sono state convertite in azioni, successivamente trasferite al [OSCURATO:PERSONA], senza ricevere alcun corrispettivo.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte si pronuncia sulle azioni di responsabilità per informazioni carenti o erronee nel prospetto di emissione (
5
) e sulle azioni di nullità del contratto di sottoscrizione di strumenti di capitale di un ente creditizio promosse da persone che hanno acquistato tali strumenti convertiti in azioni di detto ente prima dell’adozione di misure di risoluzione nei confronti del medesimo.
In un primo momento, essa rileva che, in forza della direttiva 2014/59 (
6
), qualora un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento della risoluzione, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non possono essere opponibili all’ente creditizio o all’impresa di investimento sottoposti a una misura di risoluzione né a qualsiasi ente ad essi succeduto. Peraltro, la direttiva precisa che non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale svalutato, in forza della decisione di risoluzione, in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione (
7
).
Per quanto riguarda le nozioni di «obbligazione maturata» od «obbligo già maturato», oppure di «credito maturato», la Corte ricorda che, come essa ha già dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 5 maggio 2022, i diritti derivanti da un’azione di responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto di vendita di valori mobiliari (
8
), nonché da un’azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di azioni, non possono essere considerati come rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati» (
9
), qualora tali azioni siano proposte, contro l’ente creditizio o l’impresa di investimento emittente del prospetto o contro l’ente ad essi succeduto, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione.
In un secondo momento, essa dichiara che una siffatta interpretazione di tali nozioni si impone anche quando i diritti derivano da un’azione di responsabilità o di nullità relativa all’acquisto di strumenti di capitale, successivamente convertiti in azioni, alla luce del contesto in cui si inseriscono dette nozioni e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59.
Infatti, sotto un primo profilo, la direttiva 2014/59 stabilisce il principio secondo cui gli azionisti, seguiti dai creditori, di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione sono i soggetti che devono sopportare in via prioritaria le perdite subite a causa dell’applicazione di tale procedura. Orbene, nell’ambito di un bail-in, la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi della procedura di risoluzione. Pertanto, consentire a persone che hanno acquisito strumenti di capitale prima della risoluzione di intentare, successivamente a quest’ultima, azioni di responsabilità o di nullità a fini risarcitori o restitutori per un importo pari al capitale versato per tale acquisizione comporterebbe proprio il rischio che l’importo degli strumenti di capitale oggetto di bail-in sia retroattivamente ridotto, il che potrebbe mettere in discussione la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla misura di risoluzione.
È in tale prospettiva che la direttiva 2014/59 prevede (
10
) che non sia versata alcuna compensazione ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti, salvo nei casi di conversione di tali strumenti (
11
) e che, in tali casi, la compensazione assuma la forma di un’emissione di strumenti di capitale a favore di tali detentori. Così facendo, essa mira ad evitare che tale compensazione possa ridurre retroattivamente l’importo dei capitali utilizzati ai fini della risoluzione.
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59, la Corte constata che la direttiva 2014/59 prevede il ricorso, in un contesto economico eccezionale, a una procedura che possa incidere, in particolare, sui diritti degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, al fine di preservare la stabilità finanziaria degli Stati membri, creando un regime di insolvenza in deroga al diritto comune delle procedure di insolvenza, la cui attuazione è autorizzata solo in circostanze eccezionali e deve essere giustificata da un interesse pubblico superiore.
Esso sottolinea che, come risulta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 5 maggio 2022, la direttiva 2003/71 figura tra le «direttive sul diritto societario dell’Unione», alle quali la direttiva 2014/59 consente di derogare, purché la loro applicazione sia idonea a privare di effetto utile o ad ostacolare l’attuazione di una procedura di risoluzione. Tanto l’azione di responsabilità quanto l’azione di nullità, che si risolvono nell’esigere che l’ente creditizio o l’impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione, o il successore di tali enti, risarciscano gli azionisti delle perdite subite in conseguenza dell’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, del potere di svalutazione e di conversione, rimetterebbero in discussione l’intera valutazione su cui si fonda la decisione di risoluzione, poiché la composizione del capitale fa parte dei dati oggettivi di tale valutazione e, pertanto, potrebbero vanificare la procedura stessa di risoluzione nonché gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59. Così, sempre nella stessa sentenza, essa ha dichiarato che l’attuazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 esclude che un’azione di responsabilità prevista all’articolo 6 della direttiva 2003/71 o che un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni, prevista dal diritto nazionale, sia intentata, contro l’ente creditizio o l’impresa di investimento emittente del prospetto o l’ente ad esso succeduto, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione sul fondamento di tali disposizioni.
Orbene, nel caso di specie, essa osserva che, sebbene alcuni ricorrenti nei procedimenti principali abbiano inizialmente acquisito strumenti di capitale diversi dalle azioni del [OSCURATO:PERSONA], tali strumenti erano già stati convertiti in azioni del [OSCURATO:PERSONA] prima della risoluzione di tale banca e che, nell’ambito della risoluzione di quest’ultima, le azioni risultanti da tale conversione sono state oggetto di una misura di svalutazione e di conversione ai fini del bail-in di detta banca.
La Corte conclude che le disposizioni della direttiva 2014/59 summenzionate ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale, convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell’adozione delle misure di risoluzione contro quest’ultimo, propongano, contro detto ente o contro l’ente ad esso succeduto, un’azione di responsabilità avviata per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto di emissione o un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale ai sensi del diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale inizialmente acquisiti, poi convertiti in azioni, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.
In secondo luogo, la Corte esamina la questione se le disposizioni della direttiva 2014/59 (
12
) ostino a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquisito strumenti di capitale che, nell’ambito di tale procedura, sono state convertite in azioni di tale ente creditizio, le quali, successivamente, sono state immediatamente trasferite ad un altro ente creditizio, possono proporre contro quest’ultimo un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di detti strumenti di capitale ai sensi del diritto nazionale, la quale, tenuto conto del suo effetto retroattivo, sfocerebbe nella restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.
Essa precisa che, in forza dell’articolo 37, paragrafo 3, lettere a) e d), nonché del paragrafo 4, della direttiva 2014/59, le autorità di risoluzione possono combinare lo strumento del bail-in con quello della vendita dell’attività d’impresa. Come risulta dall’articolo 2, punti 57 e 58, di tale direttiva, se il primo di tali strumenti include i poteri di svalutazione e di conversione, il secondo consiste nel trasferimento, in particolare, delle azioni o di altri titoli di proprietà emessi da un ente sottoposto a procedura di risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte. Orbene, secondo tale direttiva (
13
), nell’ambito di questo secondo strumento, poiché la proprietà delle azioni o di altri titoli di proprietà è trasferita, con effetto giuridico immediato, all’acquirente, i proprietari iniziali perdono non solo la proprietà, ma anche la qualità di «azionista» o di «creditore» dell’ente creditizio sottoposto alla procedura di risoluzione. Pertanto, gli ex azionisti dell’ente creditizio sottoposto alla procedura di risoluzione, le cui azioni sono state trasferite nell’ambito della risoluzione, non sono più azionisti né di tale ente creditizio né del suo successore e perdono ogni diritto diretto o indiretto sulle attività, i diritti o le passività trasferiti. Così facendo, la direttiva osta a che i creditori e gli azionisti possano, con effetto retroattivo, vanificare la procedura di risoluzione nonché gli obiettivi da essa perseguiti, tanto più che tale azione potrebbe consentire ai creditori e agli azionisti di evitare retroattivamente le perdite che devono sopportare in via prioritaria.
Per quanto riguarda l’argomento sollevato dai ricorrenti nei procedimenti principali, relativo ad una limitazione del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda il loro diritto di proporre un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni o di strumenti di capitale convertiti in azioni, la Corte ricorda che tale diritto garantito dall’articolo 47 della Carta non costituisce una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. Inoltre, sebbene vi sia un chiaro interesse generale a garantire una tutela degli investitori forte e coerente in tutta l’Unione, tale interesse non può essere considerato prevalente in ogni circostanza rispetto all’interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario. Orbene, facendo sopportare in via prioritaria agli azionisti le perdite subite da un ente creditizio o da un’impresa di investimento, la direttiva mira a garantire la stabilità del sistema finanziario dell’Unione, fermo restando che, secondo tale direttiva, una procedura di risoluzione dovrebbe applicarsi solo in tali circostanze economiche eccezionali e di estrema urgenza, quando l’ente creditizio o l’impresa di investimento di cui trattasi non può essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario dell’Unione. Sebbene le disposizioni della direttiva impediscano in tal modo l’introduzione, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione, di una siffatta azione di nullità, la Corte sottolinea, tra l’altro, che la misura di risoluzione, quale risulta dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma di risoluzione, può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Un siffatto ricorso rientra nella tutela giurisdizionale effettiva degli azionisti e dei creditori, anche in quanto un eventuale annullamento della misura di risoluzione consentirebbe di proporre un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni o di strumenti di capitale convertiti in azioni.
La Corte conclude che le disposizioni della direttiva 2014/59, in particolare al suo articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), e al suo articolo 38, ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio soggetto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquisito strumenti di capitale che, nell’ambito di tale procedura, sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio, successivamente trasferite immediatamente ad un altro ente creditizio, introducano contro quest’ultimo un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale ai sensi del diritto nazionale.
(
1
) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
).
(
2
) In forza della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (
GU 2003, L 345, pag. 64
), che è stata abrogata, con effetto dal 21 luglio 2019, dal regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (
GU 2017, L 168, pag. 12
).
(
3
) Sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA]),
C‑410/20
,
EU:C:2022:351
.
(
4
) Decisione del FROB del 7 giugno 2017 (BOE n. 155, del 30 giugno 2017, pag. 55470).
(
5
) Quale prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71.
(
6
) Articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/59.
(
7
) Articolo 60 della direttiva 2014/59.
(
8
) In forza dell’articolo 6 della direttiva 2003/71.
(
9
) Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014//59.
(
10
) Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera c) e paragrafo 3 della direttiva 2014/59.
(
11
) Menzionati all’articolo 60, paragrafo 3, della direttiva 2014/59.
(
12
) In particolare, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a) e b), nonché l’articolo 38 della direttiva 2014/59.
(
13
) Articolo 38, paragrafi 1, 4, 6, 9, lettera a), e paragrafo 13, della direttiva 2014/59.