Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 26315/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Appello di Ancona in data 24/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nl ricorso,letta la memoria a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza, emessa il 24/10/2025, la Corte di appello di Ancona, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 27/02/2024,esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] misura di anni due, giorni venti di reclusione ed euro 5.370,00 di multa inordine al reato di cui all’art. 644 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a nove motivi, di seguito illustrati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 181 e 431 cod. proc pen. e alle sentenze della Corte Cost. n.170/2023 e della Corte Europea n. 31180 del 2024: inutilizzabilità delleannotazioni di servizio del 26/06/2019, del 03/07/2019, del 26/08/2019, del27/08/2019 contenenti immagini di schermate del telefono della parte offesaprive di data (si vede solo l’orario delle chiamate e dei messaggi) e di nitidezza,acquisite ed utilizzate nonostante il dissenso della difesa, senza escuterel’ufficiale di p.g., [OSCURATO:PERSONA], autore dell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nonostante la richiesta da parte della difesa e nonostante non si tratti di attiirripetibili, potendo il loro contenuto essere riprodotto in dibattimento conl’escussione dell’operatore di p.g.; osserva inoltre la difesa, richiamandogiurisprudenza di questa Corte, che la p.g. non può accedere direttamente amessaggi, chat o dati del cellulare neanche della parte offesa, senza decretomotivato dell'autorità giudiziaria, essendo il telefono un contenitore dicorrispondenza tutelato dall'art. 15 Cost.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e/oillogicità con riguardo alla valutazione della credibilità della persona offesa LucaGiovannetti, sulla provenienza del prestito (vizio risultante dal testo dellasentenza, ossia dall'esame testimoniale della parte offesa - verbale stenotipicodel 19/09/2023): in particolare, la difesa lamenta che la Corte di merito haimmotivatamente ritenuto veritiere le dichiarazioni della parte offesa, nonostantequesta avesse omesso di dire - come poi riferito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - cheil prestito era stato pattuito con un altro soggetto, rimasto ignoto (contrasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Anconaal fine di identificare tale soggetto), e nonostante la persona offesa sia unsoggetto dedito al gioco, incline a chiedere prestiti e denunciato perappropriazione indebita da parte di un datore di lavoro.2.3.

Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. con riferimento allaritenuta attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] circa le dazioni didenaro ottenute e le quote di interessiasseritamente richiesti, risultando il viziodal testo della sentenza impugnata, dall'atto di appello, dalle dichiarazioni resedalla parte offesa in dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; assume la difesache la Corte di appello ha erroneamente ritenuto provato l'accordo usuraio, purin mancanza di prova del tasso di interesse richiesto e in mancanza di precisacollocazione temporale delle dazioni di denaro; si segnala, inoltre, che il P.M. hadovuto più volte eseguire contestazioni nel corso dell'esame del [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito in sede di s.i.t. inrelazione al numero dei prestiti ottenuti, al tasso di interesse, ai tempi e ai modidi restituzione, all'esistenza di un soggetto con il quale ha stipulato l’accordo,rimasto ignoto, per il quale pende un procedimento innanzi alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Ancona.2.4.

Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 213 cod. proc. pen. in materia diricognizione, travisamento delle risultanze istruttorie anche in relazioneall’attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] (cugina di [OSCURATO:PERSONA], exmoglie della p.o.), escussa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultando tale vizio dallasentenza della Corte di appello, nonché dal verbale stenotipico del 21/11/2023;osserva la difesa che si tratta di una testimonianza connotata dacontraddizioni e contestazioni da parte del P.M. e che la testimone non hariconosciuto l'imputato, che invece era stato individuato in sede di indaginipreliminari.2.5.

Con il quinto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. perillogicità, erronea motivazione e/o travisamento istruttorio in riferimento allacircostanza della appropriazione indebita da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel datore di lavoro, ditta “Santini carni srl”, di somme di denaro ricevute daiclienti della società (s.i.t. acquisite nel processo di primo grado); si osserva chela Corte di appello, con motivazione erronea e illogica, ha ritenuto irrilevante talecircostanza, collocata in un periodo successivo ai fatti oggetto di imputazione,pur essendo avvenuto nel primo semestre del 2019 (come il reato contestato); sisegnala altresì che a tale condotta di appropriazione debba essere ricondottol’allontanamento da casa del [OSCURATO:PERSONA], denunciato dalla ex moglie,preoccupata dal rinvenimento di lettere di questi evocative di volontà suicida.2.6.

Con il sesto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’art. 603 cod. proc. pen. per motivazione omessa o apparente suprova decisiva, ossia la testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA] (sorelladell’imputato), richiesta ai sensi dell'art 507 cod. proc. pen. nel giudizio di primogrado e su una registrazione audio visiva tra la testimone dell’accusa, [OSCURATO:PERSONA], ela testimone [OSCURATO:PERSONA] (in merito ad una circostanza di cui era venuta aconoscenza la [OSCURATO:PERSONA] sulla teste [OSCURATO:PERSONA]).

La difesa lamenta la carenza dimotivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.mediante audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], formulata con i motivi nuovidepositati via pec in data 08/10/2025, che peraltro non risultano all'interno delfascicolo della Corte di appello, la quale quindi non si è pronunciata sui dettimotivi nuovi; si rileva comunque che, nel procedimento di primo grado, era statarichiesta, ex art. 507 cod. proc. pen., l’audizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale era inpossesso di un file contenenti la registrazione audio-video di conversazioni trapresenti, tra lei e [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Ancona aveva rigettato talerichiesta acquisendo al fascicolo del dibattimento la registrazione audio-video(due pennette), mentre, secondo la difesa, sarebbe stato rilevante sentire lateste, in possesso di notizie utili sui fatti di causa.2.7.

Con il settimo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 644 ult. comma cod. pen. in tema diconfisca; contraddittorietà e/o illogicità della motivazione sul punto.

La difesacensura la carenza di motivazione sul quantum sottoposto a confisca, assumendoche la Corte di merito si sarebbe limitata a confermare quanto statuito dal primogiudice, senza motivare in ordine al concreto ammontare degli interessi usurari,e quindi del profitto, rispetto ai quali è stata determinata la confisca (che ai sensidell’art. 644 ult. co. non può superare il valore degli interessi e degli altrivantaggi o compensi usurari percepiti), il cui importo pari ad euro 2.500,00sarebbe presunto e non corrispondente all'effettivo arricchimento patrimoniale.In particolare, la difesa osserva che vi è incertezza sul numero effettivo diprestiti ricevuti, sulla consistenza delle singole dazioni, sulla quantità di denarorestituita a titolo di interesse e che, mentre la Corte di appello sembra averecalibrato l'entità della pena detentiva su pochi episodi di dazione (atteso illimitato aumento a titolo di continuazione pari a giorni 20), avrebbe invecedeterminato l'entità della confisca su un numero maggiore di episodi (7/8consegne riferite da [OSCURATO:PERSONA] del valore di circa 700/800 euro ciascuno,ipotizzando un interesse pari al 50%), peraltro soltanto presunti da entrambi igiudici del merito.2.8.

Con l’ottavo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen.; sul punto la difesaribadisce che l’attenuante è stata rigettata in base ad un numero di dazioni disomme e di interessi pagati, determinati in va presuntiva, secondo quantoriferito dalla persona offesa.2.9.

Con il nono motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. anche in relazioneall’art. 20 bis cod. pen. ed artt. 53 ss. l. 689/81; erroneità, contraddittorietà e/oillogicità della motivazione sul punto.

Osserva la difesa che la richiesta avanzatain primo grado, seppure prima della stesura della motivazione della sentenza,era stata ritenuta tardiva e che, nuovamente presentata in sede di appello, erastata rigettata valorizzando i precedenti penali a carico dell’imputato, ed inparticolare due condanne per evasione, quali elementi negativi rispettoall’adempimento delle prescrizioni inerenti la pena sostitutiva; peraltro, osservala difesa, per i due reati di evasione sono state pronunciate sentenze assolutorieai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. e non risultano condizioni ostative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramentereiterativi, e comunque manifestamente infondati, già affrontati e risolti dallaCorte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la qualeil ricorrente non si confronta.1.

Il primo motivo - sulla dedotta inutilizzabilità delle annotazioni di serviziocontenenti immagini delle schermate del telefono della persona offesa acquisitedagli inquirenti senza apposito decreto di sequestro – è inammissibile, ecomunque infondato, in quanto dedotto in modo generico e in assenza diqualsiasi allegazione in ordine all’effettiva decisività in termini di prova diresistenza, a fronte dei plurimi elementi probatori posti a fondamento dellaconforme decisione dei giudici di merito (fonti dichiarative); del resto la Corte dimerito indica il contenuto di detti messaggi semplicemente quale ulteriore provadella veridicità del narrato del [OSCURATO:PERSONA] (p. 16 sentenza impugnata).Ad ogni buon conto, va ricordato che, pacificamente, le copie degliscreenshot sono state prodotte dalla stessa persona offesa.

Come evidenziato direcente, l'acquisizione di schermate di messaggi WhatsApp forniti da uno deiconversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero,trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggettiinteressati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre(Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01; Sez. 2, n. 23137 del03/06/2026, dep. 23/06/2026, Diana, non mass.).

In tali casi non può parlarsipiù di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. nel momento incui del messaggio abbia disposto – a favore degli inquirenti – uno dei soggettiche sia titolare del diritto alla riservatezza.

Tale conclusione non è,evidentemente, distonica rispetto a quanto di recente precisato dalla Consulta inmateria.

Se è vero che il riferimento al dato “documentale” di cui all’art. 234 cod.proc. pen., ovvero al supporto su cui si fissi materialmente la corrispondenza osua copia, non è idoneo a superare le guarentigie apprestate per lacorrispondenza, anche elettronica (come rilevato da Corte Cost., sent. n. 170 del2023, secondo cui «anche la corrispondenza cartacea ha natura di documento»,sicché la sua qualificazione in tal senso non è affatto incompatibile con l'altra dicorrispondenza) e se è vero, altresì, che la tutela costituzionale dellacorrispondenza non viene meno laddove la stessa sia giunta al destinatario(sempre per quanto precisato nella pronuncia citata della Corte Cost.), è anchevero che non vi sono ragioni per ritenere che la stessa, una volta giunta adestinazione, non possa essere oggetto di disposizione, anche medianteconsegna agli organi inquirenti, come detto, da parte di chi, non indagato, emagari persona offesa da reati la cui prova emerga dalla stessa o addiritturamediante essa commessi, la riceva e ne divenga, in tal modo, contitolare.

Se lavolontà dispositiva di chi sia indagato non può che esplicarsi nelle forme e con legaranzie previste per chi assuma tale veste e nell’alveo dell’inviolabilitàcostituzionalmente garantita dall’art. 15 Cost., presidiata dalla necessità che visia un «atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dallalegge» (ciò che, peraltro, non impedisce, tuttavia, nei casi di urgenza, che taleseguenti cod. proc. pen.), quella di chi non lo sia, evidentemente, non abbisognadi formalità particolari.Né vi sono norme sovranazionali che vietino al destinatario dellacorrispondenza non indagato di disporne liberamente.

Se è vero che la citataCorte Cost., sent. n. 170 del 2023, in assonanza con la giurisprudenza dellaCEDU ivi richiamata (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sezionequarta, Copland contro [OSCURATO:PERSONA], sentenza 3 aprile 2007, § 44; con riguardoalla messaggistica istantanea, Corte EDU, Grande Camera, sentenza [OSCURATO:PERSONA], sentenza 6 settembre 2017, § 74; con riguardo a datimemorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], sentenza 22 maggio 2008, § 42; Corte EDU, sezione quinta, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 17 dicembre 2020, § 48), ha chiarito, altresì, che lanatura di corrispondenza dei messaggi elettronici non si esaurisce con la loromera ricezione, ma permane finché la comunicazione conservi carattere di15 della Costituzione pur se giunta a destinazione, è, altresì, vero che nessunapronuncia e nessuna disposizione estende la tutela, addirittura, all’ipotesi in cuisia uno degli interessati, non indagato (e che, anzi, si assuma vittima di reati), adisporne.

Del resto, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomoprevede al comma 1 che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privatae familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», senza «ingerenza dellapubblica autorità nell’esercizio di tale diritto»: salvo, tuttavia, che «taleingerenza sia prevista dalla legge» e sia «necessaria», tra l’altro, per la«prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezionedei diritti e delle libertà altrui» (comma 2).Sicché, non è certo inibita dalla norme costituzionali e sovranazionaliun’interpretazione nel senso detto, di consentire, cioè, a uno dei titolari deldiritto in questione, che sia destinatario della corrispondenza e non sia indagato,a maggior ragione se persona offesa di reati che trovano la loro possibile provain essa o addirittura commessi per suo tramite, di disporne, anche medianteconsegna alla polizia giudiziaria.

In definitiva, quando è il titolare dellaconversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarlaall'autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro dicorrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativa nella sfera di segretezza,essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto.Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno utilizzato tali elementiprobatori, la cui genuinità è stata peraltro vagliata attraverso l'esametestimoniale.

A tal proposito, come detto, va rimarcato che non risulta neppureaffrontato, da parte ricorrente, il tema della decisività dei dati asseritamenteinutilizzabili rispetto alla decisione presa (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep.2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n.25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02).

Ed invero, come si desumechiaramente dalla sentenza d’appello, e, prima ancora, da quella di primo grado,sul tenore degli screenshot prodotti, oltre che sulle chiamate ricevute dallapersona offesa da parte dell’imputato, ha riferito la teste di p.g., RominaBaschenis (p. 15-16 sentenza d’appello e pp. 8-9 sentenza di primo grado).Dunque, nella specie nulla afferma parte ricorrente sulla decisività dell’eventualedeclaratoria di inutilizzabilità, rispetto alle ulteriori acquisizioni istruttorie: ciò cherende inammissibile, prima ancora che infondata, la censura.2.

Sono inammissibili il secondo, il terzo e il quinto motivo, trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi, relativi alla valutazione di2.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide, innanzitutto, la consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deveessere più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa sisia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01); cosaperaltro non avvenuta nella specie.

Peraltro, costituisce principio incontroversol'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n.443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493- 01; Sez. 3, n. 22848 del27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).2.1.1.

Con specifico riferimento al delitto di usura, questa Corte haaffermato che la testimonianza della persona offesa in ordine alla naturaesorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la provadell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria,nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio delprestito usurario (Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, dep. 2024, Cimmino, Rv.286053 - 01).

Ne consegue che risulta del tutto congrua la motivazione dellaCorte di appello che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, peraltronel caso di specie oggettivamente riscontrate da plurime prove dichiarative edocumentali, ha ritenuto nel complesso provata la oggettiva usurarietà dellecondizioni economiche pattuite con il l’imputato e l'ammontare degli interessiconcordati ed effettivamente corrisposti pari al 50% della somma prestata, tassomanifestamente superiore a quello massimo consentito dalla legge; né la difesa,puntualizza la Corte di merito, “ha allegato l’eventuale mancato superamento deltasso soglia stabilito dal Ministero dell’Economia, che è dato pubblico e di facilereperimento, limitandosi a sostenere in modo generico la mancanza di prova ditassi usurari” (pp. 11 e 14 sentenza d’appello).2.2.

Tanto premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, la Corte di appello,confermando la decisione del Tribunale, ha valutato l’attendibilità delledichiarazioni della persona offesa con motivazione logica e del tutto conforme aicriteri di valutazione di tali dichiarazioni stabiliti da questa Corte, richiamandoampiamente le testimonianze degli altri testi escussi edotti della situazione,([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ex moglie, madre e cugina dellapersona offesa, oltre che della polizia giudiziaria, pp. 11-14 sentenza d’appello),ed evidenziando come la persona offesa abbia ricostruito il nucleo essenzialedella vicenda, nonostante le esternazioni intimidatorie subite dal partedell’imputato nel corso dell’esame, a nulla rilevando le problematiche con ildatore di lavoro o la dedizione al gioco, pure considerate dai giudici di merito, iquali, con motivazione priva di fratture logiche, ha reputato tali dati privi diefficacia scardinante della credibilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla vicendausuraria (p.13 sentenza impugnata).

Ne consegue che le doglianze formulate sulpunto, risolvendosi nella sollecitazione di una rivalutazione del giudizio di3.

Il quarto motivo, con il quale si deduce sotto il duplice profilo del vizio dimotivazione e di violazione di legge l’erronea valutazione di attendibilità dellateste [OSCURATO:PERSONA] (cugina di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie della personaoffesa) è inammissibile per difetto di specificità, non essendosi il ricorrenteconfrontato con la puntuale motivazione della Corte di merito, che ha evidenziatocome la teste abbia assistito all’episodio in cui il prevenuto si era recato pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (cercandolo insistentemente e gridando il suo nomedalla strada, pp.12-13 sentenza impugnata), e che ha altresì rimarcatol’irrilevanza dell’omesso riconoscimento dell’imputato – avvenuto con successo infase di indagini - in sede dibattimentale, attesa del resto l’ammissione dellostesso imputato di essersi recato presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (p. 15sentenza impugnata).4.

Il sesto motivo - relativo alla rinnovazione istruttoria mediante escussionedi [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’imputato, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., - èinammissibile in quanto non autosufficiente.

Invero, non risulta, come lo stessodifensore riconosce, che i motivi di appello nuovi, aventi per oggetto talerichiesta di integrazione istruttoria, siano stati portati a conoscenza della Corte diAppello, la quale, conseguentemente, non si è pronunciata sul punto, né ilricorrente ha allegato tali motivi al ricorso, a nulla rilevando che la predettarichiesta istruttoria sia stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado.Ad ogni buon conto, deve osservarsi che la difesa si limita, del tuttogenericamente, a presentare la [OSCURATO:PERSONA] come persona “a conoscenza di moltifatti attinenti alla realtà storica del procedimento” (così in ricorso, p. 25) e ingrado di apportare elementi utili ai fatti di causa, senza peraltro indicare glielementi decisivi che la prova - già rigettata dal tribunale al quale venivaprospettata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. - avrebbe dovuto fornire ai finidella sua ammissibilità ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.5.

Il settimo motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il duplice profilodella violazione di legge e del vizio di motivazione relativamente al quantumoggetto di confisca, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quantodedotto, il computo del profitto veniva puntualmente effettuato: la Corte dimerito, con motivazione congrua, non illogica e giuridicamente corretta, haspiegato come, sulla scorta della ricostruzione della persona offesa, sia statadeterminata la somma oggetto di confisca, avuto riguardo al numero (7-8),all’ammontare (700,00-800,00 euro) dei prestiti ricevuti e dei relativi interessipraticati (50%), vieppiù senza dimenticare di escludere la somma che la personaoffesa ha riferito di non avere restituito (1.000,00 euro) giungendo così allasomma complessiva confiscata (p. 19 sentenza impugnata).6.

Inammissibile è l’ottavo motivo, a fronte della generica deduzione delladifesa.

I giudici di appello hanno ritenuto non applicabile l'attenuante di cuiall'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., in base ad un apprezzamentocongruamente motivato, conforme al costante orientamento della giurisprudenzadi legittimità, che, per ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62, primocomma, n. 4 cod. pen., postula che il pregiudizio causato sia di valore economicopressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gliulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (ex plurimis: Sez. 2, n.50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01) - che nella specie si èallontanata dall’abitazione, paventando anche intenti suicidi - e precisa che ilsindacato giudiziale sul punto deve avere ad oggetto il pregiudizio complessivo eil disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01; Sez. 3, n. 18013 del05/02/2019, Loussaiuef, Rv. 275950 - 01).7.

Parimenti inammissibile è il nono motivo in quanto manifestamenteinfondato.

Va premesso che l’imputato, nel giudizio di primo grado, aveva negatoil consenso alla possibilità di applicazione della sanzione sostitutiva delladetenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., per poi giustificare ilrifiuto con un asserito fraintendimento, peraltro in presenza del difensore (ossial’applicazione di pena pecuniaria, neanche praticabile attesi i limiti edittali delreato contestato).

Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente dichiaratotardiva la richiesta di sostituzione ripresentata dopo la lettura del dispositivo eprima del deposito motivi.

Riproposta la richiesta di sostituzione con i motivi diappello, la Corte di merito ha espresso prognosi negativa in ordine alla capacitàdell’imputato di rispettare le prescrizioni insite nella pena sostitutiva in ragionedella sua personalità negativa, alla luce dei plurimi precedenti penali riportati, trai quali in particolare due per reati di evasione, ritenendo irrilevante,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che per tali ultimi due reati siaintervenuta pronuncia ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., che, invero, comportasemplicemente l’esclusione della punibilità, ma non anche della sussistenza delfatto di evasione.Va, inoltre, ricordato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessaad una valutazione discrezionale del giudice da condursi con l'osservanza deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e lapersonalità dell'imputato.

Tale principio, affermato dalla giurisprudenza dilegittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originarioart.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716; Sez. 2,n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300) vale anche per le nuove pene sostitutivedi cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge dispone che,nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella sceltadelle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 delcod. pen.» sicché il giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come nellaspecie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025,Rossi, Rv. 288792; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).7.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Appello di Ancona in data 24/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nl ricorso,letta la memoria a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza, emessa il 24/10/2025, la Corte di appello di Ancona, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 27/02/2024,esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] misura di anni due, giorni venti di reclusione ed euro 5.370,00 di multa inordine al reato di cui all’art. 644 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a nove motivi, di seguito illustrati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 181 e 431 cod. proc pen. e alle sentenze della Corte Cost. n.170/2023 e della Corte Europea n. 31180 del 2024: inutilizzabilità delleannotazioni di servizio del 26/06/2019, del 03/07/2019, del 26/08/2019, del27/08/2019 contenenti immagini di schermate del telefono della parte offesaprive di data (si vede solo l’orario delle chiamate e dei messaggi) e di nitidezza,acquisite ed utilizzate nonostante il dissenso della difesa, senza escuterel’ufficiale di p.g., [OSCURATO:PERSONA], autore dell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nonostante la richiesta da parte della difesa e nonostante non si tratti di attiirripetibili, potendo il loro contenuto essere riprodotto in dibattimento conl’escussione dell’operatore di p.g.; osserva inoltre la difesa, richiamandogiurisprudenza di questa Corte, che la p.g. non può accedere direttamente amessaggi, chat o dati del cellulare neanche della parte offesa, senza decretomotivato dell'autorità giudiziaria, essendo il telefono un contenitore dicorrispondenza tutelato dall'art. 15 Cost.2.2. Con il secondo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e/oillogicità con riguardo alla valutazione della credibilità della persona offesa LucaGiovannetti, sulla provenienza del prestito (vizio risultante dal testo dellasentenza, ossia dall'esame testimoniale della parte offesa - verbale stenotipicodel 19/09/2023): in particolare, la difesa lamenta che la Corte di merito haimmotivatamente ritenuto veritiere le dichiarazioni della parte offesa, nonostantequesta avesse omesso di dire - come poi riferito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - cheil prestito era stato pattuito con un altro soggetto, rimasto ignoto (contrasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Anconaal fine di identificare tale soggetto), e nonostante la persona offesa sia unsoggetto dedito al gioco, incline a chiedere prestiti e denunciato perappropriazione indebita da parte di un datore di lavoro.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. con riferimento allaritenuta attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] circa le dazioni didenaro ottenute e le quote di interessiasseritamente richiesti, risultando il viziodal testo della sentenza impugnata, dall'atto di appello, dalle dichiarazioni resedalla parte offesa in dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; assume la difesache la Corte di appello ha erroneamente ritenuto provato l'accordo usuraio, purin mancanza di prova del tasso di interesse richiesto e in mancanza di precisacollocazione temporale delle dazioni di denaro; si segnala, inoltre, che il P.M. hadovuto più volte eseguire contestazioni nel corso dell'esame del [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito in sede di s.i.t. inrelazione al numero dei prestiti ottenuti, al tasso di interesse, ai tempi e ai modidi restituzione, all'esistenza di un soggetto con il quale ha stipulato l’accordo,rimasto ignoto, per il quale pende un procedimento innanzi alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Ancona.2.4. Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 213 cod. proc. pen. in materia diricognizione, travisamento delle risultanze istruttorie anche in relazioneall’attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] (cugina di [OSCURATO:PERSONA], exmoglie della p.o.), escussa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultando tale vizio dallasentenza della Corte di appello, nonché dal verbale stenotipico del 21/11/2023;osserva la difesa che si tratta di una testimonianza connotata dacontraddizioni e contestazioni da parte del P.M. e che la testimone non hariconosciuto l'imputato, che invece era stato individuato in sede di indaginipreliminari.2.5. Con il quinto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. perillogicità, erronea motivazione e/o travisamento istruttorio in riferimento allacircostanza della appropriazione indebita da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel datore di lavoro, ditta “Santini carni srl”, di somme di denaro ricevute daiclienti della società (s.i.t. acquisite nel processo di primo grado); si osserva chela Corte di appello, con motivazione erronea e illogica, ha ritenuto irrilevante talecircostanza, collocata in un periodo successivo ai fatti oggetto di imputazione,pur essendo avvenuto nel primo semestre del 2019 (come il reato contestato); sisegnala altresì che a tale condotta di appropriazione debba essere ricondottol’allontanamento da casa del [OSCURATO:PERSONA], denunciato dalla ex moglie,preoccupata dal rinvenimento di lettere di questi evocative di volontà suicida.2.6. Con il sesto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’art. 603 cod. proc. pen. per motivazione omessa o apparente suprova decisiva, ossia la testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA] (sorelladell’imputato), richiesta ai sensi dell'art 507 cod. proc. pen. nel giudizio di primogrado e su una registrazione audio visiva tra la testimone dell’accusa, [OSCURATO:PERSONA], ela testimone [OSCURATO:PERSONA] (in merito ad una circostanza di cui era venuta aconoscenza la [OSCURATO:PERSONA] sulla teste [OSCURATO:PERSONA]). La difesa lamenta la carenza dimotivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.mediante audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], formulata con i motivi nuovidepositati via pec in data 08/10/2025, che peraltro non risultano all'interno delfascicolo della Corte di appello, la quale quindi non si è pronunciata sui dettimotivi nuovi; si rileva comunque che, nel procedimento di primo grado, era statarichiesta, ex art. 507 cod. proc. pen., l’audizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale era inpossesso di un file contenenti la registrazione audio-video di conversazioni trapresenti, tra lei e [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Ancona aveva rigettato talerichiesta acquisendo al fascicolo del dibattimento la registrazione audio-video(due pennette), mentre, secondo la difesa, sarebbe stato rilevante sentire lateste, in possesso di notizie utili sui fatti di causa.2.7. Con il settimo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 644 ult. comma cod. pen. in tema diconfisca; contraddittorietà e/o illogicità della motivazione sul punto. La difesacensura la carenza di motivazione sul quantum sottoposto a confisca, assumendoche la Corte di merito si sarebbe limitata a confermare quanto statuito dal primogiudice, senza motivare in ordine al concreto ammontare degli interessi usurari,e quindi del profitto, rispetto ai quali è stata determinata la confisca (che ai sensidell’art. 644 ult. co. non può superare il valore degli interessi e degli altrivantaggi o compensi usurari percepiti), il cui importo pari ad euro 2.500,00sarebbe presunto e non corrispondente all'effettivo arricchimento patrimoniale.In particolare, la difesa osserva che vi è incertezza sul numero effettivo diprestiti ricevuti, sulla consistenza delle singole dazioni, sulla quantità di denarorestituita a titolo di interesse e che, mentre la Corte di appello sembra averecalibrato l'entità della pena detentiva su pochi episodi di dazione (atteso illimitato aumento a titolo di continuazione pari a giorni 20), avrebbe invecedeterminato l'entità della confisca su un numero maggiore di episodi (7/8consegne riferite da [OSCURATO:PERSONA] del valore di circa 700/800 euro ciascuno,ipotizzando un interesse pari al 50%), peraltro soltanto presunti da entrambi igiudici del merito.2.8. Con l’ottavo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen.; sul punto la difesaribadisce che l’attenuante è stata rigettata in base ad un numero di dazioni disomme e di interessi pagati, determinati in va presuntiva, secondo quantoriferito dalla persona offesa.2.9. Con il nono motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. pererronea e/o falsa applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. anche in relazioneall’art. 20 bis cod. pen. ed artt. 53 ss. l. 689/81; erroneità, contraddittorietà e/oillogicità della motivazione sul punto. Osserva la difesa che la richiesta avanzatain primo grado, seppure prima della stesura della motivazione della sentenza,era stata ritenuta tardiva e che, nuovamente presentata in sede di appello, erastata rigettata valorizzando i precedenti penali a carico dell’imputato, ed inparticolare due condanne per evasione, quali elementi negativi rispettoall’adempimento delle prescrizioni inerenti la pena sostitutiva; peraltro, osservala difesa, per i due reati di evasione sono state pronunciate sentenze assolutorieai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. e non risultano condizioni ostative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramentereiterativi, e comunque manifestamente infondati, già affrontati e risolti dallaCorte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la qualeil ricorrente non si confronta.1. Il primo motivo - sulla dedotta inutilizzabilità delle annotazioni di serviziocontenenti immagini delle schermate del telefono della persona offesa acquisitedagli inquirenti senza apposito decreto di sequestro – è inammissibile, ecomunque infondato, in quanto dedotto in modo generico e in assenza diqualsiasi allegazione in ordine all’effettiva decisività in termini di prova diresistenza, a fronte dei plurimi elementi probatori posti a fondamento dellaconforme decisione dei giudici di merito (fonti dichiarative); del resto la Corte dimerito indica il contenuto di detti messaggi semplicemente quale ulteriore provadella veridicità del narrato del [OSCURATO:PERSONA] (p. 16 sentenza impugnata).Ad ogni buon conto, va ricordato che, pacificamente, le copie degliscreenshot sono state prodotte dalla stessa persona offesa. Come evidenziato direcente, l'acquisizione di schermate di messaggi WhatsApp forniti da uno deiconversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero,trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggettiinteressati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre(Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01; Sez. 2, n. 23137 del03/06/2026, dep. 23/06/2026, Diana, non mass.). In tali casi non può parlarsipiù di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. nel momento incui del messaggio abbia disposto – a favore degli inquirenti – uno dei soggettiche sia titolare del diritto alla riservatezza. Tale conclusione non è,evidentemente, distonica rispetto a quanto di recente precisato dalla Consulta inmateria. Se è vero che il riferimento al dato “documentale” di cui all’art. 234 cod.proc. pen., ovvero al supporto su cui si fissi materialmente la corrispondenza osua copia, non è idoneo a superare le guarentigie apprestate per lacorrispondenza, anche elettronica (come rilevato da Corte Cost., sent. n. 170 del2023, secondo cui «anche la corrispondenza cartacea ha natura di documento»,sicché la sua qualificazione in tal senso non è affatto incompatibile con l'altra dicorrispondenza) e se è vero, altresì, che la tutela costituzionale dellacorrispondenza non viene meno laddove la stessa sia giunta al destinatario(sempre per quanto precisato nella pronuncia citata della Corte Cost.), è anchevero che non vi sono ragioni per ritenere che la stessa, una volta giunta adestinazione, non possa essere oggetto di disposizione, anche medianteconsegna agli organi inquirenti, come detto, da parte di chi, non indagato, emagari persona offesa da reati la cui prova emerga dalla stessa o addiritturamediante essa commessi, la riceva e ne divenga, in tal modo, contitolare. Se lavolontà dispositiva di chi sia indagato non può che esplicarsi nelle forme e con legaranzie previste per chi assuma tale veste e nell’alveo dell’inviolabilitàcostituzionalmente garantita dall’art. 15 Cost., presidiata dalla necessità che visia un «atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dallalegge» (ciò che, peraltro, non impedisce, tuttavia, nei casi di urgenza, che taleseguenti cod. proc. pen.), quella di chi non lo sia, evidentemente, non abbisognadi formalità particolari.Né vi sono norme sovranazionali che vietino al destinatario dellacorrispondenza non indagato di disporne liberamente. Se è vero che la citataCorte Cost., sent. n. 170 del 2023, in assonanza con la giurisprudenza dellaCEDU ivi richiamata (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sezionequarta, Copland contro [OSCURATO:PERSONA], sentenza 3 aprile 2007, § 44; con riguardoalla messaggistica istantanea, Corte EDU, Grande Camera, sentenza [OSCURATO:PERSONA], sentenza 6 settembre 2017, § 74; con riguardo a datimemorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], sentenza 22 maggio 2008, § 42; Corte EDU, sezione quinta, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 17 dicembre 2020, § 48), ha chiarito, altresì, che lanatura di corrispondenza dei messaggi elettronici non si esaurisce con la loromera ricezione, ma permane finché la comunicazione conservi carattere di15 della Costituzione pur se giunta a destinazione, è, altresì, vero che nessunapronuncia e nessuna disposizione estende la tutela, addirittura, all’ipotesi in cuisia uno degli interessati, non indagato (e che, anzi, si assuma vittima di reati), adisporne. Del resto, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomoprevede al comma 1 che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privatae familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», senza «ingerenza dellapubblica autorità nell’esercizio di tale diritto»: salvo, tuttavia, che «taleingerenza sia prevista dalla legge» e sia «necessaria», tra l’altro, per la«prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezionedei diritti e delle libertà altrui» (comma 2).Sicché, non è certo inibita dalla norme costituzionali e sovranazionaliun’interpretazione nel senso detto, di consentire, cioè, a uno dei titolari deldiritto in questione, che sia destinatario della corrispondenza e non sia indagato,a maggior ragione se persona offesa di reati che trovano la loro possibile provain essa o addirittura commessi per suo tramite, di disporne, anche medianteconsegna alla polizia giudiziaria. In definitiva, quando è il titolare dellaconversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarlaall'autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro dicorrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativa nella sfera di segretezza,essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto.Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno utilizzato tali elementiprobatori, la cui genuinità è stata peraltro vagliata attraverso l'esametestimoniale. A tal proposito, come detto, va rimarcato che non risulta neppureaffrontato, da parte ricorrente, il tema della decisività dei dati asseritamenteinutilizzabili rispetto alla decisione presa (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep.2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n.25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). Ed invero, come si desumechiaramente dalla sentenza d’appello, e, prima ancora, da quella di primo grado,sul tenore degli screenshot prodotti, oltre che sulle chiamate ricevute dallapersona offesa da parte dell’imputato, ha riferito la teste di p.g., RominaBaschenis (p. 15-16 sentenza d’appello e pp. 8-9 sentenza di primo grado).Dunque, nella specie nulla afferma parte ricorrente sulla decisività dell’eventualedeclaratoria di inutilizzabilità, rispetto alle ulteriori acquisizioni istruttorie: ciò cherende inammissibile, prima ancora che infondata, la censura.2. Sono inammissibili il secondo, il terzo e il quinto motivo, trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi, relativi alla valutazione di2.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide, innanzitutto, la consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deveessere più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa sisia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01); cosaperaltro non avvenuta nella specie. Peraltro, costituisce principio incontroversol'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n.443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493- 01; Sez. 3, n. 22848 del27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).2.1.1. Con specifico riferimento al delitto di usura, questa Corte haaffermato che la testimonianza della persona offesa in ordine alla naturaesorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la provadell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria,nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio delprestito usurario (Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, dep. 2024, Cimmino, Rv.286053 - 01). Ne consegue che risulta del tutto congrua la motivazione dellaCorte di appello che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, peraltronel caso di specie oggettivamente riscontrate da plurime prove dichiarative edocumentali, ha ritenuto nel complesso provata la oggettiva usurarietà dellecondizioni economiche pattuite con il l’imputato e l'ammontare degli interessiconcordati ed effettivamente corrisposti pari al 50% della somma prestata, tassomanifestamente superiore a quello massimo consentito dalla legge; né la difesa,puntualizza la Corte di merito, “ha allegato l’eventuale mancato superamento deltasso soglia stabilito dal Ministero dell’Economia, che è dato pubblico e di facilereperimento, limitandosi a sostenere in modo generico la mancanza di prova ditassi usurari” (pp. 11 e 14 sentenza d’appello).2.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, la Corte di appello,confermando la decisione del Tribunale, ha valutato l’attendibilità delledichiarazioni della persona offesa con motivazione logica e del tutto conforme aicriteri di valutazione di tali dichiarazioni stabiliti da questa Corte, richiamandoampiamente le testimonianze degli altri testi escussi edotti della situazione,([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ex moglie, madre e cugina dellapersona offesa, oltre che della polizia giudiziaria, pp. 11-14 sentenza d’appello),ed evidenziando come la persona offesa abbia ricostruito il nucleo essenzialedella vicenda, nonostante le esternazioni intimidatorie subite dal partedell’imputato nel corso dell’esame, a nulla rilevando le problematiche con ildatore di lavoro o la dedizione al gioco, pure considerate dai giudici di merito, iquali, con motivazione priva di fratture logiche, ha reputato tali dati privi diefficacia scardinante della credibilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla vicendausuraria (p.13 sentenza impugnata). Ne consegue che le doglianze formulate sulpunto, risolvendosi nella sollecitazione di una rivalutazione del giudizio di3. Il quarto motivo, con il quale si deduce sotto il duplice profilo del vizio dimotivazione e di violazione di legge l’erronea valutazione di attendibilità dellateste [OSCURATO:PERSONA] (cugina di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie della personaoffesa) è inammissibile per difetto di specificità, non essendosi il ricorrenteconfrontato con la puntuale motivazione della Corte di merito, che ha evidenziatocome la teste abbia assistito all’episodio in cui il prevenuto si era recato pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (cercandolo insistentemente e gridando il suo nomedalla strada, pp.12-13 sentenza impugnata), e che ha altresì rimarcatol’irrilevanza dell’omesso riconoscimento dell’imputato – avvenuto con successo infase di indagini - in sede dibattimentale, attesa del resto l’ammissione dellostesso imputato di essersi recato presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (p. 15sentenza impugnata).4. Il sesto motivo - relativo alla rinnovazione istruttoria mediante escussionedi [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’imputato, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., - èinammissibile in quanto non autosufficiente. Invero, non risulta, come lo stessodifensore riconosce, che i motivi di appello nuovi, aventi per oggetto talerichiesta di integrazione istruttoria, siano stati portati a conoscenza della Corte diAppello, la quale, conseguentemente, non si è pronunciata sul punto, né ilricorrente ha allegato tali motivi al ricorso, a nulla rilevando che la predettarichiesta istruttoria sia stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado.Ad ogni buon conto, deve osservarsi che la difesa si limita, del tuttogenericamente, a presentare la [OSCURATO:PERSONA] come persona “a conoscenza di moltifatti attinenti alla realtà storica del procedimento” (così in ricorso, p. 25) e ingrado di apportare elementi utili ai fatti di causa, senza peraltro indicare glielementi decisivi che la prova - già rigettata dal tribunale al quale venivaprospettata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. - avrebbe dovuto fornire ai finidella sua ammissibilità ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.5. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il duplice profilodella violazione di legge e del vizio di motivazione relativamente al quantumoggetto di confisca, è manifestamente infondato. Contrariamente a quantodedotto, il computo del profitto veniva puntualmente effettuato: la Corte dimerito, con motivazione congrua, non illogica e giuridicamente corretta, haspiegato come, sulla scorta della ricostruzione della persona offesa, sia statadeterminata la somma oggetto di confisca, avuto riguardo al numero (7-8),all’ammontare (700,00-800,00 euro) dei prestiti ricevuti e dei relativi interessipraticati (50%), vieppiù senza dimenticare di escludere la somma che la personaoffesa ha riferito di non avere restituito (1.000,00 euro) giungendo così allasomma complessiva confiscata (p. 19 sentenza impugnata).6. Inammissibile è l’ottavo motivo, a fronte della generica deduzione delladifesa. I giudici di appello hanno ritenuto non applicabile l'attenuante di cuiall'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., in base ad un apprezzamentocongruamente motivato, conforme al costante orientamento della giurisprudenzadi legittimità, che, per ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62, primocomma, n. 4 cod. pen., postula che il pregiudizio causato sia di valore economicopressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gliulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (ex plurimis: Sez. 2, n.50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01) - che nella specie si èallontanata dall’abitazione, paventando anche intenti suicidi - e precisa che ilsindacato giudiziale sul punto deve avere ad oggetto il pregiudizio complessivo eil disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01; Sez. 3, n. 18013 del05/02/2019, Loussaiuef, Rv. 275950 - 01).7. Parimenti inammissibile è il nono motivo in quanto manifestamenteinfondato. Va premesso che l’imputato, nel giudizio di primo grado, aveva negatoil consenso alla possibilità di applicazione della sanzione sostitutiva delladetenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., per poi giustificare ilrifiuto con un asserito fraintendimento, peraltro in presenza del difensore (ossial’applicazione di pena pecuniaria, neanche praticabile attesi i limiti edittali delreato contestato). Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente dichiaratotardiva la richiesta di sostituzione ripresentata dopo la lettura del dispositivo eprima del deposito motivi. Riproposta la richiesta di sostituzione con i motivi diappello, la Corte di merito ha espresso prognosi negativa in ordine alla capacitàdell’imputato di rispettare le prescrizioni insite nella pena sostitutiva in ragionedella sua personalità negativa, alla luce dei plurimi precedenti penali riportati, trai quali in particolare due per reati di evasione, ritenendo irrilevante,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che per tali ultimi due reati siaintervenuta pronuncia ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., che, invero, comportasemplicemente l’esclusione della punibilità, ma non anche della sussistenza delfatto di evasione.Va, inoltre, ricordato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessaad una valutazione discrezionale del giudice da condursi con l'osservanza deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e lapersonalità dell'imputato. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza dilegittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originarioart.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716; Sez. 2,n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300) vale anche per le nuove pene sostitutivedi cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge dispone che,nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella sceltadelle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 delcod. pen.» sicché il giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come nellaspecie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025,Rossi, Rv. 288792; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).7. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26315/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris