CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Taormina (ME), ove elettivamente domiciliate (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022; [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura “DOCFA”, in relazione ad immobili siti in Taormina (ME), ha rigettato l ’appello proposto dal le medesim e nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il Roma il 3 ottobre 2017, n. 5664/01/2017, con limitato riguardo al capo relativo alla statuizione di non provvedere sullespese giudiziali; 2. D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] non si sono costituite mediante deposito del ricorso notificato alla controparte; 3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte; 2. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualitàdell'impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilitàdel ricorso stesso per tardivitàdel deposito, a norma dell'art 369, primo comma , cod.proc. civ . , ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di Cassazione ; 3. l a pronuncia con cui la Corte di C assazione dichiara l'improcedibilitàdel ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui ilricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621). P.Q.M. La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna l e ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.900,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 9 gennaio 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]