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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07861/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, per essersi, in qualità di amministratore unico della società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalso di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e per avere indicato elementi passivi fittizi così realizzando un'evasione dell'IRES.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge dell'art. 143 cod. proc. pen., per omessa traduzione degli atti in una lingua conosciuta dall'imputato alloglotta.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del procedimento per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

Si osserva che in tema di traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez.

F, n. 44016 del 04/09/2014 Cc. (dep. 22/10/2014) Rv. 260997 - 01).

Tale accertamento può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, l'elezione di domicilio) ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021 Cc. (dep. 09/03/2021 ) Rv. 281479 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che le emergenze processuali consentono di escludere che l'imputato non comprenda la lingua italiana, in quanto, dal processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate, sottoscritto dall'imputato, risulta che lo stesso, pur in assenza di un interprete, ha interloquito con i funzionari verbalizzanti rendendo dichiarazioni, come attestato anche nel verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia, nel quale si dà atto che l'imputato parla e comprende la lingua italiana, circostanza verificata nel corso della redazione dell'atto.

Tali conclusioni sono ulteriormente avvalorate, secondo la Corte, da considerazioni di ordine logico, atteso che l'imputato risiede in Italia dal 2011 e svolge attività imprenditoriali, intrattenendo rapporti continuativi con operatori del settore.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigli re e en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, per essersi, in qualità di amministratore unico della società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalso di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e per avere indicato elementi passivi fittizi così realizzando un'evasione dell'IRES. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge dell'art. 143 cod. proc. pen., per omessa traduzione degli atti in una lingua conosciuta dall'imputato alloglotta. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del procedimento per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. Si osserva che in tema di traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014 Cc. (dep. 22/10/2014) Rv. 260997 - 01). Tale accertamento può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, l'elezione di domicilio) ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021 Cc. (dep. 09/03/2021 ) Rv. 281479 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che le emergenze processuali consentono di escludere che l'imputato non comprenda la lingua italiana, in quanto, dal processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate, sottoscritto dall'imputato, risulta che lo stesso, pur in assenza di un interprete, ha interloquito con i funzionari verbalizzanti rendendo dichiarazioni, come attestato anche nel verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia, nel quale si dà atto che l'imputato parla e comprende la lingua italiana, circostanza verificata nel corso della redazione dell'atto. Tali conclusioni sono ulteriormente avvalorate, secondo la Corte, da considerazioni di ordine logico, atteso che l'imputato risiede in Italia dal 2011 e svolge attività imprenditoriali, intrattenendo rapporti continuativi con operatori del settore. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigli re e en
Sentenza Cassazione n. 07861/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris