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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11667/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 27 giugno 2020".

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen..

Secondo la rubrica, i due imputati, in concorso tra loro, dopo avere forzato la serranda di chiusura dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", asportavano dalla cassa del locale la somma di euro 32.440, in data 5.05.2013 (capo a), e, in data 31.03.2014, commettevano il medesimo reato, in luogo e con modalità identici, impossessandosi della somma di euro 29.473, 00 (capo b).

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, col primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità pur in assenza della prova, non essendo stato rinvenuto lo specifico mezzo utilizzato per la realizzazione di entrambi i furti.

Il presunto riconoscimento per immagini è stato ritenuto valido dai Giudici di merito a dispetto del parere tecnico versato in atti.

Col secondo motivo, si eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett. d) del codice di rito, violazione di legge per non avere i Giudici di merito accolto la richiesta di assunzione di una prova decisiva.

Col terzo motivo, si lamenta violazione dell'ad. 157, in relazione al reato di cui al capo a), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza appellata.

Pertanto, la difesa chiede la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, detratta la pena relativa al reato prescritto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 27 giugno 2020".

4. Rileva il Collegio che, a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e in assenza di cause evidenti di cui all'ad 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto che è maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, calcolato ex art. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., non solo con riguardo al reato di cui al capo a) (peraltro in data 5.11.2020, ossia in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado), ma anche con riferimento al più recente delitto, in data 30/9/2021.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.Così deciso in Roma, il 25/11/2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 27 giugno 2020". Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.. Secondo la rubrica, i due imputati, in concorso tra loro, dopo avere forzato la serranda di chiusura dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", asportavano dalla cassa del locale la somma di euro 32.440, in data 5.05.2013 (capo a), e, in data 31.03.2014, commettevano il medesimo reato, in luogo e con modalità identici, impossessandosi della somma di euro 29.473, 00 (capo b). 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, col primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità pur in assenza della prova, non essendo stato rinvenuto lo specifico mezzo utilizzato per la realizzazione di entrambi i furti. Il presunto riconoscimento per immagini è stato ritenuto valido dai Giudici di merito a dispetto del parere tecnico versato in atti. Col secondo motivo, si eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett. d) del codice di rito, violazione di legge per non avere i Giudici di merito accolto la richiesta di assunzione di una prova decisiva. Col terzo motivo, si lamenta violazione dell'ad. 157, in relazione al reato di cui al capo a), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza appellata. Pertanto, la difesa chiede la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, detratta la pena relativa al reato prescritto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 27 giugno 2020". 4. Rileva il Collegio che, a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e in assenza di cause evidenti di cui all'ad 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto che è maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, calcolato ex art. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., non solo con riguardo al reato di cui al capo a) (peraltro in data 5.11.2020, ossia in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado), ma anche con riferimento al più recente delitto, in data 30/9/2021. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.Così deciso in Roma, il 25/11/2022 Il Consigliere estenso
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