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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18846/2026

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IBUNALE di LodiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla confisca deldenaro, con rinvio al Tribunale di Lodi per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, con sentenzapronunciata il 3 dicembre 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., peri reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione e diresistenza a pubblico ufficiale, disponendo la confisca e la distruzione dellasostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro di euro 109.400,rinvenuta in possesso dell’imputato.Il giudice ha ricostruito i fatti muovendo dalle risultanze delle indaginipreliminari svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’operazione di contrastoal traffico di sostanze stupefacenti, da cui era emerso che, nel pomeriggio del 22maggio 2025, personale operante aveva attivato un servizio di osservazione neiconfronti di un’autovettura già segnalata come utilizzata per attività di spaccio.

Ilmezzo era stato seguito fino a Casalmaiocco, dove un uomo era sceso con unozaino ed era entrato in un’abitazione di via Torino.All’uscita, gli operanti si erano qualificati e avevano proceduto al controllo.L’uomo aveva reagito tentando la fuga, spintonando uno degli agenti edimenandosi per sottrarsi alla presa, fino all’intervento degli altri operanti.Identificato in [OSCURATO:PERSONA], era stato sottoposto a perquisizione personale edomiciliare, che aveva condotto al rinvenimento di un ingente quantitativo disostanze stupefacenti, costituito da oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circaquattro chilogrammi di hashish, occultati in diversi punti dell’abitazione econfezionati in panetti e involucri sottovuoto.Nel corso delle operazioni erano stati sequestrati anche un bilancino diprecisione, telefoni cellulari, appunti con nominativi e numerazioni, nonché lasomma in contanti di euro 109.400, suddivisa in banconote di piccolo taglio enascosta in più luoghi dell’appartamento.

Gli accertamenti tecnici avevanoconfermato la natura stupefacente delle sostanze rinvenute.Sulla base di questi elementi, il giudice ha ritenuto corretta la qualificazionegiuridica dei fatti e ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129cod.proc.pen., reputando congrua la pena concordata.È stata riconosciuta l’aggravante dell’ingente quantità ai sensi dell’art. 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed è stato ritenuto sussistente il vincolodella continuazione tra i reati.

Sono state concesse le circostanze attenuantigeneriche, giudicate prevalenti sull’aggravante contestata.Il giudice ha inoltre disposto la confisca e la distruzione della sostanzastupefacente e la confisca della somma di denaro rinvenuta, destinata al Fondounico giustizia.2.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato aiseguenti motivi.2.1.

Con la prima censura, la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridicadel fatto, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’ingente quantità.Deduce che il giudice ha recepito in modo acritico l’accordo delle parti, senzasvolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla concreta ricorrenza dellacircostanza aggravante, pur essendo titolare, anche nel procedimento definito conapplicazione della pena, del potere-dovere di verificare la correttezza dellaqualificazione giuridica del fatto.La difesa richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., evidenziando comeil legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di dedurre come motivodi ricorso per cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto anche inpresenza di sentenza di patteggiamento.Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si sarebbelimitata a richiamare il dato ponderale della sostanza sequestrata, senza spiegareperché, nel caso concreto, la quantità dovesse ritenersi “ingente” alla luce deicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Sostiene che la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguitodal giudice abbia inciso in modo diretto sul diritto di difesa, poiché ha impeditoall’imputato di comprendere le ragioni effettive della decisione e di articolarecensure puntuali sulla qualificazione aggravata del fatto.

La difesa sottolinea che,anche nel rito alternativo, la motivazione non può ridursi a una mera formula distile, ma deve rendere percepibile l’esercizio del potere valutativo riservato algiudice, soprattutto quando la qualificazione incide in modo significativo sultrattamento sanzionatorio.2.2.

Con la seconda censura, il ricorrente denuncia l’illegalità della misura disicurezza della confisca della somma di euro 109.400, disposta in assenza deipresupposti previsti dall’art. 240 cod.pen.

Si evidenzia, in primo luogo, che laconfisca del denaro non aveva formato oggetto dell’accordo ex art. 444cod.proc.pen. e che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto disporla senzaun’autonoma e specifica verifica dei requisiti di legge.La difesa osserva che il reato contestato riguarda la detenzione di sostanzestupefacenti finalizzata alla cessione e non una condotta di vendita già realizzata.In questa prospettiva, la somma di denaro rinvenuta non potrebbe essereautomaticamente qualificata come profitto o prodotto del reato, mancando laprova di un nesso di pertinenzialità diretta e immediata tra il denaro e la condottaper cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità.Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni accertamentosulla relazione funzionale tra la somma sequestrata e il reato accertato.

Sievidenzia, inoltre, che la condotta di detenzione contestata non è qualificabilecome reato “lucrogenetico”, poiché il profitto derivante dalla futura cessione nonsi era ancora realizzato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria.Il ricorrente sottolinea, infine, che, alla luce delle modifiche introdotte dald.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la confisca non può essere disposta in sede diapplicazione della pena se non nei limiti dell’accordo o in presenza di una puntualeverifica dei presupposti normativi.

Ne deriva, secondo la prospettazione difensiva,l’illegittimità del provvedimento ablatorio e la necessità dell’annullamento dellasentenza sul punto, con restituzione della somma all’avente diritto.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendocome in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridicadel fatto in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingentequantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentandoche il giudice si sarebbe limitato a recepire acriticamente l'accordo delle parti,senza procedere a un'autonoma verifica della circostanza aggravante.Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

Occorre premettere che, in tema di applicazione della pena su richiestadelle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione,sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e nonautosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenoredei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).1.2.

Ciò posto, la doglianza in esame non supera la soglia dell'ammissibilità.La sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale delle sostanzestupefacenti sequestrate — oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circa quattrochilogrammi di hashish — in un quantitativo tale da collocarlo entro l'areaapplicativa dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito, con orientamentoormai consolidato, che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti disostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80,comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando laquantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore -soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006,ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando talequantità sia superata. (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).Nel caso di specie, il riferimento quantitativo risultante dagli atti, ancorchésinteticamente evocato in motivazione (“oltre 21 kg di cocaina e 4 kg di hashish),non rende percepibile prima facie alcun errore manifesto di qualificazione giuridicané evidenzia un vizio logico-giuridico immediatamente apprezzabile in questasede.Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.2.

Fondato è il secondo motivo di ricorso, che investe la confisca della sommadi denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato.La censura coglie un profilo effettivo di carenza motivazionale, pur nonconducendo all’esito radicale auspicato dalla difesa.Occorre muovere dal principio, ormai consolidato, secondo cui, nei reati didetenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, il denaro non può essereautomaticamente qualificato come profitto o prezzo del reato ai sensi dell’art. 240cod.pen., in assenza di un accertamento sul nesso diretto e immediato tra lasomma e la specifica condotta oggetto di imputazione.In questa direzione si colloca l’arresto delle Sezioni Unite che ha definito ilprofitto del reato come il vantaggio economico derivante in via diretta e immediatadalla commissione dell’illecito (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436 -01).Il principio è stato ribadito, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti,dalla giurisprudenza più recente.Si è affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanzestupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non è confiscabileai sensi dell’art. 240 cod.pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n.309/90, quando difetti la prova di una già avvenuta cessione e, quindi, ilnecessario nesso tra la somma oggetto di ablazione e il reato per cui è affermatala responsabilità.

Solo in presenza dei presupposti dell’art. 240-bis cod.pen.,applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il denaro può essere sottoposto a confisca (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,Rv. 283248 – 01).Invero, il quadro normativo non si esaurisce nell’art. 240 cod.pen.La disciplina speciale introdotta dall’art. 85 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicabile anche nei casi di applicazione della pena su richiesta, prevede ilrinvio all’art. 240 bis cod.pen., configurando una forma di confisca persproporzione, di natura obbligatoria, che prescinde dalla dimostrazione del nessodiretto con il singolo episodio di reato, ma richiede un accertamento specifico sullasproporzione tra i beni nella disponibilità del condannato e i redditi leciti dichiarati.Su questo piano si colloca il vizio della sentenza impugnata.L'art. 240 bis cod. pen. prevede una misura di sicurezza patrimoniale per uncatalogo di reati "spia", tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa in contestazione.La misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare laprovenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultaessere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valoresproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attivitàeconomica.Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque oneredel soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez.

U, n. 8052del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, anche nel caso dipatteggiamento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congruamotivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro.Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte,secondo cui, se la sentenza di applicazione della pena dispone una misura disicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la relativa statuizione,che richiede l’accertamento dei presupposti giustificativi e un’adeguatamotivazione, è impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio dellamotivazione (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02).Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado non ha assolto all'oneremotivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca della somma didanaro caduta in sequestro, “ai sensi dell’art.240 c.p.”, senza la disamina deipresupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione trail reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità.Alla luce di tali argomentazioni, il motivo di ricorso è fondato limitatamente aldifetto di motivazione sulla confisca.La soluzione coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale conduce,pertanto, all’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sullaconfisca del denaro, con rinvio al giudice competente per un nuovo esame estesoalla verifica dei presupposti applicativi della confisca per sproporzione previstadall’art. 240-bis cod.pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90, e alcorrelato obbligo di motivazione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di Lodi, in diversa persona fisica.

Dichiara il ricorso inammissibile nelresto.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di LodiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla confisca deldenaro, con rinvio al Tribunale di Lodi per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, con sentenzapronunciata il 3 dicembre 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., peri reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione e diresistenza a pubblico ufficiale, disponendo la confisca e la distruzione dellasostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro di euro 109.400,rinvenuta in possesso dell’imputato.Il giudice ha ricostruito i fatti muovendo dalle risultanze delle indaginipreliminari svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’operazione di contrastoal traffico di sostanze stupefacenti, da cui era emerso che, nel pomeriggio del 22maggio 2025, personale operante aveva attivato un servizio di osservazione neiconfronti di un’autovettura già segnalata come utilizzata per attività di spaccio. Ilmezzo era stato seguito fino a Casalmaiocco, dove un uomo era sceso con unozaino ed era entrato in un’abitazione di via Torino.All’uscita, gli operanti si erano qualificati e avevano proceduto al controllo.L’uomo aveva reagito tentando la fuga, spintonando uno degli agenti edimenandosi per sottrarsi alla presa, fino all’intervento degli altri operanti.Identificato in [OSCURATO:PERSONA], era stato sottoposto a perquisizione personale edomiciliare, che aveva condotto al rinvenimento di un ingente quantitativo disostanze stupefacenti, costituito da oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circaquattro chilogrammi di hashish, occultati in diversi punti dell’abitazione econfezionati in panetti e involucri sottovuoto.Nel corso delle operazioni erano stati sequestrati anche un bilancino diprecisione, telefoni cellulari, appunti con nominativi e numerazioni, nonché lasomma in contanti di euro 109.400, suddivisa in banconote di piccolo taglio enascosta in più luoghi dell’appartamento. Gli accertamenti tecnici avevanoconfermato la natura stupefacente delle sostanze rinvenute.Sulla base di questi elementi, il giudice ha ritenuto corretta la qualificazionegiuridica dei fatti e ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129cod.proc.pen., reputando congrua la pena concordata.È stata riconosciuta l’aggravante dell’ingente quantità ai sensi dell’art. 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed è stato ritenuto sussistente il vincolodella continuazione tra i reati. Sono state concesse le circostanze attenuantigeneriche, giudicate prevalenti sull’aggravante contestata.Il giudice ha inoltre disposto la confisca e la distruzione della sostanzastupefacente e la confisca della somma di denaro rinvenuta, destinata al Fondounico giustizia.2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato aiseguenti motivi.2.1. Con la prima censura, la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridicadel fatto, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’ingente quantità.Deduce che il giudice ha recepito in modo acritico l’accordo delle parti, senzasvolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla concreta ricorrenza dellacircostanza aggravante, pur essendo titolare, anche nel procedimento definito conapplicazione della pena, del potere-dovere di verificare la correttezza dellaqualificazione giuridica del fatto.La difesa richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., evidenziando comeil legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di dedurre come motivodi ricorso per cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto anche inpresenza di sentenza di patteggiamento.Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si sarebbelimitata a richiamare il dato ponderale della sostanza sequestrata, senza spiegareperché, nel caso concreto, la quantità dovesse ritenersi “ingente” alla luce deicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Sostiene che la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguitodal giudice abbia inciso in modo diretto sul diritto di difesa, poiché ha impeditoall’imputato di comprendere le ragioni effettive della decisione e di articolarecensure puntuali sulla qualificazione aggravata del fatto. La difesa sottolinea che,anche nel rito alternativo, la motivazione non può ridursi a una mera formula distile, ma deve rendere percepibile l’esercizio del potere valutativo riservato algiudice, soprattutto quando la qualificazione incide in modo significativo sultrattamento sanzionatorio.2.2. Con la seconda censura, il ricorrente denuncia l’illegalità della misura disicurezza della confisca della somma di euro 109.400, disposta in assenza deipresupposti previsti dall’art. 240 cod.pen. Si evidenzia, in primo luogo, che laconfisca del denaro non aveva formato oggetto dell’accordo ex art. 444cod.proc.pen. e che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto disporla senzaun’autonoma e specifica verifica dei requisiti di legge.La difesa osserva che il reato contestato riguarda la detenzione di sostanzestupefacenti finalizzata alla cessione e non una condotta di vendita già realizzata.In questa prospettiva, la somma di denaro rinvenuta non potrebbe essereautomaticamente qualificata come profitto o prodotto del reato, mancando laprova di un nesso di pertinenzialità diretta e immediata tra il denaro e la condottaper cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità.Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni accertamentosulla relazione funzionale tra la somma sequestrata e il reato accertato. Sievidenzia, inoltre, che la condotta di detenzione contestata non è qualificabilecome reato “lucrogenetico”, poiché il profitto derivante dalla futura cessione nonsi era ancora realizzato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria.Il ricorrente sottolinea, infine, che, alla luce delle modifiche introdotte dald.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la confisca non può essere disposta in sede diapplicazione della pena se non nei limiti dell’accordo o in presenza di una puntualeverifica dei presupposti normativi. Ne deriva, secondo la prospettazione difensiva,l’illegittimità del provvedimento ablatorio e la necessità dell’annullamento dellasentenza sul punto, con restituzione della somma all’avente diritto.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendocome in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridicadel fatto in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingentequantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentandoche il giudice si sarebbe limitato a recepire acriticamente l'accordo delle parti,senza procedere a un'autonoma verifica della circostanza aggravante.Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Occorre premettere che, in tema di applicazione della pena su richiestadelle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione,sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e nonautosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenoredei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).1.2. Ciò posto, la doglianza in esame non supera la soglia dell'ammissibilità.La sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale delle sostanzestupefacenti sequestrate — oltre ventuno chilogrammi di cocaina e circa quattrochilogrammi di hashish — in un quantitativo tale da collocarlo entro l'areaapplicativa dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito, con orientamentoormai consolidato, che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti disostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80,comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando laquantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore -soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006,ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando talequantità sia superata. (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).Nel caso di specie, il riferimento quantitativo risultante dagli atti, ancorchésinteticamente evocato in motivazione (“oltre 21 kg di cocaina e 4 kg di hashish),non rende percepibile prima facie alcun errore manifesto di qualificazione giuridicané evidenzia un vizio logico-giuridico immediatamente apprezzabile in questasede.Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.2. Fondato è il secondo motivo di ricorso, che investe la confisca della sommadi denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato.La censura coglie un profilo effettivo di carenza motivazionale, pur nonconducendo all’esito radicale auspicato dalla difesa.Occorre muovere dal principio, ormai consolidato, secondo cui, nei reati didetenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, il denaro non può essereautomaticamente qualificato come profitto o prezzo del reato ai sensi dell’art. 240cod.pen., in assenza di un accertamento sul nesso diretto e immediato tra lasomma e la specifica condotta oggetto di imputazione.In questa direzione si colloca l’arresto delle Sezioni Unite che ha definito ilprofitto del reato come il vantaggio economico derivante in via diretta e immediatadalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436 -01).Il principio è stato ribadito, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti,dalla giurisprudenza più recente.Si è affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanzestupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non è confiscabileai sensi dell’art. 240 cod.pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n.309/90, quando difetti la prova di una già avvenuta cessione e, quindi, ilnecessario nesso tra la somma oggetto di ablazione e il reato per cui è affermatala responsabilità. Solo in presenza dei presupposti dell’art. 240-bis cod.pen.,applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il denaro può essere sottoposto a confisca (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,Rv. 283248 – 01).Invero, il quadro normativo non si esaurisce nell’art. 240 cod.pen.La disciplina speciale introdotta dall’art. 85 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicabile anche nei casi di applicazione della pena su richiesta, prevede ilrinvio all’art. 240 bis cod.pen., configurando una forma di confisca persproporzione, di natura obbligatoria, che prescinde dalla dimostrazione del nessodiretto con il singolo episodio di reato, ma richiede un accertamento specifico sullasproporzione tra i beni nella disponibilità del condannato e i redditi leciti dichiarati.Su questo piano si colloca il vizio della sentenza impugnata.L'art. 240 bis cod. pen. prevede una misura di sicurezza patrimoniale per uncatalogo di reati "spia", tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa in contestazione.La misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare laprovenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultaessere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valoresproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attivitàeconomica.Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque oneredel soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, anche nel caso dipatteggiamento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congruamotivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro.Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte,secondo cui, se la sentenza di applicazione della pena dispone una misura disicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la relativa statuizione,che richiede l’accertamento dei presupposti giustificativi e un’adeguatamotivazione, è impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio dellamotivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02).Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado non ha assolto all'oneremotivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca della somma didanaro caduta in sequestro, “ai sensi dell’art.240 c.p.”, senza la disamina deipresupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione trail reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità.Alla luce di tali argomentazioni, il motivo di ricorso è fondato limitatamente aldifetto di motivazione sulla confisca.La soluzione coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale conduce,pertanto, all’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sullaconfisca del denaro, con rinvio al giudice competente per un nuovo esame estesoalla verifica dei presupposti applicativi della confisca per sproporzione previstadall’art. 240-bis cod.pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90, e alcorrelato obbligo di motivazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di Lodi, in diversa persona fisica. Dichiara il ricorso inammissibile nelresto.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris