CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1970
Cassazione n. 19188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione all'omessa valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione posta dai giudici di appello a base del giudizio di responsabilità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), la deduzione prospettata dalla difesa nel ricorso risulta del tutto generica e meramente evocativa del vizio denunciato, non indicando i presupposti in fatto o in diritto da sottoporre a verifica e legittimanti la pretesa applicazione di una non meglio precisata causa di non punibilità, cosicché al giudice dell'impugnazione non risulta possibile individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al fatto che era intervenuta condanna di primo grado non censurata nei suoi presupposti di fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M