CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17711/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Fucecchio (FI), Ponte a [OSCURATO:PERSONA] del 2-0 2:2 Puntone, n. 1/E, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa gst procu-specJØe a margine d ricorso p-gr cassazione) dra'Avv. [OSCURATO:PERSONA]IPar1ti del foro di iusta comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 7 ottobre 2016, con allegata procura speciale datata 5 ottobre 2016) dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 49 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controrícorrente - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Firenze - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 55/5/15, depositata il 13 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento con i quali la Direzione provinciale di Firenze dell'Agenzia delle entrate aveva accertato, nei suoi confronti, sulla base di studi di settore facenti applicazione dei "cluster" 2 e 10 relativi alla rifinitura di pelli in conto terzi, un maggior volume d'affari, pari ad euro 404.994 per il 2006 e ad euro 379.445 per il 2007, con conseguente recupero di maggiori [OSCURATO:PERSONA] ed Iva. 2. La CTP di Firenze, con sentenza n. 118 del 15 giugno 2012, accoglieva i ricorsi riuniti. 3. Avverso detta sentenza, proponeva appello l'Agenzia delle entrate. Con la sentenza impugnata, la CTR accoglieva l'appello, compensando le spese. Osservava in particolare la CTR che - "l'oggetto della controversia nel presente grado d[i] giudizio si limita alla delibazione del merito, non avendo parte contribuente impugnato la sentenza sulle questioni di legittimità relative all'accertamento sollevate nel ricorso introduttivo"; - i "cluster" applicati erano stati correttamente individuati sulla base delle dichiarazioni di Flabi circa l'oggetto dell'attività ("preparazione e concia del cuoio") e che le concrete modalità di loro attribuzione (nel 2006 in percentuale bilanciata e nel 2007 in riferimento al solo "cluster" 10) era congrua, viepiù limitandosi Flabi a contestare i "cluster", senza proporne di alternativi.4. Propone ricorso per cassazione Flabi affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, Flabi riprende e fa propri motivi e conclusioni del ricorso, per il cui accoglimento insiste. Con memoria datata 20 maggio 2022, Flabi, ulteriormente insistendo per l'accoglimento del ricorso, rappresenta che la CTR ha "medio tempore" sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., "per palese 'fumus boni iuris" con riferimento al non avere l'Ufficio annesso copia del cedolino di spedizione della notificazione dell'atto d'appello a mezzo di posta raccomandata all'esemplare con cui ha proceduto alla iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 22, commi 1 e 2, e 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, perché, in sede di costituzione in giudizio, l'appellante Agenzia delle entrate non ha depositato, unitamente alla copia dell'appello spedito per posta, la "fotocopia della ricevuta ... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale", in tal modo incorrendo nell'inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall'art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che, a norma dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, "è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio", cosa che la CTR non ha fatto. 1.1. Come risulta dalla documentazione processuale ed anche dall'elenco degli allegati riportato in calce all'appello dell'Agenzia delle entrate, spedito per posta e da questa depositato in copia, in sede di costituzione, il 21 marzo 2013 (appello la cui fotocopia, comprensiva degli allegati, la ricorrente produce come doc. 5 al ricorso per cassazione), l'Agenzia delle entrate non ha depositato, in difformità da quanto prescritto, a pena d'inammissibilità, dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, la "fotocopia della ricevuta ... della spedizione per raccomandata mezzo del servizio postale". La CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità, ma così non ha fatto, per l'effetto violando le disposizioni di legge evocate nella rubrica del motivo. In punto di fatto, vero è che alla copia dell'appello depositata è unita la fotocopia del (solo) "retro" dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale che sarebbe stata utilizzata per la spedizione dell'appello medesimo; tuttavia, nell'avviso di ricevimento in questione, è riportato un numero di raccomandata in nessun modo riconducibile alla raccomandata utilizzata dall'Agenzia delle entrate per la proposizione del gravame, posto che: 1) come è ormai pacifico, agli atti del processo non figura la ricevuta della raccomandata effettivamente utilizzata per la spedizione dell'atto; 2) il numero della raccomandata che sarebbe stata utilizzata non è mai riportato nella copia dell'appello depositata in sede di costituzione in giudizio; 3) alla copia dell'appello depositata in sede di costituzione in giudizio risulta essere allegata la fotocopia di quello che sembra il frontespizio del plico postale utilizzato per la spedizione, ove è riportato il destinatario della stessa, ma non è riportata anche l'indicazione di qualsivoglia riferimento alla raccomandata. Per tali ragioni, l'allegazione, alla copia dell'appello depositata in sede di costituzione, della fotocopia del "retro" dell'avviso di ricevimento della raccomandata - i cui estremi non sono altrimenti conoscibili - che sarebbe stata utilizzata per la spedizione non può ritenersi sufficiente a salvare l'appello dall'inammissibilità per il mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione, non potendosi reputare assolto l'onere probatorio sotteso all'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 20221. 1.2. Ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.Alla stregua di quanto emerge dal doc. 5 allegato al ricorso per cassazione, direttamente esaminabile da questa Suprema Corte in ragione della natura processuale della censura, emerge che l'Agenzia delle entrate, in sede di costituzione in giudizio dinanzi alla CTR, ha prodotto una copia dell'atto d'appello non contemplante, nell'elenco degli "allegati", la ricevuta della spedizione del piego raccomandato mediante il quale è stata effettuata la notifica per posta (infatti, in detto elenco, figurano la copia della sentenza della CTP, la ricevuta di deposito della copia dell'atto d'appello presso la CTP, la descrizione economica dei "cluster" applicati ai fini degli studi di settore e la nota delle spese). Nondimeno, in allegato alla copia dell'atto di appello, risultano altresì prodotti due documenti, pur non figuranti nell'elenco degli allegati: - il primo è costituito dalla fotocopia di un foglio intestato all'Ufficio legale dell'Agenzia delle entrate recante, al centro, un riquadro, al cui interno si legge: "Denominazione: [OSCURATO:SOCIETA]. [...] domiciliata presso: [OSCURATO:PERSONA].ri R. Batolommei [...]"; - il secondo è costituito dal "retro", o "verso", di un avviso di ricevimento di raccomandata recante: -- la stampigliatura del n. 13830916334-1; -- la stampigliatura della "data spedizione", ossia "11/3/2013"; -- la stampigliatura del "destinatario", ossia "[OSCURATO:SOCIETA]., in pers. del leg. rappr. p.t., c/o [OSCURATO:PERSONA].ri Bartolommei [...]"; -- una sigla, che precede la data manoscritta "12/03/13", in corrispondenza dello spazio riservato alla "firma per esteso del ricevente"; -- il timbro datario tondo dell'Ufficio sovrascritto con la sigla dell'Ufficiale postale. A fronte di quanto precede, vero è che, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, "il ricorso in appello [...] deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3" (comma 2) e che, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, da un lato, "il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita [...] copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale" (comma 1), e, dall'altro lato, "l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (comma 2). Tuttavia, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, espresso da questa Suprema Corte finanche nella massima composizione, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario: in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (cfr. Sez. U, n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364-03, ulteriormente ribadita da Sez. 6- 5, n. 11559 del 11/05/2018, Rv. 648380-01). Nella specie, l'attestazione di cui alla copia del "retro" dell'avviso di ricevimento, non contestata dalla ricorrente, in ordine alle date di spedizione (11 marzo 2013) e finanche di ricevimento (12 marzo 2013) del piego è idonea ad assolvere alla funzione di render conto (in conformità al ricordato insegnamento 6 ( giurisprudenziale) della tempestiva proposizione del gravame (entro il 15 marzo 2013), essa pure, d'altronde, non contestata dalla ricorrente. La ricorrente si limita a far rilevare che il numero di raccomandata impresso sull'avviso non sarebbe ricollegabile all'appello, in quanto non contenuto anche in questo, e che, nell'avviso stesso, la sottoscrizione del ricevente è illeggibile. Tuttavia la ricorrente, che "a priori" non contesta la genuinità dell'avviso, - da un lato, altresì non contesta l'effettiva spedizione dell'atto d'appello mediante la raccomandata con il numero impresso sull'avviso: numero che, d'altro canto, qualora riportato anche nella cd. "velina" di spedizione, neppure avrebbe aggiunto l'informazione pretesa dalla ricorrente, comunque non contemplata come necessaria dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 (ossia la specifica corrispondenza con l'atto d'appello mediante la riproposizione del numero anche in questo); - dall'altro lato, del pari non contesta, segnatamente disconoscendo la sigla apposta dal "ricevente", che la raccomandata stessa sia stata in effetti ricevuta da persona dello studio domiciliatario. Talché, in difetto della formalizzazione di alcuna censura in ordine all'effettività e, oltre, alla regolarità dell'eseguita notificazione dell'atto d'appello da parte dell'Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello fondata unicamente sul mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata si palesa destituito di fondamento, evidente essendo che, a misura, come nella specie, che la ricezione del piego raccomandato da parte del destinatario sia avvenuto prima del termine per la proposizione dell'impugnazione, non può revocarsene in dubbio la tempestività. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo controverso, rappresentato dalla diversità delle caratteristiche dimensionali, per numero degli addetti e superficie dei fabbricati destinata allo svolgimento dell'attività, dell'impresa oggetto di accertamento rispetto all'impresa tipica dei "cluster" di riferimento dello studio di settore TD25U: diversità valorizzata dalla CTP ma del tutto ignorata dalla CTR. 2.1. La segnalata diversità, dedotta fin dai ricorsi introduttivi del giudizio, era stata ben colta dalla CTP, giusta la motivazione della sentenza di primo grado (riportata alla lettera in ricorso), che ha ritenuto invalidi gli accertamenti proprio perché basati su uno studio di settore non applicabile alla realtà della contribuente. Se anche la CTR l'avesse presa in considerazione, la decisione non avrebbe potuto essere altra che di conferma di detta sentenza. 2.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. La ricorrente non allega in cosa consisterebbero le proprie caratteristiche sì peculiari da sottrarle ad entrambi i "cluster" utilizzati in sede di accertamento: essa si limita a genericamente richiamare i propri atti in primo grado, rinviando ai documenti allegati al ricorso per cassazione ("sub" 3 e 4), senza tuttavia rappresentare, neppure per riassunto, il contenuto degli stessi, in guisa da far risaltare l'evidenza di elementi valutativi afferenti l'attività d'impresa esercitata che, se posti a raffronto dei "cluster", essi pure non descritti e finanche nominati, ne evidenzierebbero l'inapplicabilità. Né tale omissione può considerarsi sopperita dalla riproduzione di una parte della motivazione della sentenza di primo grado, sia perché detta parte di motivazione non rende a sua volta conto delle doglianze della contribuente, sia perché essa, alla stregua della funzione che le è propria, rende conto delle ragioni della decisione, esprimendo tipiche valutazioni (quanto, in specie, ai costi fissi ed alla rigidità della struttura della contribuente, ritenuta lenta nel prendere le misure necessarie al fronteggiamento della crisi di settore).Sotto altro profilo, la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo controverso non coglie nel segno, posto che, come restituito pacificamente dall'evidenza grafica della sentenza impugnata, la CTR, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha espressamente preso in considerazione il "thema" dell'applicabilità dei "cluster" alla specifica realtà imprenditoriale accertata, rendendo conto, in chiave critica rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, della loro adeguatezza. Talché il motivo, sotto l'apparente violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in realtà mira ad aggredire la motivazione in sé della sentenza impugnata. 2.3. Ad ogni modo, il motivo è altresì manifestamente infondato. Infatti, ineccepibilmente, sotto il profilo logico-motivazionale, la CTR ha spiegato come i "cluster" nn. 2 e 10 corrispondano all'oggetto dell'attività d'impresa dichiarata ("preparazione e concia del cuoio"), rimarcandone l'adeguatezza, in quanto relativi "ad aziende operanti in conto terzi, specializzate nella rifinitura di pelli, all'interno della quale sono in entrambi espressamente previste le pelli conciate, ed aventi la forma giuridica [- come la ricorrente -] di società di capitali", ed ulteriormente sottolineando la "particolare attinenza" dell'attività di rifinitura per conto terzi", "proprio alla luce delle maggiori specificazioni fornite dalla parte ricorrente sul contenuto dell'attività svolta". Inoltre, la CTR, reso conto dell'attribuzione dei due "cluster" in percentuale bilanciata quanto al 2006 e del solo secondo quanto al 2007, ha pertinentemente evidenziato come la contribuente non abbia proposto l'applicazione di "altri 'cluster' ritenuti più attinenti" ed in grado di determinare ricavi corrispondenti a quelli dichiarati o comunque inferiori a quelli accertati. In tal guisa, la CTR ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa" (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077-01). 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi di ricorso dedotti nei ricorsi introduttivi, ritenuti assorbiti dal primo giudice. 3.1. La CTR - affermato che la contribuente non aveva impugnato la sentenza di primo grado e che di conseguenza non si sarebbe occupata delle non meglio precisate "questioni di legittimità dell'accertamento sollevate nel ricorso introduttivo" - ha in effetti trascurato tutti gli altri (rispetto a quello basato sulla questione dei "cluster") profili di invalidità degli avvisi di accertamento, eccepiti nei ricorsi introduttivi dei giudizi. Siffatta ingiustificata trattazione integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 3.2. Il motivo in disamina segue le sorti del primo. Invero, una volta constatato che la contribuente non aveva impugnato la sentenza della CTP, la CTR ha fatto corretta applicazione dell'art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate". 4. Donde l'inammissibilità del motivo. In definitiva il ricorso deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate, a norma di tariffa, come da dispositivo.'14.; CL,4 Deve darsi atto che sussistono i presupposti Otitictré—N r4€er-rente-si-a-tentrta-a-1- pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente grado di giudizio,