CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 08945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che LIGOTTA Rosario - imputato del reato continuato di illecita detenzione di marijuana (capo A) e di cocaina (capo B), nonché di illecita cessione di quest'ultima (capo C) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/01/2024, con cui la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato (con il riconoscimento della continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale per un verso sottolineato, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, l'insufficienza della mera incensuratezza e l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, sia della confessione (attesa la flagranza di reato) sia della scelta del rito abbreviato. Per altro verso, la Corte d'Appello ha evidenziato anche la benevola misura del trattamento sanzionatorio concretamente applicato, alla luce dell'oggettiva consistenza delle risultanze (detenzione di complessivi 83 involucri di marijuana e di 9 involucri di cocaina, oltre alla cessione): con ciò implicitamente escludendo la possibilità di ulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]