CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23486/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELL'IDENTITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (STRNNN79R02H5010) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 436/2017 depositata il 08/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Palermo, l' Arch. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il pagamento delle somme ancora dovutegli dall'Amministrazione regionale, per un ammontare di euro 58.205,34 corrispondente al saldo per la progettazione per il restauro conservativo e per la riqualificazione del complesso monumentale della [OSCURATO:PERSONA] dei Benedettini di [OSCURATO:PERSONA] delle Sale di Monreale, e l'ulteriore somma di euro 7.500,00, a titolo di saldo per il fondo spese per l'esecuzione delle indagini geognostiche. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 12 febbraio 2010, ingiungeva all'Assessorato di pagare al ricorrente la somma da lui richiesta, pari, complessivamente, ad euro 65.705,34. A seguito dell'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva di aver già provveduto a pagare tutti i compensi spettanti all'Arch. Albert, compreso il rimborso delle indagini geotecniche, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15 giugno 2011, revocava il decreto ingiuntivo e, accogliendo parzialmente l'opposizione dell'Assessorato, condannava l'opponente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di soli euro 48.813,45, oltre agli interessi decorrenti dal 17 novembre 2009, nonché al pagamento delle spese di lite. Successivamente, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 6 luglio 2016, respingendo l'appello principale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Arch. Albert, riformava la sentenza del Tribunale di Palermo, rigettando l'opposizione proposta dal predetto Assessorato avverso il decreto ingiuntivo. Si condannava, pertanto, l'appellante al pagamento in favore dell'Arch. Albert di euro complessivi 65.705,34, oltre alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto il giudice di seconde cure non si è in alcun modo espresso sull'istanza di ammissione della prova documentale o di espletamento di giuramento decisorio in ragione della prova debito ai fini della decisione. Con la seconda censura, il ricorrente deduce violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., perché il giudice di secondo grado non ha erroneamente riconosciuto l'ammissibilità in appello della prova indispensabile relativa alla documentazione della somma di euro 7.500,00, quale quota spettante del rimborso per le indagini geologiche. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, ovverosia con riferimento' all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., 18/03/2013, n. 6715; Cass., 05/07/2016, n. 13716; Cass., 02/03/2016, n. 4120; Cass., 20/10/2017, n. 24830). Nella specie, il ricorrente lamenta in primis l'omesso esame di un documento, l'ordinativo n. 3, ovverosia l'omesso esame di un'istanza istruttoria. Il motivo è, tuttavia, anche infondato, perché la Corte ha esaminato detto documento, affermando che esso non fornisce la prova del pagamento della somma di Euro 7.500,00 in contestazione, «non essendo stato tale pagamento specificato nell'ordinativo di pagamento indicato dalla predetta amministrazione». Quanto al giuramento decisorio, tale mezzo di prova, a differenza delle istanze istruttorie, può dare luogo ad omessa pronuncia, in quanto detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata (Cass. 17197/2018). Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (9z e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr., Cass., 01/02/2010, n. 2313; Cass., 28/06/2017, n. 16171; Cass., 19/04/2018, n. 9693). Nella specie, l'amministrazione appellante aveva chiesto l'ammissione del giuramento «in subordine», rispetto alla prova documentale del credito, costituita dal predetto ordinativo. Orbene, il giuramento decisorio deferito subordinatamente all'eventuale non ammissione di altri mezzi di prova richiesti può essere ammesso dal giudice del merito solo dopo che egli abbia escluso, anche per implicito, l'ammissibilità e la rilevanza degli altri mezzi di prova (Cass.2854/2005; Cass. 24025/2009). Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rilevante ed ha esaminato l'ordinativo prodotto dalla .p. a., ed ha ritenuto che esso non contenesse la prova del pagamento della somma in contestazione. Il secondo motivo è inammissibile, poiché una violazione di legge (art. 345 c.p.c.) non dà luogo a nullità della sentenza impugnata, ed è anche infondato, avendo la Corte d'appello ammesso il documento che comprovava il pagamento in questione (il suddetto ordinativo), ed — avendolo esaminato — ha escluso che contenesse la prova del credito dell'amministrazione. né l'istante — in violazione del principio di autosufficienza — indica se siano stati prodotti altri documenti comprovanti il credito in parola, non esaminati dal giudice di appello. Per gli anzidetti motivi, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de