CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1164-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto n. 1047/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 26/05/2016; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1164/2017 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 10530/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso il decreto n.1047/2016 della Corte d’appello di Perugia, del 26 maggio 2016. 2. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 3. La Corte d’appello di Perugia ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 22 giugno 2012, con il quale era stato chiesto il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso innanzi alla Corte d’appello di Roma, avente a sua volta ad oggetto una domanda di equa riparazione, iniziato nel 2003 e, a seguito di cassazione con rinvio, definito nel 2011. La Corte d’appello di Perugia ha calcolato un’eccedenza rispetto alla durata ragionevole di tre anni totali e, in ragione della “natura minimale della causa e dell'indennizzo corrisposto dalla Corte d’Appello di Roma con decreto depositato in data 1/10/2011 (euro 750,00)” ha riconosciuto al ricorrente un’indennità commisurata in € 750,00. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 2-bis della legge n.89/2001 e dell’art. 55 del D.L. n. 83/2012. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della inapplicabilità ratione temporis delle modifiche apportate alla legge n. 89/2001 dal D.L. n. 83/2012, in quanto entrate in vigore successivamente alla data di proposizione della domanda. Ne ricava che l’asserita “natura minimale” della causa avrebbe potuto giustificare al più l’applicazione del parametro minimo di liquidazione (€ 500,00), ma non la limitazione dell’indennità entro il valore della causa presupposta secondo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2-bis. Si sostiene che la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1164/2017 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 10530/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 quantificazione operata dalla Corte d’appello sarebbe immotivatamente irrisoria, ammontando nel totale ad € 250,00 per ogni anno di ritardo. Il motivo di ricorso è fondato. Va premesso che la Corte d’appello di Perugia, nel liquidare l’indennizzo per la durata irragionevole del giudizio di equa riparazione - stimata in soli tre anni, a fronte della pendenza dello stesso per circa otto anni - in complessivi € 750,00, ha definito la causa di “natura minimale” ed ha fatto riferimento alla somma attribuita nel giudizio presupposto (pari appunto ad € 750,00)”, senza peraltro menzionare la disposizione relativa alla misura massima dell'indennizzo, di cui all'art. 2 bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, dunque non applicabile ratione temporis nel caso in esame. Il limite posto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 àncora l'indennizzo globale al valore della causa, al fine evidente di evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati all'indennizzo per ingiusta durata del processo (Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2015, n. 25804; Cass. Sez. 6 - 2, 21/12/2015, n. 25711), al fine di garantire una stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il patema d'animo che la parte subisce in attesa della definizione. Tale importo viene parametrato all’oggettivo valore della causa accertato dal giudice (Cass. Sez. 6 - 2, 08/07/2016, n. 14047), e non al valore stimato al momento della proposizione della domanda, secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile al fine di stabilire la competenza per valore. Neppure trova applicazione alla domanda di equa riparazione di [OSCURATO:PERSONA], giacché depositata in data 22 giugno 2012, l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, originariamente inserito dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012 (poi modificato dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che aveva inizialmente limitato la misura F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1164/2017 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 10530/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per anno di ritardo, giacché il regime transitorio rendeva operante la nuova disciplina per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. L’interpretazione data da questa Corte chiarì subito che le disposizioni in tema di misura dell’indennizzo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, non avevano natura di interpretazione autentica né efficacia retroattiva, pur escludendone l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo recepivano comunque, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della stessa Corte di cassazione (Cass. Sez. 2, 22/09/2014, n. 19897; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772). Invero, l'indennizzo calcolato in € 500,00 per anno di ritardo, come fatto nell’originaria formulazione dell’art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, non poteva essere di per sé considerato irragionevole, e quindi lesivo dell'adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, essendosi più volte affermato in passato, nei precedenti di questa Corte, che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad € 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad € 1.000,00, e che, tuttavia, la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1164/2017 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 10530/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della legge n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772; Cass. Sez. 1, 02/09/2011, n. 18086; Cass. Sez. 1, 22/12/2011, n. 28453; Cass. Sez. 6 - 2, 13/11/2015, n. 23326). Nel caso in esame, la Corte d’appello di Perugia è pervenuta alla liquidazione di un indennizzo di € 250,00 per ciascuno dei ravvisati tre anni di ritardo del giudizio di equa riparazione, argomentando dalla “natura minimale” della causa e dalla somma accertata come spettante nel giudizio presupposto. Manca qualsiasi comparazione con la situazione socioeconomica dell'istante, idonea ad evidenziare la reale portata dell'interesse dell’attore in equa riparazione alla decisione, considerato altresì quanto affermato dalla sentenza n. 36 del 2016 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel primo e unico grado di merito, ha messo in evidenza che dalla giurisprudenza europea consolidata si evince il principio di diritto, secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1164/2017 Numero sezionale 545/2022 Numero di raccolta generale 10530/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I