CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gii atri, ìì provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa - in data 23/04/2021, secondo le forme del rito abbreviato - dal Tribunale di Milano, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.igs 06 settembre 2011, n. 159 e, per Vefferto, io aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. A Conte era stato contestato di aver contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, derivanti dal decreto del Tribunale di Milano del 06/07/2017, con scadenza al 22 luglio 2019, contenente l'obbligo di soggiorno nel Comune di iviiiano per anni uno, mesi uno e giorni quindici; con lì medesimo provvedimento, era stato imposto all'imputato, altresì, di non allontanarsi dal domicilio, in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 07.00. La violazione della quale si era reso protagonista il Conte era consistita nel circolare alla guida di una vettura, alle ore 02.10 circa del 25 agosto 2018, così contravvenendo alla sopra inaicata prescrizione ai non uscire craiia propria abitazione in orario notturno. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un morivo unico di ricorso, che viene di seguito riassunto entro ì bmiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La sentenza impugnata, in particolare, viene impugnata in punto di sussistenza del contestato reato, stante l'applicazione asseritamente erronea degii ara. i. n. i) Legge n. 1423 dei i956 e 4, comma i , iert. c) d.ligs 6 settembre 2011, n. 159. Il decreto de quo, a mezzo del quale era stata applicata al ricorrente la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avrebbe dovuto esser considerato privo di efficacia giuridica: esso aveva infatti adottato la misura di prevenzione, muovendo dal presupposto che iì Conte potesse esser considerato soggetto costantemente e professionalmente dedito alla commissione di reati. La Corte territoriale, però, avrebbe tralasciato di considerare la intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui consente di applicare la tipologia di misura di prevenzione sopra detta, anche ai soggetti indicati ai punto n. i) deìia norma stessa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, segnalando come la censura oggi dedotta non fosse stata proposta in appello; la Corte di appello aveva, comunque, preso arto di quanto rilevato ed aveva interpretato li decreto impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del T.U. sulle misure di prevenzione. 4. La difesa ha presentato memoria di replica con annesse conclusioni scritte, precisando - in primo iuogo - di aver depositato in sede di gravame motivi nuovi,, integrativi deììe censure formulate nell'originario atto di appello; tali motivi nuovi erano incentrati, appunto, sulla inesistenza della base giuridica sottesa alla misura di sorveglianza speciale di P.S., in forza della sentenza n. 24 dei 2019 della Corte costituzionale. Ad ogni modo, ii Giudice dei merito ha ii potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento impositivo di una misura di prevenzione e, parimenti, ha comunque la facoltà di disapplicarlo. In ordine alla considerazione secondo la quale la Corte avrebbe - in maniera implicita - inserito Conte neiìa categoria dei soggetti di cui ai Vari. 4, comma I, ìetr. b) dAgs 159 dei 2011, piuttosto che in quella indicata alla lettera a) della medesima norma, pare evidente che, laddove il Collegio riscontra che il decreto "oggetto di contestazione, appare pienamente legittimo, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata", richiami proprio l'intervento dell'Alta Corte e, conseguentemente, ìa sopra detta lettera A) deiia disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs 159 del 2011), possano essere applicati anche ai soggetti indicati, neiìa medesima disposizione normativa, aii'art. i, iett. a), ossia a «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» (Corte cost., sentenza n. 24 del 2019). 2.1. La giurisprudenza di legittimità - intervenendo sul tema degli effetti connessi alla succitata sentenza aeiia Lorte costituzionale n. 24 dei 2U19 sui procedimenti in corso, all'indomani della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, ha chiarito quanto segue: «Le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) deiFart. i d.ìgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la ioro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che ii giudice aelia misura abbia accertato, suiia base ai specificne circostanze ai fatto, cne ii proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo» (Sez. 2, n. 12001. dei 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681; negii stessi termini si è espressa Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, Giorgitto, Rv. 276648). 2.2. Giova precisare come la decisione della Consulta n. 24 del 2019 abbia dichiarato l'illegittimità della sola previsione di cui alla lett. a), inerente ai soggetti "che debbano ritenersi, sulla base ai elementi al fatto, abitualmente aeaiti a traffici aelittuosi'; tale pronuncia na rigettato, invece, la questione sollevata relativamente alla categoria di cui alla lett. b), che attiene alla diversa tipologia di soggetti "che per la condotta ed ìì tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Ciò che assume valore decisivo, quindi, è che - a fronte di una proposta avanzata a carico di soggetti riconducibili ad ambedue le categorie tipizzate - il giudice di merito, nel compiere io scrutinio circa la riconducibilità del ricorrente &l'ipotesi di pericolosità generica di cui alla citata lett. b), si conformi ai criteri interpretativi dettati dalla Corte costituzionale. Nella succitata sentenza n. 24 del 2019, la Consulta ha espressamente sancito, in ordine alle categorie di proposti rientranti nella citata lett. b) che: «Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili dì trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco remporaie) dai soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, ai riscontro processuale dì tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità alFormai consolidato orientamento della giurisprudenza dì cui si è poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare». 2.3. Facendo applicazione dì tali principi, ìa Corre di cassazione (Sez. 5, n. 38737 dei 10/07/2019, Giorgitto, Rv. 276648, sopra già richiamata) ha stabilito che la misura di prevenzione mantiene - all'indomani della suddetta cleclaratoria di illegittimità costituzionale - pieno fondamento costituzionale, allorquando essa sia stata applicata sulla base sia dell'ipotesi ritenuta incostituzionaie, sia di quella la cui compatibiìità con i principi della Costituzione sia stata positivamente accertata. Con riferimento, quindi, alla categoria dei c.d. pericolosi generici, le misure di prevenzione adottate nei confronti di soggetti ritenuti rientrare in entrambe le categorie - lettere a) e b) dell'art. 1 d.Lgs 159 del 2011 - non perdono efficacia in forza della pronuncia n. 24 dei 2ù1.9, che ha dichiarato Viiiegirtinnità costituzionale della sola prima categoria dì soggetti. In punto di valutazione circa la persistente legittimità della misura, non è però bastevole che nel provvedimento applicativo sia stata menzionata anche la categoria di cui alla lett. b) del citato articolo del codice delle misure di prevenzione; occorre, invece, che concretamente - e in virtù di speciticne circostanze ai ratto - ii giudice che na applicato ia misura abbia accertato cne il proposto sia autore di: 1) delitti commessi abitualmente (ossia, in un arco temporale non esiguo); 2) che abbiano materialmente generato profitti per lo stesso proposto; 3) che tali profitti rappresentino - o almeno, abbiano costituito in una determinata epoca - i'unico reddito dei soggetto, o quanto meno che abbiano costituito una componente significativa di tale reddito. Sono questi, infatti, i parametri di legittimità delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, richiesti espressamente dalla Corte costituzionale, nell'interpretazione dell'art. 1 ierr. b) ID.Lgs 159/2011, contenuta nella citava pronuncia interpretativa dì rigetto n. 24 dei 2019. 2.4. Allorquando il giudice di merito abbia accertato - anche in via incidentale - la ricorrenza di detti parametri, la misura disposta dovrà considerarsi ancora legittima; in carenza di tale specifico accertamento, la Corte di cassazione non potrà che annullare con rinvio il provvedimento, ah-indie si proceda in sede di merito a tale esame. 3. Tanto chiarito al fine di fissare il quadro dogmatico della fattispecie, ritiene questo Collegio che nella vicenda in esame - contrariamente agli auspici difensivi - la Corte distrettuale abbia correttamente rispettato li dettato contenuto nella pronuncia delia Corte costituzionaie; il vaglio contenuto nella sentenza impugnata, infatti, si mantiene rigorosamente all'interno del perimetro interpretativo fissato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione agli effetti della declaratoria di incostituzionalità sui procedimenti in corso. I Giudici milanesi, dunque, attenendosi a quanto ritenuto e valorizzato nei provvedimento impositivo, nanno osservato cne: - il Conte annoverava una pluralità di pregiudizi definitivi ed aveva anche riportato - al tempo dell'emissione del decreto - due ulteriori condanne ancora non passate in giudicato; - l'imputato non espletava alcuna attività lavorativa lecita, che fosse in qualche modo produttiva ai introiti economici; - si trattava di un soggetto costantemente dedito alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, connotati da notevole gravità intrinseca; - l'imputato non aveva intrapreso il percorso terapeutico nella struttura a suo tempo prescelta. L'accertamento richiesto daiia pronuncia delia Consulta, nonché dalla giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi, appare quindi essere stato compiuto a carico del Conte. L'unica doglianza oggetto di devoluzione, pertanto, non può che essere disattesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex iege la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuaii. P.Q.M. P . al ,..., , pri etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ?-, O ì deciso in Roma, li