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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05427/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 10306del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Rm) P.I. 09089441001, assistita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65A30 H558L pec angelofiumara @ ordineavvocatiroma.org [OSCURATO:TELEFONO] unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66B50 H501M pec agnesemenna @ pecavvocatitivoli.it ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 21 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso.

Ricorrente contro Comune di Lipari, in persona del sindaco P.T., Sig. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) domiciliato per la carica presso la casa Comunale di Lipari, in via Falcone e Borsellino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Roma presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Flaminia 388 int. 19 (cap 00196) (recapito professionale) dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69H29 F158X) pec eduardo.omero @ avvocatimessina.legalmail.it, che nel presente giudizio rappresenta e difende, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, giusta procura speciale in foglio separato al controricorso ed in virtù di determinazione n. 30 del 4/5/2021 cron. 859.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: eduardo.omero @ avvocatimessina.legalmail.it.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4641 depositata il 3 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del tribunale di Tivoli con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dall’ingiunto Comune di Lipari, condannato in via monitoria a pagare euro 70.358,30 (oltre interessi moratori) a titolo di canoni per il servizio di outsourcing del sistema di telecomunicazioni in modalità wirelessa banda larga, affidato dall’Ente locale alla Admnet.

Con la stessa sentenza, la Corte accoglieva l’appello incidentale del Comune in punto di riparto delle spese di lite e, in riforma della prima decisione, condannava Admnet a rifondere all’Ente locale i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio. 2.- Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte (quanto al primo mezzo di gravame) che il contratto inter partes non consisteva, come preteso dall’appellante, in una somministrazione, ma in un appalto di servizi e forniture; che, dunque, come ritenuto dal tribunale, era obbligatorio il possesso da parte dell’impresa del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) onde ottenere il pagamento dei corrispettivi; che tale obbligo, oltre ad essere previsto normativamente, era anche disciplinato dall’art. 8 del contratto; che l’invocazione, da parte dell’appellante, dell’art. 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 era priva di rilievo, in quanto del tutto generica; che infatti, anche a ritenere azionabile il potere sostitutivo della Stazione appaltante, non risultavano specificate le irregolarità contributive e non era, pertanto, possibile lo scorporo delle somme dovute agli enti previdenziali da quelle dovute alla Admnet.

Del pari inaccoglibile era la seconda doglianza, con la quale Admnet aveva censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, in quanto essa era fondata sull’asserita illegittimità del rifiuto del Comune di pagare i canoni, che invece era del tutto legittimo.

Infine, la Corte accoglieva parzialmente l’appello incidentale del committente in punto di spese, sul rilievo che la riconvenzionale formulata dal Comune, pur respinta dal tribunale perché non provata, aveva un «indubbio minor“peso”». 3.- Ricorre per cassazione Admnet, affidando il gravame a sei mezzi illustrati da memoria.

Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, nel quale conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per il suo rigetto.

Con ordinanza interlocutoria della terza sezione n° 6958 del 14 marzo 2024 il ricorso è stato trasmesso a questa prima sezione per competenza tabellare ed è stato, quindi, assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo Admnet deduce la violazione degli artt. 1559 e seguenti del cod. civ., del d.lgs. n° 157/95, dell’art. 16-bis del d.l. n° 185/08, dell’art. 4 del d.P.R. n° 207/10, dell’art. 2967 del cod. civ., degli artt. 115 e 116 del codice di rito e degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., nonché, infine, degli art. 2, 3, 5 e 8 del contratto.

Nel corpo del motivo la Admnet esordisce enunciando anche una carenza assoluta di motivazione e la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Secondo un primo profilo (lettera a] di pagina 9), nel qualificare il contratto come appalto di servizi, la Corte avrebbe omesso di considerare l’oggetto del contratto stesso, consistente nella fornitura di telefonia, e la natura giuridica della Admnet.

Sia l’uno, sia l’altra avrebbero dovuto portare la Corte a qualificare il contratto come somministrazione di un servizio pubblico essenziale, per il quale non occorrerebbe alcun Durc, come previsto dalla circolare Inpdap n° 23 del 22 dicembre 2010 e dal parere espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2009 (interpello n° 10/2009).

Stando ad un secondo profilo (pagina 12, lettera b), la Corte avrebbe totalmente disapplicato il principio di diritto previsto dalla legislazione in materia di Durc, che addosserebbe esclusivamente all’Ente appaltante l’onere di richiedere e acquisire tale documento dagli enti previdenziali, come previsto dall’art. 16-bis, decimo comma, del d.l. n° 185/08 e dall’art. 31, quarto comma, della legge n° 98/13.

Con un terzo profilo (pagina 13, lettera c), Admnet deduce la mancata valutazione del Durc da parte della Corte d’appello, alla cui acquisizione aveva provveduto lo stesso Comune all’esito di opportune verifiche.

Ove lo avesse adeguatamente esaminato, la Corte avrebbe dovuto constatare che il Durc attestava il mancato pagamento di contributi per soli euro 1.833,00 e che gli ulteriori Durc versati in atti nel corso del giudizio comprovavano un’omissione contributiva per complessivi euro 2.138,00, a fronte della quale il Comune aveva sospeso il pagamento di oltre settantamila euro.

Da ultimo, secondo la ricorrente era onere del Comune quantificare l’inadempimento contributivo e le somme da trattenere. 5.-Il mezzo è inammissibile sotto tutti i profili.

La Corte, infatti, ha ritenuto che l’appellante non avesse “specificamente contestato” l’iterargomentativo del primo giudice, secondo il quale l’art. 8 del contratto aveva posto a carico della stessa Admnet l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza.

Tale passaggio motivazionale, che (come rileva la Corte a pagina 7 della sentenza) non venne censurato nel secondo grado di giudizio, è rimasto del tutto intonso anche nella presente sede processuale, con la conseguenza che, non essendo state censurate le due rationes decidendi della decisione gravata (il possesso del Durc era obbligatorio per Admnet, sia per legge, che per contratto) i profili suba) e b) del primo motivo sono inammissibili.

Stessa sorte ha il terzo profilo, sol che si consideri che la sentenza ha ben chiarito che “[n]on risultano, infatti, specificate le irregolarità contributive che hanno condotto al mancato rilascio del DURC alla Admnet e non può dunque disporsi lo scorporo, dall’entità delle somme oggetto di decreto ingiuntivo, di quelle che nella prospettazione dell’appellante il Comune di Lipari avrebbe dovuto direttamente pagare agli enti previdenziali esercitando il proprio potere sostitutivo”.

A fronte di tale snodo logico, la ricorrente oppone alcuni dati contabili che non risultano dalla sentenza e lo fa senza trascrivere i documenti citati e senza indicare in quale luogo processuale tali temi sarebbero stati trattati nei precedenti gradi di giudizio. 6.- Col secondo motivo Admnet denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n° 4 dello stesso codice.

La Corte aveva ritenuto legittima la revoca del decreto monitorio pronunciata dal tribunale sul rilievo della inesigibilità del credito, ma aveva totalmente omesso di esaminare e decidere la domanda di accertamento del credito stesso, il cui ammontare non era mai stato contestato dal Comune. 7.-Il mezzo è inammissibile, in quanto la ricorrente non specifica in quale momento del processo di primo o di secondo grado avrebbe modificato l’originaria domanda di condanna insistendo per il solo accertamento del credito. 8.-Il terzo mezzo è intitolato “ Violazioni art 1453, 1455 e 1456 e ss cc art. 9, 13 e 18 del contratto, cc art 115 116, 167 cpc in relazione all’art 360 n. 3 cpc circa la mancata declaratoria del grave inadempimento del Comune e conseguente diritto alla risoluzione contrattuale.

Carenza di motivazione violazione dell’art 132 cpc”.

Admnet dapprima aveva messo in mora il Comune con fax del 25 ottobre 2010 e poi con fax del 18 novembre 2010 si era avvalsa della facoltà di risolvere il contratto.

La Corte avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione. 9.- Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto privo di decisività: la sentenza ha, infatti, accertato che il Comune non era inadempiente e il rigetto del primo mezzo di ricorso comporta la inammissibilità anche di quello presente. 10.- Col quarto motivo Admnet, in base all’art. 360 n° 4 del codice di rito, lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 del cod. proc. civ., dell’art.1458 del cod. civ., dell’art. 18 del contratto in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

La Corte avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda fondata sull’art. 18 del contratto –proposta in primo grado e reiterata nel secondo –di restituzione del materiale e delle apparecchiature rimaste in possesso del Comune e di condanna di quest’ultimo a pagarne il controvalore (quantificato in euro 50 mila).

Tale statuizione prescinderebbe totalmente dall’accertamento di eventuali inadempimenti delle parti, essendo in ogni modo pacifico che entrambe i contraenti avevano esercitato il diritto di risolvere il contratto, tanto che il Comune aveva affidato il medesimo servizio alla [OSCURATO:PERSONA], la quale lo espletava utilizzando le apparecchiature della Admnet. 11.-Il mezzo è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza.

Giova rammentare che il processo è iniziato con un ricorso monitorio col quale Admnet ha chiesto il pagamento dei canoni del servizio prestato relativi ai mesi da giugno ad ottobre 2010.

Il Comune si è opposto, formulando una riconvenzionale per un controcredito, che venne poi respinta.

Admnet avrebbe dovuto, pertanto, trascrivere (o, almeno, riassumere) gli atti processuali successivi nei quali la domanda di restituzione venne introdotta (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.): adempimento che rende poi possibile alla Corte di cassazione l’accesso agli atti medesimi, onde accertare, quale giudice del fatto processuale, l’omissione di pronuncia. 12.- Col quinto mezzo la ricorrente si duole della violazione degli artt.1222, 1223 del cod. civ., dell’art. 12 del contratto, degli artt. 115, 116, 191 e seguenti del cod. proc. civ.

La Corte aveva respinto la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno a causa della prematura cessazione del contratto osservando che l’Ente locale non fosse inadempiente.

Nondimeno, l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso comporterebbe “il naturale superamento di tale statuizione”, con la conseguenza che il Comune era tenuto a risarcire euro 495 mila (oltre iva) a titolo di canoni mensili dalla interruzione del rapporto (novembre 2010) sino alla naturale scadenza contrattuale (ottobre 2012), oppure euro 400 mila a titolo di rimborso dei costi di manodopera e delle fasi della progettazione, sviluppo e realizzazione del servizio, oltre agli euro 50 mila quale controvalore delle apparecchiature rimaste presso il Comune, per i quale Admnet avrebbe richiesto una c.t.u. sia in primo grado che in secondo e che illegittimamente era stata non disposta.

Su tali voci di danno non vi sarebbe mai stata contestazione, in quanto l’Ente locale si sarebbe costituito limitandosi a contestare l’ammissibilità della domanda. 13.- Il mezzo è inammissibile, in quanto parte dalla premessa dell’accoglimento dei precedenti motivi, che, come si è visto, sono stati dichiarati –per contro – inammissibili.

Anche l’invocazione del principio di non contestazione è inammissibile, non essendo accompagnata dalla trascrizione o dall’illustrazione del contenuto degli atti processuali dai quali emergerebbe tale non contestazione. 14.- Col sesto mezzo Admnet lamenta la violazione degli artt. 90 e 92 del cod. proc. civ.

L’accoglimento dei motivi di ricorso comporterebbe il capovolgimento della statuizione sulle spese di lite.

La domanda riconvenzionale formulata dal Comune non sarebbe, come erroneamente ritenuto dalla Corte, di minor peso rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo. 15.- Il mezzo è inammissibile, in quanto i precedenti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili.

Esso, in ogni modo, va a censurare la statuizione della Corte territoriale sulle spese di lite che è invece rimessa alla discrezionalità della Corte medesima.

È, infatti, noto (ex multis: Cass., sez.

VI-3, 26 luglio 2021, n° 21400) che nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice –sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile – è tenuto essenzialmente ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee.

La verifica sulle spese di lite è, dunque, una verifica "in negativo", in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Corte cost., 21 maggio 2014, n° 157).

Nella presente vicenda la Corte di merito ha ritenuto sussistente una soccombenza reciproca e, con un giudizio discrezionale adeguatamente motivato e non sindacabile in questa sede, ha anche ritenuto che essa fosse prevalente per Admnet. 16.- Alla totale soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 495 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, al cp ed all’iva, se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 10306del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Rm) P.I. 09089441001, assistita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65A30 H558L pec angelofiumara @ ordineavvocatiroma.org [OSCURATO:TELEFONO] unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66B50 H501M pec agnesemenna @ pecavvocatitivoli.it ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 21 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di Lipari, in persona del sindaco P.T., Sig. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) domiciliato per la carica presso la casa Comunale di Lipari, in via Falcone e Borsellino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Roma presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Flaminia 388 int. 19 (cap 00196) (recapito professionale) dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69H29 F158X) pec eduardo.omero @ avvocatimessina.legalmail.it, che nel presente giudizio rappresenta e difende, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, giusta procura speciale in foglio separato al controricorso ed in virtù di determinazione n. 30 del 4/5/2021 cron. 859. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: eduardo.omero @ avvocatimessina.legalmail.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4641 depositata il 3 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del tribunale di Tivoli con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dall’ingiunto Comune di Lipari, condannato in via monitoria a pagare euro 70.358,30 (oltre interessi moratori) a titolo di canoni per il servizio di outsourcing del sistema di telecomunicazioni in modalità wirelessa banda larga, affidato dall’Ente locale alla Admnet. Con la stessa sentenza, la Corte accoglieva l’appello incidentale del Comune in punto di riparto delle spese di lite e, in riforma della prima decisione, condannava Admnet a rifondere all’Ente locale i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio. 2.- Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte (quanto al primo mezzo di gravame) che il contratto inter partes non consisteva, come preteso dall’appellante, in una somministrazione, ma in un appalto di servizi e forniture; che, dunque, come ritenuto dal tribunale, era obbligatorio il possesso da parte dell’impresa del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) onde ottenere il pagamento dei corrispettivi; che tale obbligo, oltre ad essere previsto normativamente, era anche disciplinato dall’art. 8 del contratto; che l’invocazione, da parte dell’appellante, dell’art. 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 era priva di rilievo, in quanto del tutto generica; che infatti, anche a ritenere azionabile il potere sostitutivo della Stazione appaltante, non risultavano specificate le irregolarità contributive e non era, pertanto, possibile lo scorporo delle somme dovute agli enti previdenziali da quelle dovute alla Admnet. Del pari inaccoglibile era la seconda doglianza, con la quale Admnet aveva censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, in quanto essa era fondata sull’asserita illegittimità del rifiuto del Comune di pagare i canoni, che invece era del tutto legittimo. Infine, la Corte accoglieva parzialmente l’appello incidentale del committente in punto di spese, sul rilievo che la riconvenzionale formulata dal Comune, pur respinta dal tribunale perché non provata, aveva un «indubbio minor“peso”». 3.- Ricorre per cassazione Admnet, affidando il gravame a sei mezzi illustrati da memoria. Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, nel quale conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per il suo rigetto. Con ordinanza interlocutoria della terza sezione n° 6958 del 14 marzo 2024 il ricorso è stato trasmesso a questa prima sezione per competenza tabellare ed è stato, quindi, assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo Admnet deduce la violazione degli artt. 1559 e seguenti del cod. civ., del d.lgs. n° 157/95, dell’art. 16-bis del d.l. n° 185/08, dell’art. 4 del d.P.R. n° 207/10, dell’art. 2967 del cod. civ., degli artt. 115 e 116 del codice di rito e degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., nonché, infine, degli art. 2, 3, 5 e 8 del contratto. Nel corpo del motivo la Admnet esordisce enunciando anche una carenza assoluta di motivazione e la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Secondo un primo profilo (lettera a] di pagina 9), nel qualificare il contratto come appalto di servizi, la Corte avrebbe omesso di considerare l’oggetto del contratto stesso, consistente nella fornitura di telefonia, e la natura giuridica della Admnet. Sia l’uno, sia l’altra avrebbero dovuto portare la Corte a qualificare il contratto come somministrazione di un servizio pubblico essenziale, per il quale non occorrerebbe alcun Durc, come previsto dalla circolare Inpdap n° 23 del 22 dicembre 2010 e dal parere espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2009 (interpello n° 10/2009). Stando ad un secondo profilo (pagina 12, lettera b), la Corte avrebbe totalmente disapplicato il principio di diritto previsto dalla legislazione in materia di Durc, che addosserebbe esclusivamente all’Ente appaltante l’onere di richiedere e acquisire tale documento dagli enti previdenziali, come previsto dall’art. 16-bis, decimo comma, del d.l. n° 185/08 e dall’art. 31, quarto comma, della legge n° 98/13. Con un terzo profilo (pagina 13, lettera c), Admnet deduce la mancata valutazione del Durc da parte della Corte d’appello, alla cui acquisizione aveva provveduto lo stesso Comune all’esito di opportune verifiche. Ove lo avesse adeguatamente esaminato, la Corte avrebbe dovuto constatare che il Durc attestava il mancato pagamento di contributi per soli euro 1.833,00 e che gli ulteriori Durc versati in atti nel corso del giudizio comprovavano un’omissione contributiva per complessivi euro 2.138,00, a fronte della quale il Comune aveva sospeso il pagamento di oltre settantamila euro. Da ultimo, secondo la ricorrente era onere del Comune quantificare l’inadempimento contributivo e le somme da trattenere. 5.-Il mezzo è inammissibile sotto tutti i profili. La Corte, infatti, ha ritenuto che l’appellante non avesse “specificamente contestato” l’iterargomentativo del primo giudice, secondo il quale l’art. 8 del contratto aveva posto a carico della stessa Admnet l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza. Tale passaggio motivazionale, che (come rileva la Corte a pagina 7 della sentenza) non venne censurato nel secondo grado di giudizio, è rimasto del tutto intonso anche nella presente sede processuale, con la conseguenza che, non essendo state censurate le due rationes decidendi della decisione gravata (il possesso del Durc era obbligatorio per Admnet, sia per legge, che per contratto) i profili suba) e b) del primo motivo sono inammissibili. Stessa sorte ha il terzo profilo, sol che si consideri che la sentenza ha ben chiarito che “[n]on risultano, infatti, specificate le irregolarità contributive che hanno condotto al mancato rilascio del DURC alla Admnet e non può dunque disporsi lo scorporo, dall’entità delle somme oggetto di decreto ingiuntivo, di quelle che nella prospettazione dell’appellante il Comune di Lipari avrebbe dovuto direttamente pagare agli enti previdenziali esercitando il proprio potere sostitutivo”. A fronte di tale snodo logico, la ricorrente oppone alcuni dati contabili che non risultano dalla sentenza e lo fa senza trascrivere i documenti citati e senza indicare in quale luogo processuale tali temi sarebbero stati trattati nei precedenti gradi di giudizio. 6.- Col secondo motivo Admnet denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n° 4 dello stesso codice. La Corte aveva ritenuto legittima la revoca del decreto monitorio pronunciata dal tribunale sul rilievo della inesigibilità del credito, ma aveva totalmente omesso di esaminare e decidere la domanda di accertamento del credito stesso, il cui ammontare non era mai stato contestato dal Comune. 7.-Il mezzo è inammissibile, in quanto la ricorrente non specifica in quale momento del processo di primo o di secondo grado avrebbe modificato l’originaria domanda di condanna insistendo per il solo accertamento del credito. 8.-Il terzo mezzo è intitolato “ Violazioni art 1453, 1455 e 1456 e ss cc art. 9, 13 e 18 del contratto, cc art 115 116, 167 cpc in relazione all’art 360 n. 3 cpc circa la mancata declaratoria del grave inadempimento del Comune e conseguente diritto alla risoluzione contrattuale. Carenza di motivazione violazione dell’art 132 cpc”. Admnet dapprima aveva messo in mora il Comune con fax del 25 ottobre 2010 e poi con fax del 18 novembre 2010 si era avvalsa della facoltà di risolvere il contratto. La Corte avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione. 9.- Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto privo di decisività: la sentenza ha, infatti, accertato che il Comune non era inadempiente e il rigetto del primo mezzo di ricorso comporta la inammissibilità anche di quello presente. 10.- Col quarto motivo Admnet, in base all’art. 360 n° 4 del codice di rito, lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 del cod. proc. civ., dell’art.1458 del cod. civ., dell’art. 18 del contratto in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. La Corte avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda fondata sull’art. 18 del contratto –proposta in primo grado e reiterata nel secondo –di restituzione del materiale e delle apparecchiature rimaste in possesso del Comune e di condanna di quest’ultimo a pagarne il controvalore (quantificato in euro 50 mila). Tale statuizione prescinderebbe totalmente dall’accertamento di eventuali inadempimenti delle parti, essendo in ogni modo pacifico che entrambe i contraenti avevano esercitato il diritto di risolvere il contratto, tanto che il Comune aveva affidato il medesimo servizio alla [OSCURATO:PERSONA], la quale lo espletava utilizzando le apparecchiature della Admnet. 11.-Il mezzo è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza. Giova rammentare che il processo è iniziato con un ricorso monitorio col quale Admnet ha chiesto il pagamento dei canoni del servizio prestato relativi ai mesi da giugno ad ottobre 2010. Il Comune si è opposto, formulando una riconvenzionale per un controcredito, che venne poi respinta. Admnet avrebbe dovuto, pertanto, trascrivere (o, almeno, riassumere) gli atti processuali successivi nei quali la domanda di restituzione venne introdotta (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.): adempimento che rende poi possibile alla Corte di cassazione l’accesso agli atti medesimi, onde accertare, quale giudice del fatto processuale, l’omissione di pronuncia. 12.- Col quinto mezzo la ricorrente si duole della violazione degli artt.1222, 1223 del cod. civ., dell’art. 12 del contratto, degli artt. 115, 116, 191 e seguenti del cod. proc. civ. La Corte aveva respinto la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno a causa della prematura cessazione del contratto osservando che l’Ente locale non fosse inadempiente. Nondimeno, l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso comporterebbe “il naturale superamento di tale statuizione”, con la conseguenza che il Comune era tenuto a risarcire euro 495 mila (oltre iva) a titolo di canoni mensili dalla interruzione del rapporto (novembre 2010) sino alla naturale scadenza contrattuale (ottobre 2012), oppure euro 400 mila a titolo di rimborso dei costi di manodopera e delle fasi della progettazione, sviluppo e realizzazione del servizio, oltre agli euro 50 mila quale controvalore delle apparecchiature rimaste presso il Comune, per i quale Admnet avrebbe richiesto una c.t.u. sia in primo grado che in secondo e che illegittimamente era stata non disposta. Su tali voci di danno non vi sarebbe mai stata contestazione, in quanto l’Ente locale si sarebbe costituito limitandosi a contestare l’ammissibilità della domanda. 13.- Il mezzo è inammissibile, in quanto parte dalla premessa dell’accoglimento dei precedenti motivi, che, come si è visto, sono stati dichiarati –per contro – inammissibili. Anche l’invocazione del principio di non contestazione è inammissibile, non essendo accompagnata dalla trascrizione o dall’illustrazione del contenuto degli atti processuali dai quali emergerebbe tale non contestazione. 14.- Col sesto mezzo Admnet lamenta la violazione degli artt. 90 e 92 del cod. proc. civ. L’accoglimento dei motivi di ricorso comporterebbe il capovolgimento della statuizione sulle spese di lite. La domanda riconvenzionale formulata dal Comune non sarebbe, come erroneamente ritenuto dalla Corte, di minor peso rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo. 15.- Il mezzo è inammissibile, in quanto i precedenti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili. Esso, in ogni modo, va a censurare la statuizione della Corte territoriale sulle spese di lite che è invece rimessa alla discrezionalità della Corte medesima. È, infatti, noto (ex multis: Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n° 21400) che nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice –sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile – è tenuto essenzialmente ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee. La verifica sulle spese di lite è, dunque, una verifica "in negativo", in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Corte cost., 21 maggio 2014, n° 157). Nella presente vicenda la Corte di merito ha ritenuto sussistente una soccombenza reciproca e, con un giudizio discrezionale adeguatamente motivato e non sindacabile in questa sede, ha anche ritenuto che essa fosse prevalente per Admnet. 16.- Alla totale soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 495 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 05427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris