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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 02519/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32004/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] l egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 50/a; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2874/13/18 della Commissione tributaria Regionale dellaCampania, depositata il 27/3/2018; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza come previsto dal provvedimento del Presidente del Collegio del 16.1.2023; Ritenuto che 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. – società operante nel settore della tipografia all’interno della zona industriale denominataASI del Comune di Nola - proponeva ricorso avverso l’avviso TARI relativoall’anno 2015 emesso dal suindicato Comune sul presupposto che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nella suddetta area non veniva svolto dall’ente territoriale ma da una ditta privata.

2. La CTR con la sentenza n. 2874/13/2018, depositata il 27/3/2018, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nola e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accorso il ricorso originario determinando nella misura del 30% l’imposta dovuta, confermava l’avviso impugnato.

In particolare, la CTR rilevava che il Comune di Nola aveva provato di aver stipulato un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ad una ditta privata su tutto il territorio comunale. 3.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato acinque motivi. 4.Il Comune di Nola ha depositato controricorso.

Considerato che 1.Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ex art 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR, a differenza dei giudici di primo grado, ritenuto non estensibili i giudicati (formatosi relativamente agli anni 2010, 2011 e 2013) che avevano riconosciuto a favore della contribuente la riduzione, in riferimento ad altre annualità, del 30% del tributo richiesto stante la mancata effettuazione da parte del Comune di Nola del servizio di raccolta rifiuti.

La CTR aveva, infatti, ritenuta preclusa la suddetta estensione in ragione della diversità delle condizioni fattuali e dell’imposta (prima TARSU ora TARI); affermazione, questa, che non teneva però conto dell’ulteriore giudicato prodotto (CTP di Napoli n. 26622/5/15) che per la TARI 2014 aveva concluso per la indicata riduzione del 30%.

2. Con il secondo motivo la ricorrete lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

Con la presente censura viene riproposta la mancata estensione del giudicato indicato nel motivo che precede da parte della CTR;giudicato intervenuto tra le stesse parti e per la medesima fattispecie relativa all’anno di imposta precedente a quello oggetto del presente giudizio. 3.Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 110c.p.c. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto contro sola una delle due ragioni su cui si fondava la pronuncia di primo grado.

Ed invero, i giudici di prime cure aveva no annullato l’av viso di liquidazione rilevando che il servizio di raccolta di rifiuti non era eseguito nelle adiacenze dello stabilimento della contribuente e che era errata la tariffa applicata prevista dal codice 802 al posto di quella corretta prevista per il codice 803, aspetto, quest’ultimo, non fatto oggetto di censura da parte del Comune di Nola. 4.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

A parere della contribuente la motivazione della CTR sarebbe apparente, in quanto non esplicherebbe le ragioni sulla cui basi essa è addivenuta all’affermazione dell’espletamento all’interno dell’area ASI del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune di Nola.

Non sarebbe, infatti, sufficiente il richiamo alla documentazione da quest’ultimo prodotta, nonché il mero richiamo ad altri precedenti della stessa CTR.

5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l’omesso esame su fatto decisivo, non avendo la CTR espresso alcuna valutazione circa la perizia di parte prodotta in giudizio dalla quale emergeva l’assenza dello svolgimento del servizio in esame da parte del Comune. 7.I primi due motivi non sono fondati.

Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente la CTR ha esaminato la sentenza della CTP n. 26622/5/2015 e, dopo averne rilevato la producibilità in secondo grado, ne ha rilevato il mancato passaggio in giudicato (cfr. pag. 1 CTR).

Va, comunque, rilevato che nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 5766 del 2021 Rv. 660691-01).

Nel caso di specie, l’accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto dalla C.T.P. di Napoli con la sentenza n. 26622/5/2015 con riferimento alla T.A.R.I. dovuta per l'anno di imposta 2014, non può essere esteso agli anni successivi e, per quanto in questa sede specificamente rileva, all'anno 2015, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che, tanto le condizioni di erogazione del servizio, quanto le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta. 8.Il terzo motivo non è fondato.

Il presente giudizio ha ad oggetto, per come risulta dagli atti (ricorso, controricorso e sentenza impugnata) la debenza in misura totale o ridotta della TARI per l’anno 2015 da parte della contribuente.

Su tale questione i giudici di primo grado si sono pronunciati, affermando la sussistenza dei presupposti per applicare la forma ridotta, non potendosi, pertanto, configurare come autonoma e ulteriore rationes decidendi quella con cui i medesimi giudici hanno specificato, correggendolo, il codice del rifiuto indicato nell’avviso di liquidazione impugnato.

9. Il quarto motivo è fondatocon assorbimento del quinto.

Va premesso che il denunciato vizio deve essere ricondotto a quello di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in quanto la differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversiadi cui al cennato n. 5 dell'art.360 c.p.c. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.

Nella specie, la CTR, fonda la propria decisione richiamando esclusivamente precedenti decisioni del medesimo organo e afferenti a fattispecie sovrapponibili a quella in esame; precedenti che avevano valorizzato il medesimo contratto di affidamento della raccolta rifiuti stipulato dal Comune di Nola secondo cui «l’amministrazione appellante ha documentato del servizio di raccolta dei rifiuti nell’anno 2015 era stato regolarmente svolto ed aveva interessato tutte le utenze commerciali e domestiche ubicate nel territorio comunale con tipologia “porta a porta” e nell’elenco delle strade comunali in cui viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti vi sono comprese tutte le strade di collegamento per la zona ASI (…).

Si recepisce in dette sentenze che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani era stato svolto dalla ditta appaltatrice del Comune di Nola fino alla porta dei suddetti agglomerati commerciali, verosimilmente, arie di proprietà privata».

Orbene, questa Corte ha chiarito che il «fatto» preso in considerazione dal legislatore èun preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico.

Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio ènecessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalitàfra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data.

Anche nel vigore del vecchio testo del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., è invece inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento,controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova(Cass. n. 24035 del2018 Rv. 650798 - 01) .

Nella specie, risulta evidente la sussistenza della dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata relativa alla mancata indicazione delle ragioni sulla cui base la CTR sarebbe giunta ad affermare l’espletamento all’interno dell’area ASI del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune di Nola, condizione necessaria per affermare la debenza del tributo richiesto.

Al contrario, per come si evince dalla motivazione dei giudici di merito, risulta che il suindicato servizio viene svolto dal Comune di Nola sino all’ingresso dell’area ASI, con la conseguenza che il richiamo ai precedenti di merito operato dalla CTR non da conto della disciplina applicabile alla fattispecie e, in particolare, dell’art1, comma 639 e ss., della legge n. 147 del 2013.

In particolare, l’art. 1, comma 641 prevede quale presupposto di imposta «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», rimanendo escluse «le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (cfr. art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (TIA2)).

Il successivo comma 642 dispone che «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» (cfr. art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 (TARES)).

Questa Corte(Cass. n. 5940 del 202 2 ), in materia di unit à immobiliari interne all’area dell'Interporto di Noiae con riferimento alla TARI per l’anno 2015, ha già avuto modo di affermare chein materia rilevano la citata leggen. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa giàpreviste per la TARSU dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, rispettivamente ai commi 6 e

4. Ai sensi della citata L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 656: «La TARI ̀ dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.» Ai sensi del successivo comma 657: «Nelle zone in cui non ̀ effettuata la raccolta, la TARI ̀ dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal pì vicino puntodi raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita».

Con la indicata pronuncia si è rilevato che in entrambe le ipotesi sopra richiamate si è in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.

La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioèda una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta".

Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiaritàdi situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.

Con la medesima pronuncia e, con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui alla citatalegge n. 147 del 2013 si è affermato che « la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purch́ tale zona sia di significativa estensione.

Per zona, infatti, non pù che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sar̀ compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potr̀ coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta pì vicino arreca al pi ̀ una mera difficolt ̀ di accesso al servizio.

Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale».

In buona sostanza la riduzione tariffaria non operaquale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanz ione per l'amministrazione comunale inadempiente, ma al fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino ètenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte.Quanto sopra risponde al principio secondo cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria.

La norma prevede,poi, che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta pì vicino, presupp onendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici.

Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, saràcompito del giudice di merito - incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione - graduare la percentuale di riduzioneapplicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal pì vicino punto di raccolta .

In assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, restafermo che la riduzione dovràessere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile.

Orbene, il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui è determinato va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal pì vicino punto di raccolta comunale (ex plurimise da ultimo Cass. n. 15323 del 2021, n.17334 del 2020) .Nella specie, va affermato, così come peraltro rilevato nel richiamato precedente di questa Corte che, il Comune di Noia ha istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento per la zona ASI, m a non anche all'interno di essa, (assumendo all’uopo rilievo il testo del contratto di affidamento richiamato dalla stessa CTR).

Deve pertanto, essere rimesso alla CTR l’accertamento della eventuale configurazione di “zona” (nei termini sopra indicati) della ASI del Comune di Nola e la conseguente concreta determinazione della riduzione della tariffa, prevedendo la norma una riduzione in misura non fissa, ma variabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita, ed in misura comunque non superiore al 40% di quella ordinaria, accertamento che spetterà al giudice del rinvio effettuare.

La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32004/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] l egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 50/a; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2874/13/18 della Commissione tributaria Regionale dellaCampania, depositata il 27/3/2018; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza come previsto dal provvedimento del Presidente del Collegio del 16.1.2023; Ritenuto che 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. – società operante nel settore della tipografia all’interno della zona industriale denominataASI del Comune di Nola - proponeva ricorso avverso l’avviso TARI relativoall’anno 2015 emesso dal suindicato Comune sul presupposto che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nella suddetta area non veniva svolto dall’ente territoriale ma da una ditta privata. 2. La CTR con la sentenza n. 2874/13/2018, depositata il 27/3/2018, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nola e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accorso il ricorso originario determinando nella misura del 30% l’imposta dovuta, confermava l’avviso impugnato. In particolare, la CTR rilevava che il Comune di Nola aveva provato di aver stipulato un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ad una ditta privata su tutto il territorio comunale. 3.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato acinque motivi. 4.Il Comune di Nola ha depositato controricorso. Considerato che 1.Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ex art 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR, a differenza dei giudici di primo grado, ritenuto non estensibili i giudicati (formatosi relativamente agli anni 2010, 2011 e 2013) che avevano riconosciuto a favore della contribuente la riduzione, in riferimento ad altre annualità, del 30% del tributo richiesto stante la mancata effettuazione da parte del Comune di Nola del servizio di raccolta rifiuti. La CTR aveva, infatti, ritenuta preclusa la suddetta estensione in ragione della diversità delle condizioni fattuali e dell’imposta (prima TARSU ora TARI); affermazione, questa, che non teneva però conto dell’ulteriore giudicato prodotto (CTP di Napoli n. 26622/5/15) che per la TARI 2014 aveva concluso per la indicata riduzione del 30%. 2. Con il secondo motivo la ricorrete lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Con la presente censura viene riproposta la mancata estensione del giudicato indicato nel motivo che precede da parte della CTR;giudicato intervenuto tra le stesse parti e per la medesima fattispecie relativa all’anno di imposta precedente a quello oggetto del presente giudizio. 3.Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 110c.p.c. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto contro sola una delle due ragioni su cui si fondava la pronuncia di primo grado. Ed invero, i giudici di prime cure aveva no annullato l’av viso di liquidazione rilevando che il servizio di raccolta di rifiuti non era eseguito nelle adiacenze dello stabilimento della contribuente e che era errata la tariffa applicata prevista dal codice 802 al posto di quella corretta prevista per il codice 803, aspetto, quest’ultimo, non fatto oggetto di censura da parte del Comune di Nola. 4.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. A parere della contribuente la motivazione della CTR sarebbe apparente, in quanto non esplicherebbe le ragioni sulla cui basi essa è addivenuta all’affermazione dell’espletamento all’interno dell’area ASI del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune di Nola. Non sarebbe, infatti, sufficiente il richiamo alla documentazione da quest’ultimo prodotta, nonché il mero richiamo ad altri precedenti della stessa CTR. 5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l’omesso esame su fatto decisivo, non avendo la CTR espresso alcuna valutazione circa la perizia di parte prodotta in giudizio dalla quale emergeva l’assenza dello svolgimento del servizio in esame da parte del Comune. 7.I primi due motivi non sono fondati. Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente la CTR ha esaminato la sentenza della CTP n. 26622/5/2015 e, dopo averne rilevato la producibilità in secondo grado, ne ha rilevato il mancato passaggio in giudicato (cfr. pag. 1 CTR). Va, comunque, rilevato che nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 5766 del 2021 Rv. 660691-01). Nel caso di specie, l’accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto dalla C.T.P. di Napoli con la sentenza n. 26622/5/2015 con riferimento alla T.A.R.I. dovuta per l'anno di imposta 2014, non può essere esteso agli anni successivi e, per quanto in questa sede specificamente rileva, all'anno 2015, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che, tanto le condizioni di erogazione del servizio, quanto le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta. 8.Il terzo motivo non è fondato. Il presente giudizio ha ad oggetto, per come risulta dagli atti (ricorso, controricorso e sentenza impugnata) la debenza in misura totale o ridotta della TARI per l’anno 2015 da parte della contribuente. Su tale questione i giudici di primo grado si sono pronunciati, affermando la sussistenza dei presupposti per applicare la forma ridotta, non potendosi, pertanto, configurare come autonoma e ulteriore rationes decidendi quella con cui i medesimi giudici hanno specificato, correggendolo, il codice del rifiuto indicato nell’avviso di liquidazione impugnato. 9. Il quarto motivo è fondatocon assorbimento del quinto. Va premesso che il denunciato vizio deve essere ricondotto a quello di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in quanto la differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversiadi cui al cennato n. 5 dell'art.360 c.p.c. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. Nella specie, la CTR, fonda la propria decisione richiamando esclusivamente precedenti decisioni del medesimo organo e afferenti a fattispecie sovrapponibili a quella in esame; precedenti che avevano valorizzato il medesimo contratto di affidamento della raccolta rifiuti stipulato dal Comune di Nola secondo cui «l’amministrazione appellante ha documentato del servizio di raccolta dei rifiuti nell’anno 2015 era stato regolarmente svolto ed aveva interessato tutte le utenze commerciali e domestiche ubicate nel territorio comunale con tipologia “porta a porta” e nell’elenco delle strade comunali in cui viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti vi sono comprese tutte le strade di collegamento per la zona ASI (…). Si recepisce in dette sentenze che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani era stato svolto dalla ditta appaltatrice del Comune di Nola fino alla porta dei suddetti agglomerati commerciali, verosimilmente, arie di proprietà privata». Orbene, questa Corte ha chiarito che il «fatto» preso in considerazione dal legislatore èun preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico. Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio ènecessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalitàfra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data. Anche nel vigore del vecchio testo del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., è invece inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento,controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova(Cass. n. 24035 del2018 Rv. 650798 - 01) . Nella specie, risulta evidente la sussistenza della dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata relativa alla mancata indicazione delle ragioni sulla cui base la CTR sarebbe giunta ad affermare l’espletamento all’interno dell’area ASI del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune di Nola, condizione necessaria per affermare la debenza del tributo richiesto. Al contrario, per come si evince dalla motivazione dei giudici di merito, risulta che il suindicato servizio viene svolto dal Comune di Nola sino all’ingresso dell’area ASI, con la conseguenza che il richiamo ai precedenti di merito operato dalla CTR non da conto della disciplina applicabile alla fattispecie e, in particolare, dell’art1, comma 639 e ss., della legge n. 147 del 2013. In particolare, l’art. 1, comma 641 prevede quale presupposto di imposta «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», rimanendo escluse «le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (cfr. art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (TIA2)). Il successivo comma 642 dispone che «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» (cfr. art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 (TARES)). Questa Corte(Cass. n. 5940 del 202 2 ), in materia di unit à immobiliari interne all’area dell'Interporto di Noiae con riferimento alla TARI per l’anno 2015, ha già avuto modo di affermare chein materia rilevano la citata leggen. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa giàpreviste per la TARSU dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, rispettivamente ai commi 6 e 4. Ai sensi della citata L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 656: «La TARI ̀ dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.» Ai sensi del successivo comma 657: «Nelle zone in cui non ̀ effettuata la raccolta, la TARI ̀ dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal pì vicino puntodi raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita». Con la indicata pronuncia si è rilevato che in entrambe le ipotesi sopra richiamate si è in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioèda una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta". Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiaritàdi situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Con la medesima pronuncia e, con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui alla citatalegge n. 147 del 2013 si è affermato che « la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purch́ tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non pù che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sar̀ compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potr̀ coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta pì vicino arreca al pi ̀ una mera difficolt ̀ di accesso al servizio. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale». In buona sostanza la riduzione tariffaria non operaquale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanz ione per l'amministrazione comunale inadempiente, ma al fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino ètenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte.Quanto sopra risponde al principio secondo cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La norma prevede,poi, che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta pì vicino, presupp onendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici. Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, saràcompito del giudice di merito - incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione - graduare la percentuale di riduzioneapplicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal pì vicino punto di raccolta . In assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, restafermo che la riduzione dovràessere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile. Orbene, il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui è determinato va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal pì vicino punto di raccolta comunale (ex plurimise da ultimo Cass. n. 15323 del 2021, n.17334 del 2020) .Nella specie, va affermato, così come peraltro rilevato nel richiamato precedente di questa Corte che, il Comune di Noia ha istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento per la zona ASI, m a non anche all'interno di essa, (assumendo all’uopo rilievo il testo del contratto di affidamento richiamato dalla stessa CTR). Deve pertanto, essere rimesso alla CTR l’accertamento della eventuale configurazione di “zona” (nei termini sopra indicati) della ASI del Comune di Nola e la conseguente concreta determinazione della riduzione della tariffa, prevedendo la norma una riduzione in misura non fissa, ma variabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita, ed in misura comunque non superiore al 40% di quella ordinaria, accertamento che spetterà al giudice del rinvio effettuare. La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizi
Sentenza Cassazione n. 02519/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris