CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17799/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui 75 d. lgs.n. 159 del 2011) e, con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen. evizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della scriminante dello stato dinecessità;rilevato che il ricorso riproduce pedissequamente la censura dedotta con l'appello eadeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che sul punto ha evidenziatocome sia stata smentita la tesi della necessità di un ricovero ospedaliero per l'imputato e ciòsulla base delle indagini non avversate, se non genericamente, dalla difesa;considerato che la Corte di appello ha evidenziato che i verbalizzanti, recatisi presso ilPronto soccorso, avevano constatato l’assenza dell’imputato e ha valorizzato la mancataallegazione da parte di questi della documentazione rilasciata in seguito all’asserito accessopresso il nosocomio; considerato, altresì, che a fronte di tale motivazione il ricorrente si limita astigmatizzarne la genericità ed approssimazione, affermando (non a caso in terminimeramente ipotetici) che i verbalizzanti erano caduti in errore sull’indicazione degli orari; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]