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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20405/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Venezia confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 416 cod.pen, rapina aggravata, lesioni, ricezione a fini di cessione di sostanze stupefacenti (capi 2, 31, 31 bis e 61). 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, con riguardo alla contestazione di concorso esterno in associazione per delinquere, si era lamentata la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, vista la natura sommaria ed asepcifica delle valutazioni portate nell'ordinanza, avente come destinatari plurimi, indistinti soggetti, cumulativamente ricondotti ad una valutazione di identica gravità indiziaria; nessuna motivazione al riguardo era contenuta nell'ordinanza del Tribunale. 1.2 Con un secondo motivo, il difensore lamenta che dalla lettura dell'ordinanza impugnata emergeva che il Tribunale aveva applicato alla fattispecie la diversa disciplina della partecipazione al reato associativo elencando una serie di soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], definendoli reclutati da parte dei ritenuti capi promotori, con ciò dando nuova prova di fraintendere la netta demarcazione tra il risultato del ridetto reclutamento (affiliazione) e il mero occasionale contributo portato dall'extraneus nei confronti di una collettività cui non ha aderito; non era quindi mai stata apprezzata la disamina dei motivi di riesame alla luce del contestato concorso esterno, traendo una illegittima confusione con la finitima, ma distinta figura della partecipazione: inoltre, il riferimento ai due reat4 contestati a [OSCURATO:PERSONA] (concorso in una rapina e nella ricezione di una partita di marijuana per successiva rivendita a terzi) era un dato non caratterizzante una contribuzione ab aextemo, trattandosi di violazioni comuni, che certo non richiedono la preesistente conoscenza della presenza di un sodalizio. 1.3 Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del capo 61), a fronte di una motivata e documentata istanza di riqualificazione del fatto (da violazione dell'art. 73 comma 1 a violazione dell'art. 73 comma 4 dpr 309/90), il Tribunale aveva affermato che la tesi difensiva secondo cui l'episodio qui oggetto d'incolpazione provvisoria potrebbe avere ad oggetto marijuana invece di cocaina nulla toglieva alla gravità del fatto: si trattava di un assurdo logico, prima ancora che giuridico, avendo l'indagato pieno diritto ad ottenere in ogni momento la verifica della fondatezza dell'addebito cautelare, a partire dalla qualificazione giuridica di esso e dalle conseguenze che possono discendere da una sua collocazione in una cornice punitiva piuttosto che in un'altra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Gli argomenti proposti dal ricorrente sono infondati perché rivolti ad ottenere un giudizio di merito precluso alla corte di legittimità.

Al riguardo è necessario ricordare i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale: secondo l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione. delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Tanto precisato, premesso che risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (vedi Sez. 5, Sentenza n. 33874 del 05/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281770 - 01), il Tribunale ha evidenziato il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA], che "si inseriva non appena ne aveva l'occasione e la possibilità" (pag.9 ordinanza impugnata), con ciò evidenziando la consapevolezza di contribuire con il suo apporto a un'attività illecita svolta in forma associata, di cui il soggetto attivo del reato conosce gli obiettivi generali e la struttura associativa, pur senza volervi aderire, portando un contributo significativo e determinante dato,appunto, da un soggetto che era privo di affectio societatis e non partecipava alla vita dell'associazione, ma che si è rivelato decisivo per la gli scopi del sodalizio.1.2 Si deve poi rilevare che nessun onere di motivazione aveva il Tribunale sull'eccezione di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, posto che tale motivo era stato proposto soltanto nella intestazione del ricorso, senza venire poi sviluppato- 1.3 Analogo ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda il capo di incolpazione n.61, posto che nell'atto di riesame lo stesso difensore aveva avanzato una ipotesi probabilistica, affermando che "è possibile ritenere che anche con riferimento alla sostanza oggetto di intercettazione possa trattarsi di marijuana":` 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 07/04/2022 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Venezia confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 416 cod.pen, rapina aggravata, lesioni, ricezione a fini di cessione di sostanze stupefacenti (capi 2, 31, 31 bis e 61). 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, con riguardo alla contestazione di concorso esterno in associazione per delinquere, si era lamentata la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, vista la natura sommaria ed asepcifica delle valutazioni portate nell'ordinanza, avente come destinatari plurimi, indistinti soggetti, cumulativamente ricondotti ad una valutazione di identica gravità indiziaria; nessuna motivazione al riguardo era contenuta nell'ordinanza del Tribunale. 1.2 Con un secondo motivo, il difensore lamenta che dalla lettura dell'ordinanza impugnata emergeva che il Tribunale aveva applicato alla fattispecie la diversa disciplina della partecipazione al reato associativo elencando una serie di soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], definendoli reclutati da parte dei ritenuti capi promotori, con ciò dando nuova prova di fraintendere la netta demarcazione tra il risultato del ridetto reclutamento (affiliazione) e il mero occasionale contributo portato dall'extraneus nei confronti di una collettività cui non ha aderito; non era quindi mai stata apprezzata la disamina dei motivi di riesame alla luce del contestato concorso esterno, traendo una illegittima confusione con la finitima, ma distinta figura della partecipazione: inoltre, il riferimento ai due reat4 contestati a [OSCURATO:PERSONA] (concorso in una rapina e nella ricezione di una partita di marijuana per successiva rivendita a terzi) era un dato non caratterizzante una contribuzione ab aextemo, trattandosi di violazioni comuni, che certo non richiedono la preesistente conoscenza della presenza di un sodalizio. 1.3 Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del capo 61), a fronte di una motivata e documentata istanza di riqualificazione del fatto (da violazione dell'art. 73 comma 1 a violazione dell'art. 73 comma 4 dpr 309/90), il Tribunale aveva affermato che la tesi difensiva secondo cui l'episodio qui oggetto d'incolpazione provvisoria potrebbe avere ad oggetto marijuana invece di cocaina nulla toglieva alla gravità del fatto: si trattava di un assurdo logico, prima ancora che giuridico, avendo l'indagato pieno diritto ad ottenere in ogni momento la verifica della fondatezza dell'addebito cautelare, a partire dalla qualificazione giuridica di esso e dalle conseguenze che possono discendere da una sua collocazione in una cornice punitiva piuttosto che in un'altra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Gli argomenti proposti dal ricorrente sono infondati perché rivolti ad ottenere un giudizio di merito precluso alla corte di legittimità. Al riguardo è necessario ricordare i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale: secondo l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione. delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Tanto precisato, premesso che risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (vedi Sez. 5, Sentenza n. 33874 del 05/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281770 - 01), il Tribunale ha evidenziato il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA], che "si inseriva non appena ne aveva l'occasione e la possibilità" (pag.9 ordinanza impugnata), con ciò evidenziando la consapevolezza di contribuire con il suo apporto a un'attività illecita svolta in forma associata, di cui il soggetto attivo del reato conosce gli obiettivi generali e la struttura associativa, pur senza volervi aderire, portando un contributo significativo e determinante dato,appunto, da un soggetto che era privo di affectio societatis e non partecipava alla vita dell'associazione, ma che si è rivelato decisivo per la gli scopi del sodalizio.1.2 Si deve poi rilevare che nessun onere di motivazione aveva il Tribunale sull'eccezione di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, posto che tale motivo era stato proposto soltanto nella intestazione del ricorso, senza venire poi sviluppato- 1.3 Analogo ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda il capo di incolpazione n.61, posto che nell'atto di riesame lo stesso difensore aveva avanzato una ipotesi probabilistica, affermando che "è possibile ritenere che anche con riferimento alla sostanza oggetto di intercettazione possa trattarsi di marijuana":` 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/04/2022 Il cons