Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24688/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso deduce la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo ma omessa nella sentenza; Preso atto che si è trattato di un mero errore materiale "per omissione" poiché il giudice ha accolto in toto la richiesta formulata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. disponendo l'inserimento delle parole "pena sospesa"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma può essere esentato dalla ulteriore condanna al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende (l'ordinanza di correzione errore materiale è stata adottata il 21 dicembre 2023, successivamente alla proposizione del ricorso in data 1 dicembre 2023).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per Cassa ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso deduce la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo ma omessa nella sentenza; Preso atto che si è trattato di un mero errore materiale "per omissione" poiché il giudice ha accolto in toto la richiesta formulata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. disponendo l'inserimento delle parole "pena sospesa"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma può essere esentato dalla ulteriore condanna al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende (l'ordinanza di correzione errore materiale è stata adottata il 21 dicembre 2023, successivamente alla proposizione del ricorso in data 1 dicembre 2023). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per Cassa ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24688/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris